L' asset liability management nell'impresa di assicurazione
In: Economia e politica industriale 198
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In: Economia e politica industriale 198
In: European private law
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The art market is rapidly developing along the ways of globalisation, digitalisation, and democratisation. Yet, it has several characteristics that favour market manipulation, such as lack of transparency and conflicts of interest. Despite substantial advancements, it is acknowledged that sector regulation does not address such limitations properly. In the light of US, EU, and national case-law, this article assesses the role that competition law could play in the art sector, also in conjunction with civil liability. It is found that competition law enforcement in the art market has been scarce so far. It provided for effective reaction tools against few, significant market manipulation strategies carried out by key auction houses. On those occasions, competition authorities and undertakings set shared, basic rules of conduct through commitments. Such cases also seem to have inspired recent self- and heteroregulatory initiatives. All in all, competition law seems to play the residual role of a sentinel in the secondary art market. In contrast, whether or not competition law will be enforced in the authentication service sector mainly depends on how private enforcement will develop in the EU and the US.
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The main aim of this paper is to examine the presence of the strict liability category in the legal system of the Latin Catholic Church. According to the correct understanding of the objective responsibility in the legislation of modern states, the Author, after having considered profound analysis concerning the offices' duties of the hierarchical Superior, studied the specific content of the can. 128 CIC/1983 and indicated it as the benchmark in order to establish possible, not only theoretical, answer of the problem. The research has found that, it is highly probable to assign some negative consequences (a real responsibility) to ecclesial Superiors even without their fault. ; Il presente studio s'interrgoa sull'effettiva presenza dell'istituzione della responsabilità oggettiva all'interno dell'ordinamento canonico vigente. Si tratta, infatti, di imputare la responsabilità al soggetto non agente (per dolo o per colpa) col il quale, tuttavia, l'agente rimane in una specifica relazione d'indole giuridica. A questo scopo servirà l'analisi delle soluzioni legali presenti negli ordinamenti civili come civil law e common law. In base a si giunti risultati, l'Autore proporrà una plausibile ipotesi, aperta comunque ad accogliere diverse opinioni dottrinali, le critiche inclusi. ; Il presente studio s'interrgoa sull'effettiva presenza dell'istituzione della responsabilità oggettiva all'interno dell'ordinamento canonico vigente. Si tratta, infatti, di imputare la responsabilità al soggetto non agente (per dolo o per colpa) col il quale, tuttavia, l'agente rimane in una specifica relazione d'indole giuridica. A questo scopo servirà l'analisi delle soluzioni legali presenti negli ordinamenti civili come civil law e common law. In base a si giunti risultati, l'Autore proporrà una plausibile ipotesi, aperta comunque ad accogliere diverse opinioni dottrinali, le critiche inclusi.
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In: http://hdl.handle.net/10280/771
La tesi è dedicata ai profili di diritto internazionale privato del danno da prodotto, con particolare riguardo agli sviluppi normativi che hanno interessato i Paesi membri dell'Unione europea. Nella prima parte della trattazione vengono analizzate le vicende più significative connesse alla nascita della fattispecie sia da un punto di vista sostanziale che internazionalprivatistico. In tale ambito, viene riservata peculiare attenzione all'esperienza degli stati Uniti (Cap. 1), che come noto hanno rappresentato la culla della responsabilità del produttore, e viene esaminata la Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 (Cap. 2), prima disciplina speciale della materia sul piano del diritto internazionale privato. La seconda parte dell'elaborato si concentra invece sugli interventi legislativi predisposti a livello comunitario (direttiva 85/374/CEE, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE, e regolamento 864/2007/CE) al fine di ricostruire i rapporti intercorrenti tra le diverse fonti (nazionali, comunitarie e internazionali) che oggi concorrono a disciplinare la questione della legge applicabile alla responsabilità da prodotto negli Stati membri dell'Unione europea (Cap. 3). ; The thesis examines the conflict of laws aspects of product liability, with particular regard to recent developments of EU Member States' legislation. Product liability law as a distinct body of law – at least partially independent from general tort law – is a relatively new phenomenon. It arose during the 1960s in the Unites States of America. In that period US courts and scholars started to deal with choice-of-law issues in product liability cases. Chapter 1 gives an overview of the most significant events relating to product liability history, from both a domestic and international point of view. The need for a special conflicts rule – pointed out first by the US commentator Albert Ehrenzweig – led to the adoption of the 1973 Hague Convention on the law applicable to product liability, the first regulation of the topic in private international law, which is analysed in Chapter 2. Finally, Chapter 3 examines European Community legislative interventions in the field of product liability (Council Directive 85/374/EEC, amended by Directive 1999/34/EC, and Regulation 864/2007/EC) with the aim of assessing the present state of the law in EU Member States. Different sources are currently competing to regulate the issue of the law applicable to product liability in the EU context and this chapter analyses the relationships between them.
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La tesi analizza il tema della natura della responsabilità endofamiliare, che rappresenta una tra le maggiori novità che, negli ultimi anni, ha interessato l'evoluzione del diritto di famiglia. Se per lungo tempo la famiglia è stata considerata immune alle regole di responsabilità, oggi, il panorama scientifico italiano è pressoché concorde nell'ammettere l'applicazione delle regole di responsabilità civile nelle ipotesi di violazione dei doveri coniugali e genitoriali. Tale acquisizione si pone quale corollario non solo al superamento dell'idea di specialità dei rapporti familiari, ma anche alla progressiva affermazione dei diritti della persona all'interno delle formazioni sociali in cui si esplica la personalità dell'individuo. Gli interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità hanno oltrepassato i tradizionali confini del diritto di famiglia, aprendo tale settore alle regole aquiliane, facendo leva, per questa via, non soltanto sull'insufficienza dei rimedi giusfamiliari, ma soprattutto sulla necessità di assicurare all'individuo adeguata tutela, anche risarcitoria, e ciò indipendentemente dal fatto che l'individuo appartenga ad una comunità familiare. Nonostante la giurisprudenza ormai maggioritaria sia orientata nel senso di veicolare la responsabilità derivante dalla violazione del dovere familiare secondo le regole aquiliane, non mancano, tuttavia, voci contrarie che mettono in discussione la natura stessa di tale responsabilità. Si valuta, dunque, la possibilità di interpretare i doveri matrimoniali quali obblighi di protezione, ponendo attenzione alla natura del rapporto e agli obblighi che ne discendono, con l'obiettivo di valutare se sia possibile offrire una lettura alternativa alle ipotesi risarcitorie riguardanti la violazione dei doveri coniugali. In questo senso non si potrà certamente trascurare la presenza di obblighi giuridici specificamente individuati dal legislatore e la dimensione di relazionalità in cui vengono a trovarsi i familiari conviventi, che non possono essere considerati alla stregua di un «chiunque» generico, in quanto legati da un rapporto preesistente che nasce e si instaura quale rapporto particolarmente qualificato. L'indagine in esame si estende anche a valutazioni che riguardano l'opportunità e la convenienza a ravvisare in taluni istituti finalità punitive. Lo spunto è offerto dall'art. 709 ter cod. proc. civ., in tema di soluzione delle controversie nelle ipotesi di gravi inadempienze e violazioni nell'affidamento dei figli. L'espressa previsione di una formula risarcitoria, che attribuisce al giudice il potere di disporre il risarcimento del danno a carico di uno dei genitori, nei confronti del figlio, o anche dell'altro genitore, ha fatto emergere orientamenti contrastanti in ordine alla possibilità di configurare, attraverso tale disposizione, un'ipotesi di danno punitivo. ; This dissertation analyzes the theme of liability remedies between spouses, which represents one of the most important acquisitions, in recent years, that has interested the evolution of Family Law. If in the past the family was considered immune to the compensatory remedies, nowadays, the panorama of Italian legal science is almost unanimous to admit the application of civil liability rules in cases related to the violation of conjugal and parental duties. This opening to general remedies not only involves the overcoming of the specialty of Family Law, but also progressively affirms the expected growth of personal rights within all social formations, in which the personality of the individual is expressed. The interventions of the case law of merit and legitimacy have transcended the traditional boundaries of Family Law, opening the sector to non-contractual rules, levering, in this way, not only the inadequacy of the existing remedies, but above all the necessity to ensure adequate protection to the individual, also for damages, regardless of whether he belongs to a family community or not. While the majority of jurisprudence is oriented to acknowledge that the violation of duty of a spouse should be regulated by non-contractual liability, as if it were a tort, there are doctrines that contest the nature of that type of responsibility and prefer to define it as contractual liability. Therefore, it is necessary to evaluate the possibility to interpret marital obligations as «obligations of protection», by considering the nature of the relationship and the obligations that descend, with the purpose to evaluate if it is possible to offer an alternative interpretation of the hypothesis of compensation regarding the violation of conjugal duties. In this sense, the presence of legal obligations identified by the legislator and the relatedness of family members, who can not be considered as a generic person, because they are in a particularly qualified relationship, certainly can not be overlooked. This research extends across evaluations that regard the opportunity and convenience to recognize punitive damages, in certain institutes. A starting point is offered by analyzing art. 709 ter cod. proc. civ., in theme with solutions of the controversies in settling disputes in the hypothesis of serious defaults and violations involving child custody. The expressed prevision of a formula for compensation, that confers a judge the authority to order that compensation for damages against one of the parents, in favor of a child or even for the other parent, has caused conflicting orientations to emerge in the order of the possibility to configure a hypothesis of punitive damages. ; Dottorato di ricerca in Persona, impresa e lavoro: dal diritto interno a quello internazionale (XXVII ciclo)
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Il presente lavoro mira a una ricostruzione della condizione giuridica del fondo comune di investimento, definito come "patrimonio autonomo e distinto", su cui il legislatore non ha preso alcuna posizione espressa sul piano della titolarità, lasciando all'interprete il relativo (e tormentato) compito. A tal fine, l'esame critico della disciplina, alla luce di ulteriori forme di separazione patrimoniale rinvenibili nell'ordinamento giuridico, richiede un approccio metodologico teso sì a una ricostruzione in retrospettiva della questione ma anche a una sua analisi sistematica. La prima parte prende avvio dall'analisi della disciplina dei fondi comuni di investimento e della gestione collettiva del risparmio, ripercorrendo i tratti salienti della normativa al fine di acclararne la ratio. Rifuggendo da una redazione meramente compilativa, tale analisi risulta necessaria ai fini dell'esame degli aspetti problematici concernenti la natura giuridica dei fondi comuni di investimento, che non può essere avulso dal relativo contesto normativo. La seconda parte è dedicata al tema della qualificazione giuridica del fondo e della relativa titolarità alla luce della risalente dottrina, dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza pronunciatasi sul punto. Sotto questo profilo, la prospettiva di indagine mira ad approfondire alcuni degli spunti emergenti dalle riflessioni teoriche concernenti la natura e la titolarità del fondo, avendo riguardo non solo alla classiche categorie civilistiche ma anche alla reale essenza della struttura e della disciplina dei fondi comuni di investimento e alle specifiche finalità di tutela degli interessi degli investitori perseguite dalla disciplina. Seguendo questo percorso, l'ultima parte volge uno sguardo doveroso alle tematiche concernenti le funzioni della separazione dei patrimoni nell'ambito dei mercati finanziari e del diritto positivo, senza pretermettere le categorie civilistiche, di diritto interno e di diritto straniero, sottese alle fattispecie considerate. ; The work aims to reconstruct the legal status of investment fund, on which law has not taken any position expressed in terms of ownership. The first part focuses on an analysis of the regulation of investment funds and collective investment management. The second part focuses on the problematic aspects concerning the legal nature of funds and its ownership. In this light, the prospective aims to explore the leading cases regarding the investment fund and some of the theories emerging in the doctrine, with particular attention with the traditional categories of civil law and the real essence of the regulation of investment funds. The last part examines the functions of the separation and segregated liability in financial markets and in the positive law.
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La ricerca ha ad oggetto l'analisi della disciplina della responsabilità del vettore terrestre di merci per conto terzi ed i riflessi che detta disciplina ha avuto modo di svilupparsi nel mercato assicurativo. L'attenzione è stata rivolta al contratto di trasporto di cose in generale, seguendone la disciplina codicistica e le evoluzioni legislative intervenute. Particolare rilievo assume la novella apportata all'art. 1696 c.c., introdotta dall'art. 10 del Dlgs. 286/2005, grazie alla quale l'ordinamento italiano ha potuto codificare il limite di indennizzo dovuto dal vettore nell'ipotesi di colpa lieve, L'introduzione del limite legale di indennizzo per le ipotesi di responsabilità per perdita o avaria della merce trasportata ha generato nel mondo assicurativo interessanti reazioni. L'elaborato esamina anche l'evoluzione giurisprudenziale formatisi in tema di responsabilità vettoriale, evidenziando il crescente rigore imposto dalla giurisprudenza fondato sul principio del receptum. Tale fenomeno ha visto immediata reazione nel mercato assicurativo il quale, sulla base di testi contrattuali non dissimili tra le diverse compagnie di assicurazioni operanti sul mercato domestico e che traevano origine dai formulari approvati dall'ANIA, ha seguito l'evoluzione giurisprudenziale apportando significative restrizioni al rischio tipico previsto dalle coperture della responsabilità civile vettoriale. La ricerca si è poi focalizzata sull'esame delle più comuni clausole contemplate dalle polizze di assicurazioni di responsabilità civile e sul loro significato alla luce delle disposizioni di legge in materia. Tale analisi riveste preminente interesse poiché consente di verificare in concreto come l'assicurazione possa effettivamente costituire per l'impresa di trasporto non tanto un costo bensì una opportunità di risparmio da un lato ed un modello comportamentale, sebbene indotto, dall'altro lato per il raggiungimento di quei canoni di diligenza che qualsiasi operatore del settore dovrebbe tenere durante l'esecuzione del trasporto ed il cui venir meno determina, come detto, sensibili effetti pregiudizievoli di carattere economico. ; The Candidate focused his studies on laws and regulations applicable to civil liability of third parties carrier and on the implications originated from such laws and regulations over the insurance market. The survey started analysing the principal aspects of carriage of goods contracts and examining the relevant provisions set in the Civil Code. The study analysed under that viewpoint the new regulation applicable to freights and the legal provisions that, for the first time, introduced in our country the principle that civil liability must be shared among all the parties involved, with different assignements, in the carriage by land. The introduction of legal limits to compensation in the event of total or partial loss of the goods caused interesting effects on insurances. Together with such issue the study describes the gradual development of carrier's liability case law, starting from the 80's, underlining the strictness of the judgements based on the "receptum" rule, which limits the possibility of carrier's discharge to very few particular cases. On such basis almost all of the italian insurance policies, which were drafted according to ANIA's forms, set relevant limitations to carriers' liability coverages, strictly delimited the risk insured and imposed specific loss prevention conducts to the carriers. The study also examines the most common clauses carried by the liability policies and explains their scope and meaning with reference to all applicable provisions. Such matter is particularly interesting because it shows the reasons why insurance represents a saving opportunity for carrier rather than a cost and it highlights the benefits arising from the compliance to the rules of conducts that the carriers are obliged to follow in order to prevent insurers' obiections to pay insurance indemnity in the event of loss.
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The European Parliament has recently adopted several resolutions on the subject of artificial intelligence, including those on autonomous lethal weapons systems, on intellectual property rights and on the Civil liability regime and artificial intelligence (20 October 2020).The latter also contains a proposal for a regulation which, having duly ruled out the option of recognising the legal personality of AI systems and clarified that the protection provided for by the regulation is additional to that deriving from contractual conditions or other rules (including the unitary euro directive on product liability), identifies the liable parties, distinguishes between the various types of AI systems and differentiates their liability regime; it also regulates insurance obligations, the right to evidence and the limitation regime for actions for damages by victims.The resolution, which focuses on the concept of AI as software or hardware that simulates human intelligence and acts with a certain degree of autonomy in order to achieve specific objectives, distinguishes between "high-risk" AI systems, for which strict liability is provided for, and other AI systems, for which liability is culpable.The Resolution also deals with the problem of evidence and access by the judicial authorities to the "black box", in particular for AI systems based on neural and deep learning. ; Il Parlamento Europeo ha adottato recentemente diverse risoluzioni sul tema dell'intelligenza artificiale, tra cui quelle sui sistemi autonomi di armi letali, sui diritti di proprietà intellettuale e sul Regime di responsabilità civile e intelligenza artificiale (20 ottobre 2020).Quest'ultima, contiene anche una proposta di regolamento la quale, opportunamente esclusa l'opzione del riconoscimento della personalità giuridica ai sistemi di IA e chiarito che la tutela prevista dal regolamento è aggiuntiva rispetto a quella derivante dalle condizioni contrattuali o da altre norme (tra cui la direttiva euro unitaria in materia di responsabilità da prodotti difettosi), individua i soggetti responsabili, distingue le diverse tipologie di sistemi di IA e ne differenzia il regime di responsabilità; inoltre, regola gli obblighi assicurativi, il diritto alla prova e il regime della prescrizione delle azioni risarcitorie delle vittime. La Risoluzione, imperniata sulla nozione di IA come software o hardware che simula l'intelligenza umana e che agisce con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici, distingue i sistemi di IA ad "alto rischio", per i quali è prevista una responsabilità oggettiva, dalle altre IA, per le quali, invece la responsabilità è colposaLa Risoluzione si occupa anche del problema della prova e dell'accesso dell'autorità giudiziaria alla "scatola nera", in particolare per i sistemi di IA basati su neurali e sul deep learning.
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Nell'ambito di un processo di espansione della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione emerge con intensità crescente il problema più specifico dell'applicabilità dei rimedi risarcitori a fronte dei danni derivanti dall'omessa o inadeguata attuazione di provvedimenti funzionali ad assicurare un ragionevole bilanciamento tra le istanze di tutela del fondamentale diritto alla salute e quelle di garantire l'iniziativa economica privata. L'analisi delle molteplici fattispecie nelle quali si pone il problema appena indicato fa emergere una preponderante prevalenza di discipline di derivazione comunitaria ispirate al principio di precauzione ed impone all'interprete anzitutto il compito di ricostruire gli orientamenti che ne delineano la fisionomia osservando un contesto più ampio di quello nazionale nel quale la lettura della giurisprudenza interna si integra con quella della Corte di giustizia; quindi ad interrogarsi circa la portata generale di un principio che, pur avendo fatto ingresso nell'ordinamento italiano attraverso Regolamenti e Direttive dell'Unione Europea, appare ormai fondamentale in tutte le materie nelle quali emergono problemi di tutela della salute della persona. Adottando questa prospettiva di indagine la ricerca si focalizza su fattispecie rappresentative quali, ad esempio, quelle in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata a garantire la conservazione di un ambiente salubre, la sicurezza delle acque destinate ad uso umano, dei farmaci e degli alimenti al fine di individuare regole la cui valenza generale consenta di risolvere le delicate questioni indicate anche in ipotesi diverse da quelle considerate e nelle quali non sia presente una specifica legislazione di settore che imponga alla Pubblica Amministrazione dettagliati obblighi di protezione. ; The increasing expansion of the liability of the Public Administration imposes to consider the more specific question of the applicability of liability rules in order to compensate injuries caused by inadequate implementation of safety measures aimed to reach a reasonable balance between the protection of the human health and the market efficiency. The analysis of cases in which the just indicated problem arises reveals a predominant prevalence of European Union's Directive and Regulations inspired by the precautionary principle. In this prospective it is firstly necessary to investigate the interplay between the domestic case law and the Court of Justice's case law in order to define the boundary in which the precautionary principle play a fundamental role in the Italian tort law system and in particular where human health protection is involved. Adopting this method the research focuses on representative cases (such as, for example, those in which the Public Administration has the duty to ensure the preservation of an healthy environment, the safety of the water intended for human consumption, the safety of drugs and foods) in order to identify general rules useful to solve the indicated issues even in cases other than those considered and in which there is no a specific legislation which imposes to the Public Administration detailed protection duties.
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In: http://hdl.handle.net/10280/94209
Il presente lavoro di tesi si occupa di verificare la possibile applicabilità del divieto di concorrenza, previsto a carico dei soci nelle società di persone, dall'art. 2301 c.c., e degli amministratori nelle s.p.a., dall'art. 2390 c.c., alle s.r.l., nel regime legale. Le citate norme precludono ai rispettivi destinatari, di svolgere, per conto proprio o altrui, un'attività in concorrenza con quella della società, e di partecipare come socio illimitatamente responsabile a società che ugualmente svolgono attività concorrente. L'interrogativo in questione si pone a valle della Riforma del 2003, là dove viene eliminato dalla disciplina delle s.r.l. il richiamo, prima di allora presente, all'art. 2390 c.c., creando, tra l'altro, quelle condizioni per cui l'interdizione all'attività concorrenziale per gli amministratori possa non rivelarsi più appropriata in tale tipo sociale, a causa dei maggiori diritti di voice e di controllo spettanti ai soci. Il nuovo ruolo riconosciuto al socio di s.r.l. rappresenta, per altro verso, la motivazione di una plausibile estensione del divieto di concorrenza nei suoi confronti. Entrambi i quesiti sono stati, però, affrontati tenendo presenti le alterazioni subite dal tipo, all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 57 d.l. n. 50/2017, e dell'art. 377 del d.lgs. n. 14/2019. Infatti, sia il possibile accesso al mercato, avutosi nel 2017 per tutte le s.r.l. P.M.I., che l'ipotetica esclusione dei soci della gestione, disposta dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, sono in grado di influire sulla risposta che il lavoro di tesi si propone di fornire. Dall'analisi svolta è emerso, prima di tutto, come il problema della portata del divieto di concorrenza non riguardi solo le s.r.l., ma entrambe le società lucrative in cui lo stesso è imposto, là dove molteplici sono i dubbi sull'estensione soggettiva ed oggettiva dell'istituto, in conseguenza di una scarsa chiarezza sul fondamento dello stesso. È stata, pertanto, approfondita la questione della ratio della prescrizione normativa, esaminando la dottrina sul punto a partire dalle origini della sua introduzione nel nostro ordinamento, ovvero dal Codice del Commercio del 1865. In tal modo, è stato accertato come il divieto di concorrenza, sia nei confronti dei soci che degli amministratori, svolga una funzione interna, volta a favorire l'imparziale esercizio dei poteri gestori ed una funzione esterna, andando a prevenire il danno prodotto dall'utilizzo delle informazioni privilegiate di cui il destinatario del divieto è in possesso, a causa del potere di controllo di cui dispone, da parte di un'impresa in concorrenza. La trattazione si concentra, poi, sulla specifica questione relativa all'applicazione del divieto di concorrenza all'amministratore di s.r.l., in modo da comprendere se la regola in questione, possa perseguire lo scopo di cui sopra, nei confronti degli amministratori, nel tipo sociale in oggetto. Sul punto sono state, in primo luogo, scardinate le motivazioni di coloro che si oppongono ad un'applicazione analogica nelle s.r.l. dell'art. 2390 c.c., fondate essenzialmente sul diverso tenore della disciplina degli interessi degli amministratori, tra s.p.a. e s.r.l. Viene, difatti, rilevato come siffatte divergenze dipendano dalla maggiore capacità dei soci nel modello legale di s.r.l. del 2003 di influire sulla gestione, e non dalla minore pretesa d'imparzialità, richiesta all'amministratore, come altrove sostenuto. Superate queste obbiezioni si è verificato se l'art. 2390 c.c. sia oggi vincolante per gli amministratori di s.r.l., a causa del nuovo tenore letterale dell'art. 2475, comma 1° c.c. il quale affida ai soli amministratori la gestione dell'impresa, rendendo potenzialmente affine la posizione dei gestori di s.r.l. a quella degli amministratori di s.p.a., rendendo i primi soggetti allo statuto legale dei secondi. Sul punto, si è appurato come la portata della novella debba essere ridimensionata nel senso di conferire in via esclusiva agli amministratori soltanto la gestione organizzativa della società, non escludendo i soci da quella operativa. Allo stesso modo, si è rilevato come l'integrazione della disciplina delle s.r.l. con quella delle s.p.a., comprendendo anche eventualmente l'art. 2390 c.c., per le s.r.l. che abbiano la dimensione delle P.M.I., debba avvenire solo in considerazione dell'assunzione da parte della società di uno specifico assetto statutario volto all'apertura al mercato, non anche in via generale. In questa maniera si è acclarato come non possa fondarsi sull'ibridazione dei tipi l'applicazione del divieto di concorrenza agli amministratori s.r.l. A tale approdo si è, comunque, giunti constatando come nella disciplina legale del tipo non esistono altre norme in grado di perseguire la specifica funzione riconosciuta al divieto di concorrenza a carico degli amministratori, sicché l'applicazione analogica dell'art. 2390 c.c. risulta ampiamente giustificata. Si affronta, infine, la delicata questione dell'applicazione del divieto di concorrenza a carico del socio di s.r.l. Ciò che si è verificato è se il complesso dei diritti e poteri riconosciuti al socio siano di intensità tale da generare quegli stessi presupposti per cui il legislatore ha posto la prescrizione a carico dei membri della compagine sociale di società di persone. Una volta risolto positivamente questo interrogativo, viene verificato se nel tessuto normativo della s.r.l. esistano altre norme volte a tutelare la società da un esercizio conflittuale dei diritti di voice e di controllo spettanti ai soci, come l'art. 2479-ter, comma 3° c.c., assenti, invece, nella disciplina delle società personali. Sul punto il lavoro dimostra come la funzione di prevenire negative interferenze nella gestione e di evitare alla società un danno da concorrenza differenziale, di cui agli artt. 2301 e 290 c.c., non sia assolta da alcuna regola della disciplina legale delle s.r.l. e come, quindi, anche per i soci debba valere una simile limitazione all'autonomia privata. Viene, poi, affrontato il profilo della estensione del divieto di concorrenza a tutti i soci o solo a quelli titolari di un'aliquota di capitale sociale tale da consentire l'esercizio dei poteri di cui all'art. 2479, comma 1° c.c., concludendo sulla necessità, anche in base ad una serie di indici sistematici di imporre il divieto a tutti i soci. Questa conclusione, peraltro, non genera conseguenza negative sul piano dell'appetibilità di questo modello societario, a causa delle limitazioni all'autonomia privata scaturenti dalla partecipazione allo stesso, data l'ampia possibilità per i soci di derogarvi. La tesi si conclude verificando, infine, in che termini lo statuto possa, menomando i diritti di voice e di controllo del socio, influire indirettamente sul suo assoggettamento al divieto di concorrenza. ; This research aims at investigating whether ban on competition set by the Italian legal system with regards to members of partnerships (società di persone: art. 2301 Italian Civil Code) and directors of public companies (società per azioni: art. 2390 Italian Civil Code) can be applied to members and directors of limited liability companies (società a responsabilità limitata). The mentioned legal provisions command to said subjects an absolute preclusion to exercise – both on their or a third party's behalf – activities that would result in a competitive behaviour vis-à-vis the entity they represent; and to acquire a non-limited participation in competing entities. The research question is grounded on the 2003 Reform that eliminated a referral to art. 2390 from the statutes of limited liability companies – the new statutes provide greater voice and control rights for members of such companies, thus rendering non-compete prohibitions inadequate. The new role that is played by LLCs members, on the contrary, justifies an interpretation that makes non-compete statutes applicable to them. LLCs have undergone a continuous reform process (see art. 57 d.l. n. 50/2017 and art. 377 d.lgs. n. 14/2019) that have opened them up to on-the-market financing, and the new Insolvency Code permits an exclusion of LLCs' members from the management – these trends obviously have an impact on the answers to the research question. The research shows that the issue at stake concerns both LLCs and PLCs – unclear are both the subjective and objective requisites for the application of non-compete statutes, given that unclear are the rationales behind it. The research investigated such rationales, by means of a literature review since the Codice di Commercio dated 1865. The outcome showed how non-compete statutes play both an internal and external role – the former favours an unbiased exercise of directors' powers while the latter prevents damages that might arise from the abuse of privileged information obtained through the exercise of control powers within a competing entity. The discussion then moves on to the application of non-compete statutes to LLCs' directors, so to understand whether the aims of the provision can be achieved with respect to said companies. First of all, the research shows how the arguments brought forward by those who oppose an analogical interpretation of PLC's statutes to LLCs are weak because limited to the consideration that highlights the differences in legal regimes on directors' conflicts of interests in the two legal models. Indeed, such differences are not grounded on a lesser request of impartiality in their mandate but, rather, on a stronger set of control rights that LLCs' members enjoy vis-à-vis PLCs' ones. Having overcome such arguments, the research investigated whether art. 2390 is still applicable to LLCs' directors, given the new wording of art. 2475 that assigns the management of the corporation to directors only, thus assimilating PLCs' directors to LLCs' ones, thus subjecting the latter to the statutes of the former. A distinction was made between organizational and operational direction, arguing that only the former is reserved to directors, while the latter can be exercised by members as well. Likewise, the research showed how such an analogical integration of the legal provisions set for LLCs can be operated only when companies adopt bylaws that allow them to resort to on-the-market financing, even if just sporadically. This outcome helped in showing that the adoption of a legal regime that resembles the one in which non-compete statutes are present cannot alone ground the analogical application of such provisions to the other legal regime. Such an outcome was actually grounded on the observation that no other provisions that protects non-competition interests are present in the statutes of Italian LLCs – this would result in a normative void that legal operators must fill resorting to analogy. Lastly, the research concludes by investigating the application of non-compete statutes to LLCs' members. The analysis examined the rights and powers enjoyed by LLCs' members so to understand whether their scope is so broad to (i) assimilate them to partnerships' members and thus (ii) justify the application of non-compete provisions to them. Given that the scope of such rights and powers does in fact justify a reaction of the legal system, the research continued in the analysis of the current legal system so to verify whether other legal provisions protect LLCs from a conflicting exercise of voice and control rights members enjoy; something absent in the statutes regulating partnerships. The outcome of this prong of research concluded by stating that no other provision shields LLCs from negative interferences in the management of the company, therefore having no rule in place that prevents damages from anticompetitive behaviour to occur. Concluding, the research continued in understanding whether such non-compete statutes are applicable to every member of an LLC or rather only to those who have a take that habilitates them to the exercise of the rights provided for by art. 2479 co. 1 c.c.: The point made is that the statutes should apply to every member. Such a conclusion has no impact on the preferability of LLCs vis-à-vis PLCs given that private autonomy can decide to opt out from the default system. A brief investigation on how bylaws can interfere on the application of non-compete statutes to LLCs members by altering their voice and control rights.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Considerazioni generali sul principio «chi inquina paga» nel diritto dell'Ue. – 3. Problematiche connesse all"attribuzione della responsabilità ambientale nella prassi. – 4. L"attribuzione della responsabilità per danno ambientale «diffuso»: la sentenza Erg. – 5. La responsabilità ambientale del proprietario «incolpevole»: il caso Fipa. – 6. Considerazioni conclusive.
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Le profonde trasformazioni che hanno interessato l'industria alimentare, unitamente alle accresciute capacità delle scienze mediche ed epidemiologiche di individuare nessi causali tra il consumo di determinate sostanze e l'insorgere di patologie, hanno imposto al legislatore di intervenire nella materia della c.d. sicurezza alimentare mettendo in atto sistemi articolati e complessi tesi a tutelare la salute dei consociati. Quest'ultimo obiettivo viene perseguito, da un lato, mediante disposizioni di natura pubblicistica e di carattere preventivo e, dall'altro lato, dallo strumento della responsabilità civile. Le due prospettive di tutela della salute delle persone costituiscono parti distinte ma al tempo stesso fortemente integrate in una logica unitaria. Questa prospettiva emerge chiaramente nel sistema statunitense: in quel ordinamento la disciplina pubblicistica della sicurezza degli alimenti – definita dalla Food and Drug Administration – costituisce un punto di riferimento imprescindibile anche quando si tratta di stabilire se un prodotto alimentare è difettoso e se, di conseguenza, il produttore è chiamato a risarcire i danni che scaturiscono dal suo utilizzo. L'efficace sinergia che si instaura tra la dimensione pubblicistica del c.d. Public Enforcement e quella risarcitoria (Private Enforcement) viene ulteriormente valorizzata dalla presenza di efficaci strumenti di tutela collettiva tra i quali la class action assume una importanza fondamentale. Proprio muovendo dall'analisi del sistema statunitense, l'indagine si appunta in un primo momento sull'individuazione delle lacune e delle criticità che caratterizzano il sistema nazionale e, più in generale quello comunitario. In un secondo momento l'attenzione si focalizza sull'individuazione di soluzioni interpretative e de iure condendo che, anche ispirandosi agli strumenti di tutela propri del diritto statunitense, contribuiscano a rendere maggiormente efficace la sinergia tra regole preventive sulla sicurezza alimentare e regole risarcitorie in materia di responsabilità del produttore. ; Profound changes have affected the food industry over the last decades and medical sciences, epidemiology in particular, are increasingly able to identify causal links between the consumption of certain substances and the onset of diseases. These developments have triggered legislative intervention on food safety-issues, leading to a complex system of rules designed to protect public health. Two instruments aim at achieving this goal, namely public law-regulations designed to protect the consumer in advance and civil law-liability rules. Distinct as these instruments are, they are at the same time strongly interconnected by their shared rationale. This dimension is evident in the U.S. system: in the United States, the public law-rules on food safety defined by the Food and Drug Administration are points of reference when it comes to determining whether a food product is defective and whether, as a result, the manufacturer is liable for damages. Effective synergies between public rules (public enforcement) and private law rules (private enforcement) are further enhanced by instruments of collective protection, among which class actions are of fundamental importance. Switching from the analysis of the U.S. situation to the European perspective, the study examines defects that characterize the national Italian and, more generally, the EU-system. At a later stage, the focus will be on developing – with regard also to US legal instruments – a system in which public food safety-rules and private liability rules interact effectively to protect public health.
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This paper provides a critical analysis of the recent Italian law relating to Medical responsability. The law n. 24 of 2017 (so-called Gelli), welcomed with great enthusiasm by the medical class, intervenes, to less than five years from the law Balduzzi, on the statute of the responsability in sanitary circle. The new physiognomy of the negligence of the doctor is based on discipline of the guide lines inside which to potentially individualize the binding recommendations for the operators the sanitary professions and on the introduction of double track between contractual liability of the sanitary structure and the independent contractor and extracontractual liability of the doctor related to the hospital. The analisy presented emphasises the gaps and the contradictions of law which also from the formulation chosen by the legislator. ; 1 ; stefano.rossi@unibg.it ; open ; Non definito ; open ; Rossi, Stefano ; Rossi, Stefano
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