Il saggio analizza l'istituto della derogabilità individuale assistita delle mansioni per come configurato dal d.lgs. 81/2015: tale norma, nel consentire accordi tra lavoratore e datore modificativi di mansioni, retribuzione, livello di inquadramento e categoria legale, depone a favore di una marcata liberalizzazione dell'oggetto del contratto di lavoro. I limiti dettati dalla legge – la stipula innanzi a delle sedi protette e il ricorrere di generiche finalità – contribuiscono a creare uno scenario "fluido" di tutela del lavoratore quale contraente debole, non soltanto all'atto della sottoscrizione del patto, ma anche in sede processuale. ; The essay focuses on the mechanism of the individual derogability of the legal framework on duties, as reformed by Legislative Decree 81/2015 (Jobs Act): the reform, that allows agreements between the employer and the employee aimed at changing tasks, salary, occupational category and job classification, clearly shows the trajectory of liberalisation of Italian employment law. The boundaries established by the law to such modifications – the subscription in front of a "protected location" and the presence of a specific purpose – give shape to a weak protection of the worker within the contract of employment.
La tesi sviluppa il concetto di resilienza nei suoi aspetti fondamentali, quali quello individuale, familiare e sociale. Analizza poi le conseguenze di traumi infantili sulla vita di persone resilienti e la capacità innata nell'essere umano di superare soffferenze anche gravi. Nel capitolo della resilienza comunitaria si parla dell'importanza, da parte di chi presta aiuto, di sviluppare e rafforzare le risorse personali e della comunità in generale, per affrontare le problematiche che intervengono all'interno della stessa comunità. Nei successivi due capitoli si raccontano brevemente le storie di persone detenute, incontrate all'interno degli istituti penitenziari della Toscana o in misura alternativa alla detenzione e le storie di persone intervistate, che hanno sviluppato comportamenti resilienti, nonostante e forse proprio in conseguenza di vissuti difficili.
La globalizzazione ha inciso sulla mobilità sia delle imprese che dei lavoratori e, per effetto, ha determinato una crescita dei rapporti contrattuali "senza confini". In assenza di armonizzazione normativa a livello europeo particolare rilevanza assumano le regole del diritto internazionale privato che aiutano a determinare la legge applicabile al contratto di lavoro transnazionale e il tribunale competente alla risoluzione delle eventuali controversie. Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di analizzare le relative regole vigenti nell'ambito dell'UE e valutare se e in che misura essi siano in grado di affrontare le recenti sfide del mondo del lavoro contemporaneo. Anche se dalla ricerca emerge una chiara scelta del diritto europeo di proteggere i lavoratori quali soggetti deboli tanto in ambito processuale, quanto in ambito sostanziale, l'efficacia di tale protezione può essere seriamente compromessa dalla crescente competizione globale basata sulla concorrenza dei sistemi legislativi. In tale contesto rilevano le dinamiche del diritto interno verso maggiore deregolamentazione del mercato del lavoro e la conseguente perdita di centralità dell'originaria ratio garantista della norma lavoristica. Queste tendenze portano con se delle ripercussioni negative sulle nozioni di "norme inderogabili" e di "ordine pubblico", che costituiscono i principali mezzi per correggere lo squilibrio dei poteri contrattuali nei rapporti di lavoro e realizzare l'obiettivo mirato. L'efficacia del funzionamento delle norme speciali poste a tutela della parte debole del contratto di lavoro è stata influenzata anche dalle regole del mercato unico e dalle disciplina sul distacco transnazionale. Quest'ultima disciplina assume un ruolo importante in quanto, trovandosi all'incrocio tra il diritto del mercato interno e il diritto internazionale privato, ha alterato il rapporto tra le norme di conflitto e le norme materiali dell'Unione Europa, determinando in una certa misura la loro convergenza. Proprio in quest'ambito maggiormente si scontrano gli interessi delle parti coinvolti: si tratta del problema del bilanciamento tra i diritti dei lavoratori e le libertà economiche. Con riferimento a quest'ultimo aspetto lo scopo è stato quello di capire se le ultime proposte legislative possano essere in grado di risolvere le tensioni palesate negli ultimi anni.
Riassunto analitico Il ricorso individuale costituzionale nell'ordinamento giuridico albanese. Lo studio verte sulla protezione dei diritti costituzionali nell'ordinamento giuridico albanese garantiti tramite il ricorso diretto dinanzi alla Corte costituzionale. Più in specifico, esso riguarda il ricorso individuale costituzionale il quale può essere proposto dai singoli solo per la tutela dei loro diritti procedurali. Essendo tale ricorso per sua natura straordinario e sussidiario, il controllo della Corte costituzionale albanese diviene più intenso in riferimento ai diritti processuali. Pertanto, essa sviluppa una giurisprudenza molto articolata concentrandosi sui principi processuali come l'accesso alla giustizia e diritto di appellare le decisioni giudiziarie, il giudice imparziale costituito per legge, il diritto di difesa, la certezza del diritto, legalità della prova, motivazione delle decisioni giudiziarie, ragionevole durata del processo ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, ecc. Partendo da tali principi, lo strumento è diventato utile per dare la possibilità alla Corte costituzionale di pronunciarsi nei confronti del principio di Stato di Diritto, inteso come un valore fondamentale per il consolidamento delle nuove democrazie nei paesi ex socialisti. Inoltre, lo studio riflette anche su gli altri mezzi previsti dalla Costituzione albanese per la protezione dei diritti costituzionali come il ricorso diretto delle organizzazioni, il giudizio in via incidentale e il ricorso proposto dall'Avvocato del Popolo. Infine, particolare riguardo ha avuto il rapporto che la Corte costituzionale ha costruito con gli altri organi interni in generale e in specifico con l'Alta Corte, ponendosi con quest'ultima molto spesso in posizioni contrapposte i quali a volte si sono rivelati dei veri e propri conflitti istituzionali. Inoltre, un capitolo a parte è stato dedicato al ruolo che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto nell'ordinamento giuridico albanese, sia con riguardo alla sostanziale influenza di tale giurisprudenza nelle decisioni della Corte costituzionale, che del rapporto tra le due corti. Lo studio si chiude con delle riflessioni sul ricorso individuale e proposte su come cambiarlo per renderlo un mezzo giuridico più effettivo. Abstract Individual constitutional complaints in the Albanian legal system. The study deals with the protection of constitutional rights in the Albanian legal system guaranteed through direct appeal before the Constitutional Court. More specifically, it relates to the individual constitutional appeal which may be brought by individuals for the protection of their procedural rights, or due process of law. Being such appeal for its nature extraordinary and subsidiary, the control of the Constitutional Court of Albania becomes more intense in reference to due process or fair trial. Therefore, it develops a highly articulated activity focusing on procedural principles such as access to justice and the right to appeal court decisions, the impartial judge established by law, the right to defense, legal certainty, legality of evidence, reasoning of the judicial decisions, reasonable length of trials and enforcement of judgments, etc. Based on these principles, the instrument has become useful to give a chance to the Constitutional Court to enlarge the meaning of the rule of law, it understood as a fundamental value for the consolidation of the new democracies in the former socialist countries. In addition, the study also reflects on other means provided by the Constitution of Albania for the protection of constitutional rights such as the direct appeal of the organizations, the incidental control of constitutionality and the actions brought by the Lawyer of the People or Ombudsman. Finally, special attention is dedicated to the relations that the Constitutional Court has established with other internal organs in general and in particular with the High Court, placing with the latter often in contradictory positions which sometimes turned out to be institutional conflicts. In addition, a separate chapter was devoted to the role that the jurisprudence of the European Court of Human Rights had in the Albanian legal system, both regarding the substantial influence of this jurisprudence on the decisions of the Constitutional Court, and the relationship between the two courts. The study concludes with reflections on the individual constitutional appeal and proposals on how to change it to make it a more effective legal remedy.
Law 55/2006 (entitled "Amendments to the Civil Code dealing with "Patto di Famiglia"), which came into force on March 16th 2006, amended the Italian Civil Code by creating the legal institute of "patto di famiglia", which aims at allowing the transfer of enterprise or shareholdings during the life of the enterpreurner and entails an exception to inheritance rules. Many interpretative problems arise from the unclear phrasing of the new regulation; among these the most relevant one - both in theory and in practice - relates to the identification of the necessary parties of the "patto di famiglia", whose defect of consent leads to voidness of the contract. In particular, it is not certain whether the spouse and the persons entitled by law to a share of the deceased's estate to whom the enterprise and/or the shares are not assigned must participate to the contract. Namely, since the first paragraph of article 768-quater CC, provides that "the spouse and any person who would be entitled by law to a share of the deceased's estate existing at the time of the conclusion of the agreement must participate to the agreement", some authors argue that the persons entitled by law to a share of the deceased's estate should give their consent to the "patto di famiglia", while, according to others, those have just to be informed of its conclusion. Three theories were formulated with regard to articles 768 bis, 768 quater, paragraph 1 and 768 paragraph 1 CC. According to both first and second theory, the persons entitled by law to a share of the deceased's estate must be a party to the "patto di famiglia", however, while according to the former their participation is not essential, for the latter the lack of the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased's estate existing at the time of the conclusion of the agreement makes the contract void. A third point of view assumes the 'patto di famiglia' as a special contract for the benefit of third parties: the participation to the contract of any person who is not assignee of the enterprise and/or the shares and would be entitled by law to a share of the deceased's estate is considered to be required by art. 768 quater CC for a different purpose than the participation of the disposing ascendant and assignee descendant (art. 768 bis). Namely, whilst the presence of the latters is necessary for the validity of the contract, the agreement of the persons who would be entitled by law to a share of the deceased's estate and are not assignees is required in order to make the agreement enforceable towards them and to convert the share of the testator's estate reserved by law for certain heirs into the right to receive its monetary value, which has to be calculated considering the enterprise and/or the shareholdings' value. This paper analyses the matter above and the role of the persons who would be entitled by law to a share of the deceased's. The research leads to the conclusion that the participation of the persons entitled by law to a share of the deceased's estate non-assegnees is required for the validity of the contract. The regulation of "patto di famiglia" appears to be inspired by the criterion of the compulsory involvement at law of all persons entitled by law to a share of the deceased's estate existing at a given time, because of the relevancy of the their interests at stake: far from being considered mere parties of the contract, they must be regarded as essential parties instead, whose consent is necessary for the validity of the "patto di famiglia" (Art. 1418, paragraph 1, of the Civil Code). Therefore, if one of the persons entitled by law to a share of the deceased's estate cannot or does not want to participate to the agreement, it will not be possibile to conclude the "patto di famiglia" ; instead, the enterprises's and/or the enterprises shareholdings' transfer should be guaranteed by using different kinds of contractual agreements. This conclusion also seems to be confirmed by the unsuccessful attempts made to amend the Italian "patto di famiglia" regulation over 2011 and 2012. Namely, all the legislative initiatives providing the amendment of Art. 768, letter d) CC, concerning the "participation" to the 'patto di famiglia', layed out the possibility for the agreement to be drawn up also without the presence of all the persons entitled by law to a share of the deceased's estate. Such proposals seem to confirm the fact that the regulation now in force subordinates the validity of the "patto di famiglia" to the consent of the persons entitled by law to a share of the deceased's estate.
After the fundamental essay of 1886 Soul and Body, in which Dewey affirms that there is continuity between body and soul and a specific dualism does not exist -as he demonstrated since the first publications on Materialism and Spinoza- the philosopher questions himself concerning democracy in the essay The Ethics of Democracy of 1888, which represents the presupposition to understand Democracy and Education of 1916.In this essay, Dewey affirms that the development is of the individual must have an ethical space to realize himself/herself. The individual is an expression of social development, then, he/she is a social organism, who tends, in a platonic way, to the construction of Goodness.But, Maine's theory denies a fundamental concept, which is central for Dewey: the concept of organism. The significance of organism is intercourse and exchange. For Dewey, as for Plato, democracy must be a harmonic community based on justice, and on the relation between the individual and the state, in such a way adapting the individual in an organic way to the state.This essay, in my opinion, is the presupposition of Democracy and Education, in particular referring to chapter IX, Natural Development and Social Efficiency as Aims. Democracy is a way of life, which develops through the individual who must be considered as a social organism within a specific ethical space. ; Dopo il fondamentale testo del 1886 Soul and Body in cui Dewey afferma che c'è una continuità tra il corpo e l'anima e non esiste uno specifico dualismo -secondo l'idea che lo aveva guidato sin dai primi due scritti sul materialismo e Spinoza- il filosofo si interroga sul tema della democrazia nel saggio The Ethics of Democracy del 1888 che rappresenta sicuramente il presupposto per comprendere Democracy and Education del 1916.In questa opera Dewey afferma che lo sviluppo dell'individuo deve avere uno spazio etico per potersi manifestare in quanto l'individuo è espressione dello sviluppo sociale e, quindi, organismo sociale che tende, platonicamente, alla ...
Why do we remember? And, for that matter, what is remembering? Placed between body and mind, the phenomenon of memory simultaneously involves biological, psychological, semiotic, and metaphysical elements. Memory's place at the heart of our understanding of ourselves is why many of the greatest philosophers of all the time have dealt with the problem – or, better, have had to deal with it. Plato, Aristotle, Augustine, Descartes, Locke, Kant, Hegel, Bergson, Russell, and Wittgenstein, are just a few among many who have proffered explanations. While all such proposals have been deficient in their own ways, each has advanced our understanding of the myriad phenomena associated with memory. With recent developments in phenomenology, analytic philosophy, and the empirical sciences interest in memory has intensified. In the 20th century, philosophers were particularly interested in identifying its causes, the ontology of mnemonic traces, the mechanisms of recall, and its epistemic characteristics. Moreover, as philosophy has directed its sight towards social objects and structures, questions involving memory have developed political and social dimensions as well – extending the debate to collective memory. What are the mechanisms of intersubjective memorization and recall of information, ideas, and representations? What are the ethical dimensions and consequences of public memory?
In questo saggio intendo far dialogare due dei maggiori rappresentanti della tradizione del liberalismo moderno e contemporaneo sul nesso giustizia/libertà. Il primo, Antonio Rosmini è l'esempio paradigmatico di pensatore religioso interessato a 'pensare' la storia con un approccio realista poco avvezzo alle utopie; il secondo, Friedrich August von Hayek, è uno dei membri più autorevoli diquella famosa Scuola Austriaca che a partire dal periodo fra le due guerre mondiali ha ingaggiato una lotta senza quartiere con la scuola keynesiana e con il socialismo sul modo in cui le istituzioni politiche devono interagire con il sistema di mercato.
Health and education are fundamental aspects of human and social development, which we will analyze through the lens of the Socio-phenomenological approach applied in both health promotion and education. Health is constitutively related to education, and it cannot be intended just as a psychobiological condition. Self-determination of our own health requires assuming responsibility and active citizenship. The right of deciding about our own health cannot be automatically accomplished through an «innate» capacity, but it requires education, metaphorically intended as a flywheel that initially allows the individual to acquire awareness of his/her health needs/desires and, later, to assume a political position in the community, in order to make those needs/desires acknowledged. How can we avoid to reduce health promotion activities in schools and community to tandardized practices, which do not consider the embodied needs/desires of the individuals? The Socio-phenomenological approach calls to the «human» component of preventive activities, connecting the individuals' need for wellbeing with the common good.
Un recente censimento ISTAT (2013) conferma che una delle più interessanti trasformazioni nel volontariato è il rapido affermarsi dei c.d. volontari "individuali", ossia volontari che non operano all'interno di una organizzazione ma che, perseguendo finalità solidaristiche, svolgono attività di interesse generale in "solitudine" o, al più, in un rapporto diretto con le amministrazioni locali. La giurisprudenza contabile (sezioni regionali), chiamata a pronunciarsi sullo "statuto" giuridico di questa esperienza su sollecitazione di alcuni Comuni, ha tenuto un atteggiamento di estrema chiusura, anche dopo (e nonostante) l'esplicito riconoscimento legislativo avvenuto nel c.d. Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017, art. 17). Solo a seguito dell'intervento della Corte dei conti- sezione autonomie, si è riconosciuta la piena riconducibilità del volontariato individuale all'interno del paradigma dell'art. 118, u.c., Cost., di cui costituisce una delle più interessanti applicazioni dirette.
Il presente lavoro, che ha ad oggetto il dibattito tra paternalismo giuridico e antipaternalismo, prende avvio dalla lettura della principale opera di John Finnis, Legge naturale e diritti naturali, come paradigmatica del perfezionismo, e di Una teoria della giustizia di John Rawls, come esempio del liberalismo, con il fine di riflettere sul ruolo garantito all'autonomia dell'individuo nella scelta pubblica dello Stato. Lo scopo è quello di riuscire ad individuare il pensiero che riesce maggiormente a rispondere all'esigenza di bilanciamento tra il bene dell'autonomia dell'individuo e quello della collettività e a definire così i margini della possibilità di intervento pubblico del 'tutto politico'. Viste le contrastanti opinioni sul tema della contemperazione tra morale e diritto è impossibile ricercare una risposta assoluta che metta d'accordo tutti, ma è auspicabile stimolare il confronto su un tema che coinvolge uno dei beni fondamentali dell'uomo: l'autonomia individuale.
La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato introduce, in capo a una platea potenzialmente assai ampia di operatori (del diritto, sociali, sanitari) che possano trovarsi a entrare in contatto con 'vittime di reato' il dovere di effettuare una valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione da rischi di vittimizzazione secondaria o ripetuta, intimidazione o ritorsione, che ciascuna vittima possa presentare in concreto. Né la Direttiva stessa, né il legislatore nazionale all'atto della sua trasposizione, hanno dettagliato modalità e soggetti specificamente deputati a effettuare tale valutazione. I ricercatori del progetto internazionale 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence' hanno elaborato uno specifico insieme di linee guida utili a indirizzare gli operatori nell'individuazione degli elementi da prendere in considerazione nello svolgimento di tale valutazione, con particolare riferimento a una tipologia di soggetti potenzialmente 'vulnerabili', ma spesso neppure percepiti come vittime di reato: le vittime di 'corporate violence', ossia di reati commessi da imprese commerciali nel corso della loro attività lecita, e implicanti danni per la vita, la salute e l'integrità psico-fisica delle persone. ; Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime sets down the duty to make an individual assessment of each victim's specific needs of protection from secondary and repeat victimisation, from intimidation and from retaliation; a duty which is potentially incumbent on a wide range of professionals (be they legal, social or health workers). Neither the Directive, nor the Italian transposition law, provide details about the specific individuals charged with the task and the specific ways to perform it. The researchers of the international project 'Victims and Corporations. Implementation of Directive 2012/29/EU for victims of corporate crimes and corporate violence' have developed a set of specific guidelines which may help all interested professionals in identifying the elements to be taken into account while performing said individual assessment, with specific reference to a typology of potentially vulnerable people, who, however, often fail even to be recognised as victims. They are the victims of corporate violence, i.e. people having suffered harms to life, health or personal integrity due to crimes committed by corporations in the course of their legitimate activity.
Il crimine di aggressione ha una storia complessa per quanto riguarda la formazione della sua fattispecie, a tal punto che la sua definizione è stata qualificata come uno dei temi più controversi nel diritto internazionale fin dal tempo della Società delle Nazioni. Le motivazioni si ricollegano al fatto che, nel diritto internazionale generale, fino alla Prima guerra mondiale, l'aggressione era considerata come uno strumento legittimo di risoluzione delle controversie tra gli Stati. Malgrado i cambiamenti storici, gli stermini del secondo conflitto mondiale e il conseguente ripudio della guerra e di ogni altro strumento di violenza da parte della comunità internazionale, la repressione del crimine di aggressione è rimasta in sospeso per un lungo periodo. Né la storica sentenza del Tribunale di Norimberga, che ha sancito la possibilità di attribuire all'individuo-organo una responsabilità per il crimine di aggressione, né la Risoluzione 3314 dell'ONU del 14 dicembre 1974 sull'aggressione degli Stati, hanno permesso di giungere ad una definizione generalmente condivisa del crimine che potesse permetterne la repressione. Le resistenze verso la codificazione di uno strumento che individuasse la fattispecie del crimine individuale di aggressione sono da individuare nel fatto che in questa maniera si andrebbe ad intaccare la sfera della sovranità degli Stati, che solo questi possono decidere di limitare mediante la stipulazione di trattati internazionali. Inoltre, la materia relativa all'aggressione ha la sua influenza anche nell'ambito delle competenze del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, attribuitegli dal capitolo VII della Carta relativo all'azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione. Questo è oggettivamente il punto più problematico delle discussioni che riguardano l'inclusione dello stesso nella giurisdizione della CPI. Quest'analisi inizia con il delineare la distinzione tra atto di aggressione come illecito dello Stato e crimine di aggressione commesso dall'individuo visti come due volti della stessa medaglia, analizzando la risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'istituzione dei tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokyo e dei tribunali penali ad hoc per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia e in Ruanda e l'art.16 del Progetto del codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità. All'interno dello stesso capitolo si tratterà dell'elaborazione della definizione del crimine di aggressione, prendendo in esame l'art.5 dello Statuto di Roma, in cui si stabiliva che la Corte penale potesse esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione soltanto dopo una futura decisione degli Stati Parti. A seguito della chiusura della Conferenza di Roma, gli sforzi nel cercare di trovare un accordo generalmente condiviso sulla definizione dell'aggressione e sulle condizioni di esercizio della giurisdizione sono stati compiuti, in un primo tempo, all'interno della Commissione preparatoria per l'attuazione dello Statuto di Roma. Questa, non riuscendo a pervenire a un risultato finale, decise di affidare i lavori ad una commissione tecnica specifica che aveva il solo scopo di vagliare le problematiche relative all'aggressione: lo Special Working Group on the Crime of Aggression. Tale gruppo, dopo un lavoro di ben cinque anni, è arrivato nel 2009 a redigere un ampio progetto sul crimine di aggressione che comprendeva i punti di accordo raggiunti dalle diverse delegazioni partecipanti, ma anche quei punti in cui un consenso non si era potuto trovare, in particolare con riguardo al ruolo che avrebbe dovuto svolgere il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito della determinazione dell'esistenza di un atto di aggressione commesso da uno Stato. Lo Special Working Group ha lasciato il compito di sciogliere i nodi più delicati agli stessi Stati Parti che, a otto anni dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma, si sono riuniti per la prima Conferenza di revisione a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010. Il secondo capitolo tratta, infatti, del cammino verso Kampala, di questa Conferenza nell'ambito della quale lo Statuto è stato emendato a maggioranza, approvando tre nuovi articoli: l'art.8 bis, par 1 e 2, l'art.15 bis e 15 ter. Nel primo articolo si pone la distinzione tra paragrafo 1 in cui viene definito il crimine di aggressione imputabile all'individuo, e paragrafo 2 in cui viene definito l'atto di aggressione da parte dello Stato. Viene così a istituirsi tra i due piani una relazione biunivoca molto complessa. Nel terzo capitolo vengono poi esaminate le condizioni per l'esercizio della giurisdizione da parte della Corte penale internazionale, analizzando gli artt. 15 bis e 15 ter. In particolare il primo articolo si riferisce al rinvio (referral) di un caso alla Corte penale internazionale da parte degli Stati Parti e del Procuratore della Corte; invece il secondo articolo si riferisce alla questione controversa del rinvio da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. All'interno del medesimo capitolo viene posta l'attenzione anche sulla relazione intercorrente tra il Consiglio di Sicurezza e la Corte penale internazionale, sul lavoro della commissione preparatoria della Corte Penale Internazionale e sulla distinzione tra responsabilità statale e responsabilità individuale. In questo modo, il crimine di aggressione, dopo numerose difficoltà, è entrato a far parte dei crimini rientranti sotto la giurisdizione della Corte. L'unica nota negativa introdotta dagli emendamenti alla Conferenza sono state le due condizioni che hanno limitato l'importante traguardo raggiunto: da una parte è necessario che gli Stati accettino la giurisdizione della Corte sull'aggressione per essere indagati e, d'altra parte , i tempi di attesa sono molto lunghi in quanto l'effettiva giurisdizione sarà attuata subordinatamente ad una decisione che sarà presa soltanto nel 2017 dall'Assemblea degli Stati Parti.
La postmodernità ha profondamente alterato la condizione della persona umana, allontanandola dall'originario progetto costituzionale di sviluppo individuale e promozione sociale. Nel solco di tale convinzione, la presente Tesi si propone di illustrare le ragioni che rendono necessaria una riqualificazione sistemica in termini antropocentrici, indicando come a tal fine imprescindibile l'inveramento conforme a Costituzione di dignità e autorealizzazione individuale. L'afflato personalista che permea la Carta fondamentale pone inevitabilmente sotto accusa il fatto odierno: la Parte Prima del lavoro è perciò dedicata all'analisi delle più rilevanti criticità che caratterizzano l'attuale stato di crisi permanente. Viene evidenziata l'ascesa delle multinazionali private, nuovi sovrani il cui potere è espressione di tendenze costituzionali che erodono gli spazi dello Stato nazione e generalis dell'azione pubblica. Segue un'indagine sullo stato di salute della democrazia, minacciata dall'incapacità dei partiti politici di reagire alla diffusione dei populismi e da un atomismo sociale in repentina crescita. Si pone l'accento, poi, sulla transizione dall'homo dignus all'homo oeconomicus, in una società della prestazione naturalmente incline ad esacerbare le diseguaglianze. In un contesto in cui domina la retroazione dello Stato, mentre il politico si mostra privo di ogni spinta riformatrice e la questione sociale si inasprisce, ripensare la tutela della persona in termini rispettosi del dettato costituzionale diviene il requisito fondamentale per la sussistenza stessa dell'ordinamento. Nella Parte Seconda del lavoro, costituita da un unico capitolo finale, si cercano di offrire le coordinate interpretative necessarie per calare il disegno costituente nel XXI secolo, suggerendo la dignità umana quale presupposto e fine dell'eguaglianza di opportunità. In chiusura, alcune proposte concrete per poter sintetizzare a livello normativo l'interpretazione personalista del presente (e del futuro). ; Postmodernity has profoundly ...
L'obiettivo che il presente lavoro si pone consiste nel verificare l'entità dell'impatto della crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, adottando una prospettiva cosiddetta "solidaristica", nell'accezione fornitaci dalla Costituzione. L'intento è quello di indagare sulle molteplici sfaccettature e sulle diverse articolazioni dell'art.32 della Carta fondamentale, ossia del diritto alla tutela della salute, il quale si pone come fine quello di garantire sia la libertà di scelta del singolo, in un'ottica prettamente individualistica, sia l'aspetto solidaristico, con lo sguardo rivolto alla collettività. La solidarietà è strettamente correlata al tema della doverosità e, dal combinato disposto dei summenzionati elementi, è possibile estrapolare i doveri di solidarietà che, in quanto tali, rientrano in una categoria ben più esigente rispetto all'individualismo liberale, tanto che entrare nel merito del significato di dovere di solidarietà significa considerare quella inscindibile relazione che lega gli esseri umani tra loro e che costituisce il fondamento della società. A questo proposito, è discussa la particolare "valorizzazione" che il Covid-19 ha imposto all'art.32 Cost., in funzione di una necessaria prevalenza del diritto alla tutela della salute rispetto agli altri diritti costituzionalmente garantiti, sulla base della risultanza di un bilanciamento tra molteplici diritti. In seguito, è effettuata una riflessione sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale dei trattamenti sanitari obbligatori, con particolare riferimento al tema, di stretta attualità, delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e le conseguenti problematiche – in chiave solidaristica – rinvenibili nel pensiero diffuso nella società. Più precisamente, cercheremo di rispondere agli interrogativi che la più attenta dottrina in materia si pone: se il vaccino anti-Covid-19 possa essere imposto dalla legge, potendo in tal modo rientrare all'interno della schiera dei trattamenti sanitari obbligatori, i cosiddetti TSO; ed in secondo luogo, quali siano eventualmente le basi costituzionali che possano giustificare tale diversa qualificazione. Infine, lo sguardo verterà su connotazioni specifiche caratterizzanti l'accesso alle cure al tempo del Covid-19, partendo da una riflessione concernente i livelli essenziali di assistenza che caratterizzano e rappresentano parte fondamentale del nostro Sistema sanitario nazionale. Difatti, a tal proposito, i cosiddetti LEA consentono allo Stato di garantire pari esigibilità di tutte le prestazioni minime, considerate il nucleo duro ed irriducibile del diritto alla salute, su tutto il territorio nazionale. Sono quindi i principi di universalità, equità e solidarietà che guidano il nostro Sistema sanitario nazionale e ne rappresentano le finalità. Nel corso dell'analisi, intendiamo offrire un'ipotesi ricostruttiva che consenta di valutare se, alla luce delle cure offerte in tempo di pandemia, il principio universalistico possa essere stato leso e se tale principio sia in grado di coesistere con la scelta sostenuta dal legislatore emergenziale in termini di selezione circa la fruizione delle cure, in particolare di quelle intensive.