[The workplace injury and work-related illness in the changing world of work. Legal obligations of the family doctor]This article describes functions and tasks of INAIL (the Italian insurance institutefor workplace injury and work related illness), given the changes in the world ofwork with its relevant legislation. In addition, the article explains the mission ofINAIL, in the prevention, insurance and rehabilitation.The main concepts that characterize the work injury and occupational disease aredefined. Then the legal obligations of family doctors in the treatment of injuriesand work related illnesses are highlighted.
The article examines the new rules on the recruitment of University's professors, the evaluation system of their research (called product's evaluation) and the most recent trends in the Italian legal system on this field. The paper highlights, on the one hand, the architectural lacks in the recruitment and evaluation mechanisms, as built by the legislative, which are exasperated by the way in which the rules are concretely applied; on the other hand, and above all, the continuous incursion of politics into the academic dimension, with the consequent risk of an injury to constitutional values such as the freedom of research activity and the autonomy of academic staff
Il contributo affronta il tema dell'utilizzo di evidenze epidemiologiche ai fini della prova del nesso causale con riferimento alle offese alla salute ed alla vita tipizzate nei nuovi delitti ambientali introdotti nel codice penale dalla legge n. 68 del 2015. L'attenzione è focalizzata, in particolare, sugli artt. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale). Dopo avere fornito una serie di indicazioni di taglio esegetico, evidenziando al contempo i numerosi profili di criticità che contrassegnano tali disposizioni sotto il profilo del drafting legislativo e della dosimetria sanzionatoria, l'autore si sofferma sui profili probatori al metro delle misure epidemiologiche del "rischio relativo" e del "numero attribuibile", confrontandosi con le diverse posizioni che ad oggi si sono affacciate in dottrina e giungendo alla conclusione secondo cui tali misure possono, a certe condizioni, fornire evidenze utili ai fini della prova delle offese tipiche non solo dei delitti ambientali, ma anche delle fattispecie di omicidio e lesioni personali. ; The paper deals with the use of epidemiological evidence for the purpose of proving the causal link between polluting conducts and the harm to human health, under the new environmental crimes introduced in the Italian penal code by law n. 68 of 2015. The attention is focused on articles 452-ter (death or personal injury as a result of the crime of environmental pollution) and 452-quater (environmental disaster) of the penal code. The author provides the interpretation of these provisions, pointing out several shortcomings related to their drafting and their penalties, and then addresses the issue of the relevance of the epidemiological measures of the "relative risk" and the "attributable number". This part of the paper takes into account the different positions that have emerged in legal doctrine and reaches the conclusion that such epidemiologic measures may, under certain conditions, provide evidence which is relevant not only for the proof of the environmental crimes, but also for the offences of homicide and personal injury.
Frontmatter -- Inhalt -- Vorwort -- Prefazione -- Semiotica della fuga / Semiotik der Flucht -- Attraverso il Mediterraneo: la linea del confine e le sue parole nel mare di mezzo / Über den Mittelmeerraum: Die Grenze und ihre Diskurse im ›Meer der Mitte‹ -- »Grenzen der Gastfreundschaft«: Kulturelle Praktiken und performative Aushandlungen von Grenzen in transozeanischen Fluchträumen / I confini dell'ospitalità: pratiche culturali e negoziazioni di confini in spazi di fuga transoceanici -- HomoTransNationalismus in den Borderlands Italien: eine exemplarische Analyse ineinandergreifender Diskurse zu Sexual Citizenship in Italien mit Hilfe des Konzepts der Bordertexturen / Omotransnazionalismo nei borderlands italiani: un'analisi esemplare di discorsi intrecciati sulla ›sexual citizenship‹ in Italia basata sul concetto di bordertextures -- Eine zwiespältige Aufnahmepraxis im italienisch-österreichischen Grenzraum. Die Asylbewerber fuori quota zwischen lokalen Medien und Mikropolitik des Andersseins1 / Un'ambigua accoglienza sul confine Italo-Austriaco. I richiedenti asilo fuori quota tra media locali e micro-politiche dell'alterità -- La Santa Fuga: attualità e prospettive / La Santa Fuga: attualità e prospettive -- »Ma misi me per l'alto mare aperto«1 / »Ich begab aufs hohe weite Meer mich« -- Flucht und Vertreibung in kontrastierender mittelhochdeutscher Perspektive. Der ›Flüchtling‹ Dietrich von Bern1 / Fuga e cacciata in un'analisi contrastiva dalla prospettiva dell'alto tedesco medio: il rifugiato Dietrich von Bern/di Berna -- L'esilio di Primo Levi o il discorso universale dell'ebreo diasporico / Das Exil Primo Levis oder der universelle Diskurs über den ›diasporischen Juden‹ -- Zweierlei Vertreibung? Zur Darstellung von odsun/Vertreibung in der deutschen und tschechischen Literatur / Due modalità dell'espulsione: sulla sua rappresentazione nella letteratura tedesca e ceca -- Italiani in Fuga fuori e dentro di sé. Come il concetto di Fuga si declina negli scritti dei migranti italiani nel cuore dell'Europa / Italiener auf der Flucht vor sich und in sich selbst. Facetten des Konzepts der Flucht in den Schriften italienischer Migranten im Herzen Europas -- Beim Bau der amerikanischen Mauer. Zeitgemäße Beobachtungen zu einer alten Geschichte / Durante la costruzione della muraglia americana. Osservazioni contemporanee su una vecchia storia -- Autorinnen und Autoren -- Autrici e autori
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L'articolo propone una lettura della critica femminista dell'ordine liberale offerta dalla filosofa politica americana Wendy Brown nelle pagine di States of Injury. Si sottolinea che, anche se rivolge la propria critica allo Stato liberale, Brown non riduce quest'ultimo alle logiche e ai dispositivi della sovranità, ma guarda alle sue trasformazioni con un'attitudine epistemologica «postmoderna», che impone alla critica femminista di rinunciare alla donna e al suo "punto di vista" per comprendere i regimi di potere all'interno dei quali le donne sono posizionate e situate. A questa "rinuncia al soggetto" corrisponde una specifica comprensione delle dinamiche di riproduzione del potere sociale, della "reciproca implicazione" tra il potere e le sue contestazioni, alla luce della quale definire le possibilità di sottrazione e libertà che i movimenti sociali, e quelli delle donne in particolare, sono in grado di esprimere. A partire da questi presupposti, si ripercorre la critica di Brown alle rivendicazioni articolate in termini di diritti: mettendo in luce la potenza disciplinare della dimensione giuridica e burocratica dello Stato, è possibile valutare il portato trasformativo del discorso dei diritti e pensare così alcune delle sfide e delle possibilità che oggi investono la riflessione politica e i movimenti delle donne.
The mgf expression refers to ritual practices, such as lesions of the body, found mainly in Africa, related to the interpretations of cultural/religious principles which have based their own legal and social legitimacy. It has became an official word, in international documents, just starting from 1990, with a negative meaning strongly supported by Western culture. At first those has been considered as dangerous methods according to a medical-sanitary opinion, then as a serious violation of women's and girls' rights. In Italy the specific offense has been granted by a law in 2006 and there is just one case law processed by the Court of Verona in 2010. This matter focuses on the most significant issues of the current policies in a multicultural society with reference to the value that the legal system must give to cultural conditioning on people for criminal conducts due to membership. It must underline that these cases involve the most serious crime of permanent and irreversible injury against children, made by their legal guardians, in the name of alleged cultural-religious principles, which should have no place in a secular state. ; L'espressione mgf indica delle pratiche rituali, di lesione del corpo, diffuse soprattutto nell'area africana, legate a interpretazioni di principi culturali/religiosi che ne hanno consentito la legittimazione giuridica e sociale. Essa è diventata ufficiale, nei documenti internazionali, soltanto a partire dal 1990, con un'immediata valenza negativa, fortemente voluta dalla cultura occidentale. Si è quindi attivato un processo che le ha riconosciute prima come una pratica pericolosa sotto il profilo medico-sanitario e, successivamente come una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine. In Italia il reato specifico è stato previsto da una legge del 2006 ed un unico caso giurisprudenziale è stata una sentenza del Tribunale di Verona del 2010. Tale tematica centra una delle problematiche più rilevanti delle attuali politiche delle società multiculturali con riferimento al valore che l'ordinamento giuridico deve attribuire al condizionamento esercitato dall'appartenenza culturale di un individuo per condotte penalmente rilevanti. Occorre ribadire che in tali ipotesi si fa riferimento al gravissimo reato di lesioni permanenti ed irreversibili a danno di minori, esercitate dai loro tutori legali, in nome di presunti riferimenti culturali-religiosi, che non dovrebbero trovare spazio all'interno di uno Stato laico.
Il progetto è in sintonia con i nuovi scenari di ricerca, sia in ambito nazionale che internazionale, per l'inclusione e l'attiva partecipazione all'interno della società delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Sebbene le molte problematiche ancora da superare, negli ultimi anni il tema dell'inclusione (scolastica e sociale) delle persone che presentano delle disabilità sta' attraendo l'attenzione di settori sempre più ampi di popolazione, quanto guadagnando sempre più spazio all'interno dei momenti di discussione circa le future politiche sociali. La ricerca analizza gli stakeholder primari e secondari responsabili dei processi di inclusione sociale e scolastica dei giovani disabili, supponendo, lo sport e l'educazione fisica quale strumento facilitatore di possibili azioni e cambiamenti volti a facilitare la vita delle persone disabili. L'adozione di questo approccio è presentato come denominatore comune di pratiche innovative sociali che a supporto dei processi inclusivi consentono il passaggio da un modello medico assistenziale a un approccio dei diritti civili alla disabilità. La base teorica di questa ipotesi trova sostegno in molti principi di Integrazione Scolastica e l'obiettivo principale delle ipotesi di ricerca è sulla partecipazione ed emancipazione come strategie volte ad affrontare i problemi esistenti relativi alla inclusione. Le esperienze studiate rappresentano esempi di promozione dell'inclusione nei sistemi scolastici : contribuendo al dibattito sull' "inclusive education", sostenendo processi di inclusione sociale rivolti a tutti coloro che si trovano in situazione di svantaggio psico-fisico e sensoriale. Nella seconda parte l'analisi di alcuni studi in materia di approcci partecipativi nelle aree di interesse come esempio del miglioramento dell'inclusione, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder dell'inclusione. Proseguendo nella ricerca si tenta di indagare sul livello di pregiudizio dei giovani all'interno di ambienti scolastici e sportivi, partendo da questioni ancora aperte. ; The project is in tune with the new research scenarios, both nationally and internationally, for the inclusion and active participation in society of people with disabilities and their families. Although many problems still to be overcome, in recent years the issue of inclusion (educational and social) of people with disabilities is' attracting the attention of increasingly broad sectors of the population, since gaining more and more space inside opportunities for discussion about future social policies. The research analyzes the primary and secondary stakeholders responsible for the processes of social inclusion and education of young people with disabilities, assuming, sport and physical education as a facilitator instrument of possible actions and changes aimed at making life easier for disabled people. The adoption of this approach is presented as a common denominator of social innovative practices in support of inclusive processes allow the transition from a welfare approach to a medical model of civil rights to disability. The theoretical basis of this hypothesis finds support in many principles of Scholastic Integration and the main objective of the research hypothesis is on participation and empowerment as strategies to address existing problems relating to inclusion. The experiences studied are examples of inclusion promotion in school systems: contributing to the debate on ' "inclusive education", supporting processes of social inclusion aimed at all those who are in a state of psycho-physical and sensory handicap. In the second part of the analysis of several studies in the field of participatory approaches in the areas of interest as an example of improving the inclusion, through the involvement of stakeholder inclusion. Continuing research will try to investigate the level of injury for young people within school and sporting circles, starting from open questions.
Research into the legal status of foreigners in East Adriatic medieval urban communities is, unfortunately, hindered by the lack of sources. This insurmountable obstacle does not permit a deeper and more comprehensive insight into this challenging topic. The legal status of foreigners may only be studied for the period from the second half of the thirteenth and, especially, early fourteenth century onwards. It is in this period and thanks to the revival of the Roman law that East Adriatic urban communes, following the example set by their Italian counterparts, began to set down their own collections of written laws (statutes). The statutes paid attention to the regulation of the legal status of foreigners. The statutes are indeed the richest and the most important sources for this topic. Yet it is important to keep in mind that the diversity of the socio-economic and political concerns of each individual commune shaped their individual attitudes towards foreigners. This diversity makes a general appraisal of the legal status of foreigners in East Adriatic communes difficult. The best we can do is to point out certain trends in the statutory legislations. Following the example set by the twelfth and thirteenth century trading contracts, with which the urban communes regulated free trade between them and ensured the personal and material security of its merchants, many of the statutes' regulations focused on the issues around the property and procedural criminal law, as well as law proceedings. These regulations provided foreigners with legal protection against arbitrary acts committed by the host town and provided a swift legal action in the case of material or personal injury. Yet in order to protect their own interests as well as the interests of their citizens, the communes often applied various exclusions to the regulations concerning foreigners. These exclusions were mostly expressed in the area of the law of obligations (securing obligations, cession, claims, loans, borrowing, purchase contracts etc.) as well as the material law and in particular the property law. The most important exclusion concerning the foreigner's right to property—indeed one that received the greatest amount of attention in the statutes—was the limitation to their ownership of real estate. Limitations in this area were not as rigid as it may seem at first glance, as the statutory regulations in certain communes did give (conditional) right to own real estate. In most cases, purchase of real estate required the concurrence of the communal body in charge, or the bestowal of residence rights (habitator). Yet foreigners who had been granted residence and then moved away at their own will, in some towns faced punishment by confiscation of their immovable assets. In some cases, the rights of the foreigner-owner of the real estate were limited so that s/he was permitted to bequest their real estate only to the persons not subject to secular authorities—ie the clerics. This prohibition, however, applied equally to the town dwellers and to foreigners. Furthermore, with respect to the acquisition of the property, foreigners suffered explicit limitations. An example is the regulation that prohibited the residents to name the foreigner as their heir, or the prohibition from participating in public auctions. Other limitations to the foreigners' right to own property specified in the town statutes referred, for the most part, to their movable assets, that is the products and the commodities they traded (wheat, wine, salt, wood). These goods were of vital importance for the economic life of the commune. Similar limitations may be found in regulations concerning exploitation of communal natural resources. As the examples above indicate, the statutory legislation was first and foremost focused upon the regulation of those questions that the commune considered especially important from a long-term perspective. Yet as sources for the history of the legal status of foreigners in East Adriatic communal societies, the statutes are insufficient.
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is considered an effective treatment option for patients with severe and symptomatic valve stenosis not suitable for conventional valve replacement. In TAVI procedures, fluoroscopy is used to guide the aortic valve positioning and causes the patient's extended exposure to Xrays. The potential harmful effects of ionizing radiation are divided into stochastic and deterministic effects. The radiation dose parameter associated with the risk of stochastic effects is effective dose (ED). Peak skin dose (PSD) provides a good indicator of the potential for deterministic injury. The aim of this thesis is to assess patient radiation exposure during TAVI procedure. Direct measurements of Entrance Surface Dose (ESD) and Peak Skin Dose (PSD) were performed using calibrated gafchromic XRRV3 film while patients' organ doses and effective doses (ED) were estimated using PCXMC program. Results showed a measured PSD of < 2Gy for all patients and this indicate that skin injuries are very unlikely. It also appeared that, despite the heart is the target organ for the TAVI procedure, the lung has the greatest probability of developing Radiation-induced cancer. Negli ultimi cinque anni il tema della radioprotezione del paziente ha fortemente attirato l'attenzione dei più autorevoli organismi nazionali ed internazionali che si occupano della protezione dalle radiazioni ionizzanti. Nel 2011, la NCRP ha sottolineato l'importanza del monitoraggio della dose al paziente soprattutto per le procedure interventistiche che, comportando generalmente alte dosi, possono provocare gravi lesioni cutanee ai pazienti. Nel 2013 l'ICRP ha suggerito di registrare i parametri di esposizione per tutte le procedure interventistiche in cui vengano superati i 3 Gy di dose alla pelle. La normativa italiana già nel 2000 ha disposto che le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti venissero registrati singolarmente incaricando le regioni di effettuare una valutazione delle esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione regionale e ai gruppi di riferimento della stessa. Questo lavoro di tesi si inserisce all'interno del progetto "Valutazione della dose da esposizioni mediche alla popolazione della Regione Toscana" promosso dalla regione Toscana per ottemperare agli obblighi di legge previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. Il progetto ha lo scopo di dare una stima della dose collettiva e della dose pro-capite da esposizioni mediche relative agli esami di radiodiagnostica e medicina nucleare alla popolazione toscana. Da questa indagine è emerso che, tra tutte le esposizioni mediche, la radiologia interventistica comporta le più elevate esposizioni in termini di dose efficace con un valore medio di 10 mSv per esame. Attualmente, le procedure interventistiche contribuiscono per l'11% alla dose collettiva annua, a dispetto di un totale di frequenza annua pari a solo il 2%. Tra tutte le procedure interventistiche valutate, l'impianto della valvola aortica transcatetere (TAVI) si colloca fra le procedure a più alta dose efficace con un valore medio per esame pari a circa 40 mSv. Questo lavoro di tesi, dunque, ha focalizzato l'attenzione su questa procedura. Per valutare la dose al paziente sottoposto a procedura TAVI sono state effettuate sia misure dirette della dose massima alla pelle (PSD), della dose in ingresso alla pelle (ESD) e del DAP mediante l'uso di pellicole Gafcrhomic XR-RV3 sia valutazioni indirette di dose agli organi e di dose efficace utilizzando il software di simulazione PCXMC. Le pellicole Gafchromic XR-RV3 sono state accuratamente calibrate tenendo conto del contributo della radiazione retrodiffusa dal paziente, della filtrazione aggiuntiva tipicamente impiegata nei protocolli clinici e del range di tensione comunemente utilizzato nelle procedure TAVI. La curva di calibrazione è stata costruita esponendo le pellicole con il lato arancione rivolto verso la sorgente di raggi X con un range di dose in ingresso compreso tra 15 e 630 cGy. In fase di lettura delle pellicole di calibrazione è stata valutata l'uniformità della risposta dello scanner: lungo la direzione parallela alla direzione di scansione lo scanner ha mostrato una risposta abbastanza uniforme mentre è risultata evidente una disuniformità di risposta lungo la direzione perpendicolare alla direzione di scansione. Sono stati dunque calcolati dei fattori di correzione dell'uniformità spaziale che sono stati utilizzati per correggere i valori di PV delle immagini acquisite dei pazienti. Mediante simulazione Monte Carlo, sono state stimate la dose agli organi e la dose efficace per 41 pazienti sottoposti ad indagine TAVI. Dai risultati ottenuti è evidente che, nonostante il cuore sia l'organo target della procedura TAVI, la dose assorbita misurata è paragonabile a quella di altri organi. In particolare, mostrano una dose assorbita elevata le ghiandole surrenali, i polmoni, l'esofago e l'osso. Tra questi, l'organo più radiosensibile è il polmone e, di conseguenza, presenta la maggiore probabilità di sviluppare una neoplasia radioindotta. Le valutazioni sulla dose efficace hanno originato un range di valori molto ampia: si va da un minimo di circa 13 mSv ad un massimo di circa 120 mSv. Questo è espressione della complessità e della variabilità intrinseca che caratterizza le procedure interventistiche dovute principalmente all'anatomia del paziente, al particolare quesito clinico e ad eventuali complicanze che possono incorrere nel corso dell'intervento.
Il presente elaborato è dedicato allo studio della security for costsnell'arbitrato commerciale internazionalee si prefigge come obbiettivo quello di illustrare le numerose problematiche che si presentano per l'organo giudicante adito (sia esso un giudice nazionale o un tribunale arbitrale) e per le parti quando viene presentata un'istanza di cautio pro expensis. Nel capitolo introduttivo si illustrano gli scenari in cui la security for costs può trovare applicazione. In particolare, si evidenzia come gliordinari strumenti utilizzati per il recupero delle spese arbitrali–su tutti, il riconoscimento e l'esecuzione del lodo mediante la Convenzione di New York del 1958 –non sono sempre sufficienti a garantire l'adempimento dalla condanna alla rifusione delle spese dell'arbitrato. In particolar modo, quando la parte soccombente è incapiente, qualsiasi tentativo di exequaturdel lodo si rivelerà infruttuoso e la condanna alle spese resterà insoddisfatta, con il risultato che la parte che ha prevalso in arbitrato non avrà ottenuto giustizia ma soltanto una vittoria pirrica, peraltro al termine di un procedimento arbitrale verosimilmente lungo e, soprattutto, dispendioso. La security for costs, che è definita come una garanzia prestatada una parte (generalmente l'attore) per assicurare alla controparte (generalmente il convenuto) il recupero delle spese di lite in caso di vittoria, permette di scongiurare il verificarsi del suddettoscenario, evitando di posticipare il problema del recupero dei costi fino alla fase di exequaturdel lodo. L'elaborato prosegue analizzando le origini della security for costse la cauzione per le spese exart. 98 c.p.c. che, prima della dichiarazione di incostituzionalità avvenutacon la sentenza no. 67 del1960 della Corte Costituzionale, costituiva l'istituto del nostro ordinamento che più assomiglia alla security for costsoggi in auge nell'arbitrato internazionale. Il Capitolo II si conclude poi con brevi cenni sulle peculiarità della security for costs. Prima di passare all'analisi della competenza delle corti nazionali e dei tribunali arbitrali (CapitoloIV) nonché alle modalità di esercizio di tale potere (Capitolo V), l'elaborato si sofferma sulla qualificazione giuridica della security for costs. In particolare, si distingue tra le operazioni di qualificazioni poste in essere dai giudici togati e non, dando poi risalto alla qualificazione autonoma della cautio pro expensis. Al termine di questa operazione si conclude che la security for costsè una misura cautelare sui generis, per via essenzialmente di alcune peculiarità legate all'analisi del fumus boni iurise alla possibilità degli arbitri di sanzionare direttamente –senza bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria –l'inottemperanza degli ordini di prestare una garanzia per le spese di lite, vuoi mediante la sospensione o estinzione del procedimento arbitrale, vuoi, addirittura, in alcuni casi, mediante il rigetto delle pretese avanzate dalla parte inadempiente. Determinata la natura giuridica della security for costs, l'elaborato procede analizzando la competenza delle corti nazionali e dei tribunali arbitrali, dedicando ampio spazio all'individuazione della legge applicabile per stabilire il poteredell'organo adito di decidere sull'istanza presentata. A conclusione di questa analisi si auspica che i legislatori nazionali e le principali istituzioni arbitrali adottino una disciplina chiara in materia al fine di ridurre le possibilità di ricorso ai giudici togati in materia, evitando così pericolose ingerenze nella procedura arbitrale. L'ultima sezione del Capitolo IV è dedicata agli arbitrati internazionali che si svolgono in Italia, nei quali non pochi dubbi sorgono sull'ammissibilità della security for costsin ragione della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 98 c.p.c. e del disposto contenuto nell'art. 818 c.p.c. L'elaborato suggerisce che, in realtà, nessuno di questi due ostacoli impedisce la concessione di una cautio pro expensis perché le valutazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza no. 67 del 1960 non possono essere importate nel panorama arbitrale e l'art. 818 c.p.c. è una norma derogabile. Il Capitolo V individua quindi le modalità di esercizio del potere degli arbitri di ordinare security for costs. Dopo un'analisi della legge applicabile per determinare i presupposti da considerare per la concessione di questi provvedimenti, l'attenzione viene rivolta –in assenza di precise indicazioni tanto nelle leges arbitri quanto nei regolamenti d'arbitrato– agli standards accettati dalla prassi arbitrale internazionale. Appurata l'assenza di un approccio universalmente accolto dalla prassi arbitrale, la Sezione V.C propone un test di portata generale che, alla luce delle soluzioni più convincenti adottate dalla giurisprudenza, possa essere utilizzato dai tribunali arbitrali come punto di partenza per decidere sulle richieste di security for costs. Infine, l'elaborato analizza il contenuto degli ordini di security for costs, suggerendo possibili soluzioni per la quantificazione della garanzia e le modalitàdi prestazione della medesima. Vengono quindi illustrate le conseguenze derivanti dall'inottemperanza all'ordine del tribunale che impone la prestazione di una cautio pro expensise, nel caso invece in cui la security for costssia stata prestata, le sorti della garanzia al termine della procedura arbitrale. L'elaborato si conclude con alcune riflessioni conclusive. ; This dissertation, which focuses on security for costs in international commercial arbitration, aims at illustrating the numerous issues faced by the adjudicating body (being it a national court or an arbitral tribunal) when dealing with a request for security for costs. The first chapter depicts the scenarios where a security for costs may be granted. In particular, it shows that the ordinary instruments usually relied upon to recoup the costs incurred for the arbitration –i.e.the recognition and enforcement of the cost award under the 1958 New York Convention –may not suffice to ensure that the losing party will actually compensate the winning party for the expensesreasonably incurred by it. Indeed, when the unsuccessful party faces serious financially difficulties or insolvency, any attempt to enforce the cost award may turn out to be worthless and the obligation to repay the winning party's legal costs becomes moot. As a result, the successful party will not obtain justice but merely a Pyrrhic victory. To add insult to injury, suchresult will probably be obtained after a lengthy and costly arbitration. Security for costs, which is generally defined as an assuranceprovided by a party (usually the claimant) for the payment of the opposing party's arbitration costs (usually the respondent's costs) in the event that the latter succeeds, avoids the above scenario, resolving the issue of recovering costs prior to the conclusion of the proceedings. This dissertation further analyses the origin of security for costs and the "cauzione per le spese" pursuant to article 98 of the Italian Code of Civil Procedure, which –before being declared unconstitutional by the Corte Costituzionaledecision no. 67 of 1960 –was the Italian measure that resembled the most security for costs. Chapter II concludes by briefly sketching the peculiarities of security for costs. Before moving to the national courts' and the arbitral tribunal's authority to grant an application for security for costs (Chapter IV) and the conditions for exercising such power (Chapter V), this dissertation lingers on the legal qualification of an order for security for costs. In particular, it distinguished between state courts' and arbitral tribunal's characterization, and focuses on the qualification based on a comparative approach.This "autonomous classification" leads to the conclusion that an order for security for costs is asui generisinterim measure. This isdue to the peculiarities in the analysis of the parties' likelihood to prevail on the merits of the dispute (fumus boni iuris) as well as to the arbitrators' power to sanction the failure to provide security either by suspending or terminating the arbitral proceedings, or –when expressly empowered to do so –by dismissing the breaching party's claims. Once determined the legal nature of security for costs, this dissertation analyzes the state courts' and the arbitral tribunal's power to grant an application for security for costs. Ample space is devoted to determining the law applicable to this matter. This dissertation suggests that the national legislatures and the main arbitral institutions should adopt clear rules to minimize the opportunities to resort to state courts on this matter, so as to avoid interferences with the arbitral proceedings. The last section of Chapter IV deals with international arbitration proceedings taking place in Italy, where the admissibility of security for costs is doubtful because of theunconstitutionality of article98 of the Italian Code of Civil Procedure and the provision contained in article 818 of the same Code. However, this dissertation suggests that none of these two elements isan impediment to grant an order for security for costs, because the Corte Costituzionaledecision no. 67 of 1960 is not applicable in the arbitration landscape and article 818 of the Italian Code of Civil Procedure is a non-mandatory provision. Chapter V identifies how the power to grant security for costs should be exercised. After a careful analysis of the applicable law, it focuses –in the absence of clear instructions in the leges arbitriand the arbitration rules –on the standards developedby the arbitral jurisprudence. Since no universally accepted test exists, Section V.C recommends a new approach which is based on the most convincing solutions adopted by the arbitral case law and that could be employed by arbitral tribunals as a startingpoint whendealing with a request for security for costs. Finally, this dissertation investigatesthe content of an order for security for costs, recommending how to determine the amount and form of security. Moreover, it illustrates the consequences of the failure to comply with asecurity order and, when security is actually provided, how it should be released at the end of the proceedings. This dissertation concludes with some conclusive remarks.
Negli ultimi decenni il danno non patrimoniale ha rappresentato una delle figure a cui va attribuito un ruolo decisivo nel fenomeno della progressiva estensione dell'ambito di operatività della responsabilità civile, la quale da istituto residuale finalizzato alla protezione dei diritti soggettivi è divenuta sempre più strumento principale di tutela in via risarcitoria non solo di un sempre maggior numero di interessi economici, ma anche di prerogative attinenti alla sfera della persona. Con riferimento a questa seconda ipotesi il dato positivo - rectius l'art. 2059 c.c. - si presentava fortemente restrittivo e pertanto è stato messo in discussione, inizialmente cercando di farne dichiarare l'illegittimità costituzionale e in un secondo tempo, vista l'impercorribilità della prima strada, attraverso una emancipazione «indiretta» del rinvio alla legge contenuto nella norma. La questione ha coinvolto non solo la dottrina, ma anche la giurisprudenza, che negli ultimi tempi ha identificato nei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. la chiave di volta del sistema, perché ove ad essere leso sia uno di questi, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere garantito. Con riferimento alle ipotesi in cui tale pregiudizio sia occasionato da un fatto illecito il rispetto del principio ha indotto una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Il rinvio alla legge contenuto nella norma aveva rappresentato la sintesi di un dibattito in ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale che risale alla promulgazione del codice civile del 1865 e aveva trovato un primo riscontro legislativo in senso favorevole, anche grazie al superamento della concezione del danno cui si riferiva la Differenztheorie, nell'art. 185, comma 2, del codice penale del 1930. Con il nuovo codice civile si era passati da una tipicità legata al fatto di reato - fondata sulla combinazione bene violato e modalità della lesione - ad una tipicità di stampo civilistico - basata esclusivamente sulla rilevanza dell'interesse offeso. Questa conformazione iniziò ad essere tuttavia percepita in contrasto con la Costituzione perché in assenza di una fattispecie delittuosa ovvero di un'espressa previsione di legge i diritti inviolabili della persona da essa riconosciuti venivano tutelati esclusivamente per le conseguenze pecuniarie causate dalla loro lesione. In un primo momento l'attenzione si concentrò sull'art. 32 Cost. e il danno biologico finì per essere risarcito quale pregiudizio non patrimoniale volto a offrire tutela alla salute in senso oggettivo quale predicato di ogni persona e slegato dalle conseguenze economiche o morali che la lesione potrebbe comportare, risultato cui si è giunti anche in un ordinamento antipodico rispetto al nostro come quello inglese attraverso il risarcimento della Loss of Amenities e della Psychiatric Injury. Tale percorso divenne l'archetipo cui guardare per offrire tutela alla persona nella sua completezza e fu perciò riproposto in relazione anche agli altri diritti dell'uomo protetti dall'art. 2 Cost. A questo proposito l'ipotesi di valutare, sulla falsariga dell'impostazione dei Torts in Common Law, la rilevanza costituzionale riferendosi al danno conseguenza sembrò porsi in contrasto col dato positivo e le Sezioni Unite della Corte di cassazione avallarono la proposta di guardare invece all'interesse leso: se questo è ascrivibile fra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. il rinvio contenuto nell'art. 2059 c.c., essendo la Carta fondamentale a tutti gli effetti una legge seppur del più alto rango, deve ritenersi soddisfatto. Tale interpretazione ha permesso di mantenere, in continuità col passato, nel solco della tipicità le ipotesi in cui il danno non patrimoniale da fatto illecito è risarcibile, ma ha imposto il passaggio da una tipicità di natura casistica ad una tipicità a previsione generale rinforzata, visto che il diritto inviolabile della persona dovrà essere riconosciuto da una «norma generale» di rango costituzionale. Il più delle volte questa sarà rappresentata dall'art. 2 Cost., il quale, affinché tale costruzione dogmatica possa funzionare, non potrà essere perciò inteso, come del resto lo stesso diritto che alla categoria di quelli inviolabili appartiene, quale «clausola generale» meramente recettiva dei valori emergenti nella società. Così configurato il danno non patrimoniale - e non la persona, che a ben guardare rispetto all'assiologia costituzionale è tutelata in maniera più intensa del patrimonio - viene risarcito in ipotesi meno frequenti rispetto a quello patrimoniale, ma ciò sembra trovare nel "dovere della tolleranza che la convivenza impone" - più incisivo nel caso dei pregiudizi non economici vista la peculiare funzione del loro risarcimento - la propria ratio, giacché se il principio di solidarietà è in grado di istituire il filtro della «gravità della lesione» e quello della «serietà del pregiudizio» quando ad essere offesi sono diritti inviolabili della persona, a fortiori sembra presentarsi ragione sufficiente per negare tout court la risarcibilità del danno non patrimoniale quando il valore uomo non sia stato intaccato perché la lesione di uno di questi ultimi manca. La novità rappresentata dalla Costituzione è in grado di incidere anche nella disciplina delle ipotesi in cui il danno non patrimoniale è causato dalla violazione di un rapporto obbligatorio. A questo fine però, dal punto di vista dogmatico, occorre superare la concezione tradizionale per cui l'obbligazione veniva costruita sul paradigma della proprietà a favore di una teorizzazione che valorizzi la correlatività funzionale di debito e credito dando così rilievo non solo al comportamento dovuto, ma anche al risultato atteso. Proprio questa sembra la prospettiva che risulta dal c.c. e segnatamente anche dall'art. 1174 c.c. il quale tuttavia, nonostante ammetta la possibilità che il risultato atteso possa essere funzionale alla soddisfazione di un interesse non patrimoniale del creditore, distinguendo i due piani sembra escludere che l'interesse entri nella struttura del rapporto obbligatorio e imponendo che la prestazione debba essere suscettibile di valutazione economica pare assestare l'obbligazione al livello degli affari. Tale assunto sembra trovare una conferma nelle disposizioni riguardanti la fase patologica dell'obbligazione in cui il danno risarcibile viene individuato dall'art. 1223 c.c. utilizzando parametri di evidente natura economica («perdita subita» e «mancato guadagno»), il che induce a concludere nel senso della generale irrisarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, principio a cui anche il Common Law sembra ultimamente ispirarsi nell'individuazione delle ipotesi in cui una non-pecuniary losses causata da breach of contract può essere risarcita. L'obbligazione tuttavia negli ultimi anni ha iniziato ad essere intesa come un rapporto complesso non più appiattito sulla sola prestazione. Esistono infatti, grazie ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1175 c.c., una serie di obblighi di protezione in capo a debitore e creditore finalizzati a preservare il patrimonio e la persona dell'altro contraente dal rischio specifico di danno sorto in virtù della particolare relazione in cui sono coinvolti i due soggetti. Con riferimento al dovere di non danneggiare la persona dell'altra parte gli obblighi di protezione sembrano trovare nell'art. 2 Cost. non solo la loro fonte generativa, ma anche la loro determinazione di contenuto, dato che per sopperire alla genericità cui il riferimento alla persona può indurre la strada privilegiata sembra essere, così come avvenuto per la responsabilità aquiliana, quella di guardare ai diritti inviolabili dell'uomo da questa norma riconosciuti. Attraverso gli obblighi di protezione viene perciò garantito, dando coerenza all'intero sistema della responsabilità civile, che dalla lesione di un connotato imprescindibile della persona causato dall'inadempimento sorgerà il diritto al risarcimento del relativo danno non patrimoniale. Peraltro quest'ultimo, a differenza che nelle ipotesi di illecito aquiliano, se la prestazione era funzionale alla soddisfazione di un diritto inviolabile dell'uomo - come è ad es. nella maggior parte dei casi nel rapporto fra medico e paziente in ordine alla salute -, dal punto di vista del contenuto, essendo calato in un rapporto obbligatorio, sembra dover includere non solo l'appartenenza, ma anche la spettanza. Gli obblighi di protezione tuttavia non sono in grado di dare copertura anche agli interessi voluttuari cui obbligazione può essere funzionale. Il più delle volte ipotesi del genere si hanno in presenza di un contratto, che tuttavia ancor più dell'obbligazione in generale viene definito come rapporto di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.). Da parte di alcuni è stato suggerito di riferirsi alla c.d. causa concreta per offrire dignità strutturale a questa categoria di interessi, ma la figura non sembra mostrare sufficienti garanzie di affidabilità. Da questo punto di vista molto più attendibile si presenta invece la clausola penale, peraltro ontologicamente concepita quale strumento per modellare il contratto rispetto alle esigenze anche non patrimoniali che ne hanno sollecitato la conclusione. Nell'indagine, da ultimo, essere viene considerato il fatto che il nostro è un ordinamento continuamente sottoposto alle influenze di matrice origine europea, nella loro variante pattizia ed istituzionale. Con riferimento alla CEDU il problema è quello della possibilità che dalla lesione di un diritto in essa predicato, a livello nazionale potrebbe non conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, laddove dinnanzi alla Corte di Strasburgo potrebbe invece essere riconosciuto il non-pecuniary damages quale voce della just satisfaction. Lo iato trova la propria ragione nel fatto che la nostra Consulta ha da ultimo attribuito alla Convenzione il rango di fonte sub-costituzionale, ragion per cui dalla lesione di un diritto in essa enunciato seguirà il risarcimento anche del danno non patrimoniale solo ove questo per la nostra Costituzione si presenti inviolabile, condizione che ad esempio non si verifica in ordine al diritto di proprietà, prerogativa che, a differenza del sistema CEDU, secondo il nostro ordinamento sembra potersi di regola ascrivere fra i diritti fondamentali e solo eccezionalmente, quando il rapporto fra bene e suo titolare è funzionale allo sviluppo della personalità come nel caso dell'abitazione, fra quelli protetti dall'art. 2 Cost. Se però si rammenta la funzione che ricopre la just satisfaction e si riflette sul fatto che il più delle volte a venire in considerazione non è l'an di tutela, bensì il quomodo, profilo che sembra poter rientrare in quel «margine di apprezzamento» cui la stessa Corte EDU si ispira, la questione pare assumere contorni meno problematici e non svilire eccessivamente il ruolo della Convenzione, perché essa continua a svolgere a pieno titolo il suo compito di stimolo nei confronti della nostra Corte costituzionale nel dettagliare il contenuto dell'art. 2 Cost. In relazione all'ordinamento comunitario ciò che pare risolutivo della questione è invece il principio della distribuzione delle competenze. Premesso che la responsabilità civile non compare fra le materie rispetto alle quali vi è stata una cessione di sovranità, non ci si potrà riferire alla vigente Carta dei diritti dell'Unione Europea quale normativa in cui sono elencati diritti inviolabili della persona la cui lesione, adottando il nostro sistema, darebbe il via al risarcimento del danno non patrimoniale. D'altra parte nella stessa Carta di Nizza (art. 51, § 1) e nel Trattato di Lisbona (art. 6) è precisato che quel documento è richiamabile solo nella materie di competenza dell'UE. A proposito di queste, laddove una norma comunitaria preveda il risarcimento del danno non patrimoniale - come ad es. nell'art. 12 Reg. 261/04 - il giudice comune nel decidere la controversia sarà tenuto a disporlo, ma queste ipotesi rispetto alla regola generale del nostro ordinamento, nella logica dualistica fatta propria dalla nostra Consulta, avranno esclusivamente un valore pseduo-comparatistico utile nell'opera di costruzione di una disciplina comune europea della responsabilità civile che, ancor più nella materia del danno non patrimoniale visti gli interessi coinvolti, sarebbe auspicabile fosse improntata non al principio della competizione, ma a quello dell'armonizzazione fra gli ordinamenti.