Religion as colonial concept in modern history: (America, Asia)
In: Studi e materiali di storia delle religioni 82/2 (2016)
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In: Studi e materiali di storia delle religioni 82/2 (2016)
SeriesInformation ; Cromohs - Cyber Review of Modern Historiography, Vol 16 (2011)
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ISSN: 0393-3415
Dottorato di ricerca in Storia d'Europa: società, politica e istituzioni (19.-20. secolo) ; L'unificazione politica e legislativa del Regno d'Italia coinvolse anche l'ordinamento giudiziario. La magistratura che dipendeva per le nomine e la carriera dal Governo centrale e in modo specifico dal Ministro della giustizia, venne inquadrata da subito come un ramo della pubblica amministrazione direttamente dipendente dal Re. La questione dell'indipendenza del potere giudiziario dall'esecutivo e quella dell'autonomia, intesa come sistema di autogoverno, furono i temi centrali del dibattito parlamentare. L'ordinamento giudiziario del 1865, infatti, concedeva ai giudici l'inamovibilità di grado ma non di sede e ai pretori soltanto dopo i tre anni di attività. Per limitare il potere dell'esecutivo fu costituita dal ministro Villa nel 1880 la Commissione consultiva per le nomine, promozioni e tramutamenti dei magistrati che però esprimeva dei meri pareri consultivi di cui il guardasigilli poteva anche non tener conto. Soltanto più tardi, nel 1907, con la legge n. 511 del ministro Orlando fu istituito il Consiglio Superiore della magistratura, un corpo consultivo permanente e parzialmente elettivo a cui vennero attribuite una serie di competenze relative alla nomina e alla carriera dei giudici. Anche il concorso pubblico, come unico mezzo per l'ingresso in magistratura, istituito da Zanardelli nel 1890 e negli anni rivisitato e modificato, venne considerato un mezzo per sottrarre il potere giudiziario al controllo governativo eliminando la nomina politica dei giudici. Zanardelli tentò anche di ridisegnare con la legge 30 marzo 1890, n. 6702 le circoscrizioni giudiziarie ereditate dal passato riducendo il numero delle preture per aumentare, con le risorse economiche ricavate, lo stipendio dei giudici ritenuto esiguo soprattutto nei primi anni della carriera. La sistemazione delle preture, di cui si occuparono anche Ronchetti e Orlando, incontrò sempre una forte opposizione locale più per ragioni di prestigio che di giustizia; il Governo affrontò la medesima resistenza anche per la costituzione della Corte di cassazione di Roma che si concluse soltanto nel 1923. Nel 1875 vennero istituite a Roma due sezioni penali con lo scopo di agevolare il lavoro delle altre quattro Corti regionali con sede a Torino, Milano, Napoli e Palermo. La Corte di Roma assunse la cognizione di tutti i giudizi penali e ridusse le Corti regionali a corti supreme di nome e non di fatto lasciando loro le sole competenze civili. Negli anni successivi si continuò ancora discutere circa l'unicità della Corte ed il ruolo che avrebbe dovuto assumere, se tribunale di terza istanza o tribunale garante della uniforme interpretazione della legge. Intanto si andò consolidando anche la struttura del Ministero della giustizia, al cui interno il guardasigilli, coadiuvato dal segretario, dal direttore generale e dal gabinetto trovavano spazio una serie di uffici ripartiti in divisioni, ai quali tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento se ne aggiunsero dei nuovi tra cui la Commissione consultiva, l'ufficio legislativo, il casellario centrale. A questi venivano frequentemente destinati magistrati in qualità di applicati o in missione a svantaggio del personale di ruolo che costantemente veniva ridotto. ; The political and legislative unification of the Kingdom of Italy also involved the judiciary. The judiciary that depended on appointments and career from the central government and specifically by the Minister of Justice, was framed from the start as a branch of government directly employed by the King. The question of independence of the judiciary from the executive and that of autonomy, understood as a system of self-government, were the central themes of parliamentary debate. The judicial system in 1865, in fact, granted the tenure of judges but not able to seat and lower court judges only after three years of operation. To limit the power of government was established by the Minister Villa in 1880, the Advisory Commission on appointments, promotions and transmutation of judges. It expressed mere advisory opinions which the Keeper could not even take into account. Only later, in 1907, with Law No 511, the Minister Orlando instituted the Superior Council of Magistracy, a permanent and partially elected consultative body which was attributed a range of skills relating to the appointment and careers of judges. Even the competitive examination, as the only means for entry into the judiciary, established by Zanardelli in 1890 and revisited and amended over the years, was seen as a way to subtract the judiciary to government control by eliminating the political appointment of judges. Zanardelli also tried to reform with the Law of 30 March 1890, No 6702 the judicial districts by reducing the number of the Courts to increase, with the economic resources derived, the salaries of judges considered modest especially in the early years of his career. The Ministers Ronchetti and Orlando have addressed the issue of the Courts and this problem always met strong local opposition for reasons of prestige than of justice. The government has addressed the same resistance also for the establishment of the Court of Cassation in Rome that ended only in 1923. The two penal sections were established in Rome in 1875 with the aim of facilitating the work of four other regional courts in Turin, Milan, Naples and Palermo. The Court of Rome, assumed the full knowledge of all criminal trials, and reduced regional supreme courts in civil courts. In the following years the Parliament continued to discuss its uniqueness and the role that would take: court of third instance court or the guarantor of a uniform interpretation of the law. The Ministry of Justice consolidated its structure: there were the Minister, the secretary, the director and the cabinet. The offices were divided into departments. There were also the special offices: the legislative office, the Advisory Commission, and the criminal records bureau where the judges worked as applied to detriment of staff which was constantly being reduced.
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In: https://morethesis.unimore.it/theses/available/etd-03222016-105614/
Come furono percepiti e commentati, dai collaboratori del settimanale londinese The New Age, gli avvenimenti che interessarono l'Impero Ottomano e i suoi possedimenti europei, nel periodo compreso tra la rivoluzione dei Giovani Turchi (estate 1908) e l'estate del 1914? Quali furono le principali posizioni che emersero tra gli intellettuali britannici? In quale misura tali posizioni rappresentavano il pensiero del resto dei sudditi di sua maestà? Ma soprattutto in quale maniera è possibile legare le opinioni e i pensieri degli intellettuali britannici - che prenderemo in esame - con il più ampio e complesso sistema dell'identità culturale? In altre parole, attraverso quali strumenti e categorie concettuali si è strutturata l'identità britannica negli anni immediatamente precedenti il deflagrare della prima guerra mondiale? L'obiettivo del presente lavoro è quello di dare risposta ai quesiti appena elencati. Si è deciso di prendere come punto di riferimento, nell'analisi della società britannica, lo studio del settimanale The New Age per una serie di fattori interdipendenti. In primo luogo perché nonostante abbia ricoperto un ruolo «importante all'interno del panorama politico e culturale britannico pre-guerra» sono stati pochi gli studi storici che lo hanno preso in considerazione in virtù, a detta dello storico dell'economia John Finlay, del fatto che si tratta una rivista «troppo difficile da classificare». La natura eterogenea della rivista può presentare dei rischi nel riuscire a giungere al necessario grado di generalizzazione teorica. Tuttavia, se adottate le dovute precauzioni metodologiche, credo che offra la possibilità di fare emergere con chiarezza tutta la complessità e la molteplicità delle visioni politiche, ideologiche e culturali della società edoardiana e dei suoi osservatori. Per quanto riguarda l'analisi dell'identità culturale il punto di partenza risiede nella convinzione che non si possono comprendere appieno i discorsi strutturanti l'identità culturale limitandosi ad analizzare solo quelli prodotti all'interno della comunità, per quanto eterogenea e sfaccettata essa sia. Di conseguenza appare indispensabile studiare i processi e i discorsi fondanti la costituzione identitaria passando anche attraverso l'incontro/scontro con l'alterità. Con ciò che è distante fisicamente, geograficamente e - soprattutto - culturalmente. Si tratterà, in conclusione, di favorire una visione olistica della società attraverso una descrizione storica che tenda a privilegiare le sfumature, e i punti di contatto, tra i diversi elementi costitutivi della società; piuttosto che considerare ciascun aspetto come un unicum a sé stante slegato dal resto
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ISSN: 2499-2321
The problem of truth, from the point of view of a historian, arises in clearly different forms compared to those of scientists and probably also of social scholars of other disciplines. History is a narration of past events, but this narration is subject to an arbitrary selection of its parts, its documentation, the facts that make up the event under discussion. History is organized on the basis of documents, testimonies and biographical elements, but also of considerations on the structures of power, on the articulations of society and on the forms of political regimes. As the history of the 1900s amply demonstrates – of which the Shoah and the Nazi destruction of the Jews as well as Soviet communism, the history of Italy and McCarthyism in the United States, as well as the genocides of the 1990s, are touched on in this article – the interpretation of the events involved the greatest difficulty in identifying a recognized and shared truth.
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ISSN: 1105-5138
In: Dianoia 31 = Anno 25