It is common for courts and interpreters to refer to legislative intent to justify a particular interpretation of a statute. Although the nature of legislative intent has raised vigorous theoretical debates, the reference to what the legislature meant, wanted, implied or aimed to realize is usually accepted as an argument to solve questions and doubts concerning the meaning of legal texts. In this thesis I claim that the reference to legislative intent is not as innocuous as it may seem. On the contrary, justificatory reasoning based on this interpretative technique can be extremely misleading and therefore unable to count as a good reason in favor of interpretative conclusions. I maintain that the deceiving role of legislative intent in legal argumentation is due to the inevitable influence that figurative language has on they way in which speakers perceive and conceptualize the world. By using expressions like 'legislative intent', 'intentions of the legislature' and similar, in fact, we tend to consider a collective body (the legislature) as a single legislator capable of having intentions. In other words, language allows its speakers to personify a group and to confer to it features, intentions, and behaviors that belongs to single individuals only. Because of this personification I argue that, when used as if it designated a single legislator, the term 'legislature' works as a metaphor, i.e. a linguistic shorthand to imply an entire network of allusions, suggestions and connections by saying little. The first part of the thesis is dedicated to the examination and critique of some of the most significant and remarkable theories of metaphors. In particular, I examine the theories offered by Aristotle, I. A. Richards, M. Black, P. Grice, J. Searle and G. Lakoff. I conclude the evaluation of these theories claiming that through metaphors an undefined number of associations between two conceptual domains are created. For this system of association remains implicit and speakers may infer different conclusions from it, metaphors are a deceptive tool and cannot stand for a premise in justificatory reasoning. The first part of the thesis thus offers the theoretical means to turn to the examination of the 'legislature' as a metaphor, which is the topic of the second part. The first section of the second part is devoted to the nature of intentions. After presenting intentions as peculiar state of mind of single individuals, I illustrate the difficulties connected to the alleged possibility of retrieving the intentions of the legislature. Then I examine the role of legislative intent in legal reasoning and I illustrate how this argument indirectly influences and affects many others. After criticizing five theoretical models that offer different solutions to the identification of the legislature and its relevant intentions, I claim that the consideration of the retrieval of legislative intentions as a key moment of the interpretative process is rooted in the legal positivism developed in eighteenth and early nineteenth-century that had wrongly been considered overtaken. I close this first section claiming that the retrieval of the author's intentions in neither necessary nor appropriate to confer meaning to the text. In the second section I analyze the outcomes of this conclusion. Claiming that no retrieval of the intentions of the author of the statute would help justifying its interpretations, in fact, the authority of the legislature is inevitably questioned as well. I analyze the connection between authorship and authority through the works of J. Raz who claims that the justification to legislative intent comes directly from the authority of the legislature. After criticizing this position I conclude the thesis with a possible solution to separate authorship and authority.
Lo scopo della ricerca qui presentata è comprendere e tentare di spiegare, utilizzando due studi di caso, il Tribunali per i Minorenni dell'Emilia Romagna e del New Jersey, come la cultura della mediazione, e quella di riferimento del Restorative paradigm, possa essere legata alla discrezionalità soggettiva (favorevole o meno) degli operatori del sistema di giustizia minorile. In tale prospettiva, si cercherà di cogliere, all'interno del più ampio discorso sulla discrezionalità degli attori del processo penale minorile, l'importanza di fattori peculiari (quali la socializzazione lavorativa degli operatori, le prassi consolidate nei Tribunali e negli USSM, la collaborazione o mancata coordinazione tra gli attori stessi) negli orientamenti delle scelte di strumenti alternativi propri della restorative justice entro misure di intervento per giovani autori di reato. Trattandosi di un case study, non vi è alcuna pretesa di esaustività o generalizzabilità dei risultati ottenuti; essi, tuttavia, potrebbero rappresentare un significativo ed utile momento di riflessione dal quale (ri)partire per definire nuove procedure da attivare in questo ambito come, peraltro, da richiesta degli Organismi Comunitari, Europei e sovranazionali. A tal fine, si è scelto di individuare uno specifico istituto giuridico – peculiare del processo penale minorile – la messa alla prova (MAP) che, meglio di altri, permette la concreta applicazione di uno strumento della giustizia riparativa quale è la mediazione penale fra vittima e autore di reato. La comparazione con la realtà statunitense, nello specifico, mira ad arricchire l'analisi ponendo a confronto l'impiego di strumenti di giustizia riparativa – con particolare attenzione alle pratiche mediative – nei due contesti considerati. Il Nord America, patria natia dei programmi di diversion e della restorative justice, si configura come termine di paragone ideale per sviluppare una riflessione approfondita rispetto all'attenzione rivolta alle vittime e al consolidamento di una cultura della giustizia riparativa. ; The aim of the research is to understand and attempt to explain, using the case study of Juvenile Courts in Emilia Romagna and New Jersey how the mediation culture could be shaped according to the personal discretion of the professional of the juvenile justice system. In this perspective, the research wants to demonstrate the importance, within the wider prospect of the high discretion of the Juvenile Justice System operators, that some specific factors (socialization in the work environment, well-established procedures in the Court and among the social services, collaboration or lack of cooperation of the workers) can contribute to the choice of alternative sanctions for juveniles. Using a case study approach doesn't allow to gather quantitative data and obtain general results, but it will represent a significant and useful consideration from which we can (re)start to define new procedure in the field of Juvenile Justice, as required by the major European and International Organization [i.e."Directive 2012/29/UE of the European Parliament and the Council, establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA]. The selection of one specific legal institution, probation, – related particularly to the Juvenile criminal procedure – seems to be the best choice in order to understand the concrete application of the mediation between the young author and his victim. The connection with the US aims to enrich the entire analysis and to make a comparison of the use of restorative justice instruments – focusing specifically on mediation – between the two Countries considered. The US is the birthplace of diversion programs and restorative paradigm, therefore it represents an important element of reflection regarding the attention of the system towards victims (their needs and feelings, for example) and the possible creation of a new restorative justice culture.
In "a very strange guide" of Bahia, Jorge Amado proposes a self-definition that can also be used to explain an aspect, not secondary, of the narrative work by Leonardo Sciascia and Andrea Camilleri: "They tell what they lived, the hero of their books is the people, their goal is to achieve the future". Sciascia, to talk about his first work (which will be entitled Le parrocchie di Regalpetra), uses the term "cronaca" (that appears in the title of the chapter "Cronache scolastiche"): chronicles of a village – Regalpetra – a place the writer knows very well, in its social and historical physiognomy, which he can write about, because he lived it. Camilleri, in the same way, not only in historical, civil, and crime novels, but also in writings of minor narrative structure, when not occasional, as may be the pages that describe some aspects of Porto Empedocle, in which the author explicitly qualifies herself as a witness ("I saw from my terrace"). Both Italian writers tell what they know – each with their own narrative strategy and with their own world view – and constitute the people as the hero of their books. More complex is to say if they consider (as the Brazilian writer) that the goal to be achieved is the future, and what it would mean, for one and the other, the idea of future: which its political and social tone is, which (and several) moods compose the concept, destined to innervate vivid narrative pages. ; Nella "guida ben strana" di Bahia, Jorge Amado propone un'autodefinizione che può essere impiegata anche per spiegare un aspetto, non secondario, dell'opera narrativa di Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri: "Racconta quel che sa per averlo vissuto, eroe dei suoi libri è il popolo, la sua meta da raggiungere è l'avvenire". Per dire del suo primo scritto (che prenderà il titolo Le parrocchie di Regalpetra), Sciascia impiega il termine "cronaca" (che compare nel titolo del capitolo "Cronache scolastiche"): cronache di un paese – Regalpetra – che lo scrittore conosce a fondo, nella fisionomia storica e sociale, e in relazione al quale può scrivere in quanto sa per averlo vissuto. Allo stesso modo Camilleri, nei romanzi storici e civili come in quelli polizieschi, ma anche in scritti di minore strutturazione narrativa, se non addirittura occasionali, come possono essere le pagine che descrivono alcuni aspetti di Porto Empedocle, implicitamente o esplicitamente si qualifica come testimone ("vidi dal mio balcone"). Anche i due scrittori italiani raccontano quello che sanno, dunque, e – ciascuno con la propria strategia narrativa e con la visione del mondo che gli appartiene – costituiscono il popolo quale eroe dei loro libri. Più complesso dire se (come lo scrittore brasiliano) ritengano che la meta da raggiungere sia l'avvenire e che cosa poi significhi, per l'uno e per l'altro, l'idea di avvenire: di quali tonalità politiche e sociali si colori, da quali (e diversissimi) umori sia composto quel concetto, destinato a innervare vivide pagine narrative. ; No "bem um estranho guia" da Bahia, Jorge Amado propõe uma autodefinição que também pode ser utilizada para explicar um aspecto nada secundário da obra narrativa de Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri: "Narra o que sabe por tê-lo vivido, herói de seus livros é o povo, sua meta a alcançar é o porvir". Para falar de seu primeiro escrito (que se intitulará Le parrocchie di Regalpetra), Sciascia utiliza o termo "cronaca" (que aparece no título do capítulo "Cronache scolastiche"): crônicas de um lugarejo – Regalpetra – que o escritor conhece a fundo, em sua fisionomia histórica e social, e com relação ao qual pode escrever, pois sabe por tê-lo vivido. Da mesma maneira, Camilleri – nos romances históricos e civis, assim como nos policiais, mas também em escritos de menor estruturação narrativa, se não mesmo ocasionais, como podem ser as páginas que descrevem alguns aspectos de Porto Empedocle – implícita ou explicitamente se qualifica como testemunha ("vi de meu terraço"). Também os dois escritores italianos contam o que sabem, portanto, e – cada qual com a própria estratégia narrativa e com a visão do mundo que lhes pertence – constituem o povo como herói de seus livros. Mais complexo é dizer se (como o escritor brasileiro) consideram que a meta a ser alcançada seria o porvir, e o que afinal significaria, para um e para outro, a ideia do porvir: de que tonalidades políticas e sociais se colore, de quais (e diversíssimos) humores é composto o conceito, destinado a estimular vívidas páginas narrativas.
La ricostruzione giuridica delle principali tematiche di rilevanza penale che interessano l'opera audiovisiva ha consentito di portare alla luce le maggiori criticità applicative della normativa di settore e i nodi interpretativi non ancora sciolti, che sono probabilmente destinati a intricarsi ulteriormente nel prossimo futuro con l'inarrestabile evoluzione delle tecnologie di comunicazione e diffusione. Un preliminare inquadramento delle nozioni giuridiche di opera cinematografica e audiovisiva si è reso indispensabile, al fine di impostare l'intero lavoro prendendo necessariamente in prestito dal diritto d'autore alcuni concetti posti a fondamento della tutela delle opere dell'ingegno e ipotizzando una ripartizione della fenomenologia penalistica in esame a seconda del ruolo svolto dall'opera filmica rispetto alla fattispecie incriminatrice. Sulla falsariga di simili catalogazioni già proposte in diritto penale per i reati in materia di stampa e televisione, si sono perciò individuati i "reati dell'audiovisivo" in quelle ipotesi criminose previste dagli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941 n. 633 a tutela, appunto, dell'opera e i "reati per mezzo dell'audiovisivo" nelle fattispecie in cui il film diviene la modalità di realizzazione dell'offesa a interessi penalmente tutelati, quindi i delitti di diffamazione e di pubblicazioni e spettacoli osceni. Nell'ambito della tutela penale del diritto d'autore, si è rivelata quanto mai interessante e articolata la problematica del reato di plagio audiovisivo, per come è stato concepito dal legislatore italiano e per le difficoltà di coordinamento con la contigua disciplina di natura civilistica sulle elaborazioni creative, pur essendo entrambi i fenomeni contenuti nella citata legge 633/1941. La mancata presa di posizione in modo esplicito da parte del legislatore a favore della natura di fattispecie circostanziata o reato autonomo per il plagio (art. 171, co. III L.D.A.) ha, infatti, portato a un acceso dibattito al momento dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, per decidere se vi si applicasse o meno. Pur prevalendo la tesi della fattispecie circostanziata, che ha consentito di mantenere in vigore l'illiceità penale del plagio, si è riscontrata, tuttavia, l'ineffettività in concreto della norma in esame, accentuata dalla sua stessa natura di circostanza che richiede, ai fini dell'addebito, che si sia già integrata una violazione penalmente sanzionata dei diritti di utilizzazione economica su un'opera. L'incriminazione del plagio audiovisivo, posto a tutela del diritto morale d'autore, come del resto l'incriminazione di Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo tutte quelle condotte di contraffazione per comodità ascrivibili al concetto di pirateria, è la conferma del carattere speculare e della stretta dipendenza che lega le fattispecie in esame a situazioni giuridiche già descritte e disciplinate dal diritto civile, caratteristica ricorrente nel diritto penale complementare che perciò assume spesso le vesti di diritto privato rafforzato dalla sanzione penale. L'analisi della giurisprudenza in materia di plagio, prevalentemente civile per le ragioni sopra dette, fornisce inoltre all'interprete una prima fotografia della complessità insita in operazioni giuridiche che calino nelle aule giudiziarie valutazioni prettamente estetiche, filtrando i concetti di creatività e originalità attraverso parametri (pre)definiti. Se la pirateria audiovisiva costituisce il vero banco di prova della tenuta complessiva del sistema penale costruito dalla legge 633/1941, a un attento esame delle fattispecie incriminatrici ivi previste e della loro capacità di descrivere con precisione e sanzionare con certezza, oltre che secondo criteri di proporzionalità, il fenomeno, la prova non sembra possa dirsi superata. È ormai evidente come la sfida lanciata al legislatore dalla tecnologia digitale di duplicazione, riproduzione e diffusione online dei contenuti audiovisivi abbia fatto emergere l'inadeguatezza del diritto penale come mezzo "tecnico" di prevenzione e repressione e la forza, talvolta autodistruttiva, della sua strumentalizzazione politica, in mano alle lobby del momento. Ne è la riprova l'avvicendarsi caotico e asistematico delle riforme di settore o il progetto della direttiva europea "IPRED 2", naufragato a seguito della levata di scudi del popolo di Internet. L'interprete rimane perplesso di fronte all'elencazione delle fattispecie di cui agli artt. 171 e ss. L.D.A., non tanto per il grado di tecnicismo, a dir il vero neanche così elevato né aggiornato, quanto perché pleonastiche, indeterminate, sproporzionate. Sembra di essere di fronte a un puzzle non riuscito, costituito da pezzi spesso uguali che si sovrappongono lasciando enormi buchi e finendo per non rappresentare nessuna immagine definita alla fine del lavoro di assemblaggio. Eppure l'emergenza della pirateria audiovisiva è reale ed è in continua espansione: il criterio c.d. follow the money, che in Italia ha portato a notevoli risultati nelle indagini condotte negli ultimi anni, ha dimostrato con dati oggettivi, al di là di manipolazioni e amplificazioni mediatiche o lobbistiche, la quantità di denaro quotidianamente prodotta dalla pirateria digitale, una vera e propria industria clandestina che sottrae risorse Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo finanziarie e introiti di varia natura a quella legale, con danni che si ripercuotono direttamente sulla produzione di ricchezza in ciascun Paese. Consapevole della scarsa effettività delle fattispecie penalistiche che colpiscono in modo "diretto" il fenomeno dell'immissione abusiva dell'opera audiovisiva in Internet, attraverso sistemi di uploading, downloading e file sharing, il legislatore ha altresì percorso la strada dell'anticipazione della tutela, arretrando la soglia di rilevanza penale del fatto a momenti prodromici distanti dall'offesa, e della c.d. "amministrativizzazione" del diritto penale, sanzionando penalmente la violazione di obblighi procedimentali. La giurisprudenza ha, invece, dato vita a un acceso dibattito sul fenomeno della responsabilità penale degli Internet Service Provider, a titolo di concorso e/o per omissione impropria, scontrandosi tuttavia con una normativa tutt'altro che favorevole a questa incriminazione, questione che dovrebbe essere oggetto di disciplina a livello europeo nella nuova strategia del Digital Single Market di prossima istituzione. Condivisa appieno l'esigenza di una tutela penale del diritto d'autore, per i molteplici interessi di rango costituzionale a esso sottesi, le sfide che questo settore ora lancia alla politica, di cui il legislatore è emanazione, e all'interprete che dovrebbe coadiuvarla nell'opera di aggiornamento e perfezionamento del diritto positivo, sono essenzialmente due: da un lato, circoscrivere, possibilmente in un processo europeo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, i confini della rilevanza penale dei fatti di pirateria per garantire un'adeguata tutela anche alle esigenze della platea di utenti e fruitori dei contenuti digitali, in prima istanza implementando la disciplina delle c.d. libere utilizzazioni ed eccezioni al diritto d'autore; dall'altro, riportare l'attuale assetto panpenalistico a un più rigoroso modello di diritto penale minimo, sfruttando e potenziando le soluzioni alternative di tutela, in parte già offerte dall'ordinamento con le Misure Tecnologiche di Protezione e i poteri di site blocking dell'AGCom. L'esigenza e la ricerca di un difficile bilanciamento è al centro anche della seconda parte di questo studio, incentrata sui due fenomeni della diffamazione a mezzo film e dell'incriminazione dell'opera oscena ex artt. 528 e 528 cod. pen. Per analizzare la prima problematica si è dovuto, innanzi tutto, affrontare il tema del rapporto tra il diritto all'onore e alla reputazione, tutelato dal reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen., e la libertà di manifestazione del pensiero. L'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica, ormai consolidatesi in linea generale nella Fenomenologia penalistica dell'audiovisivo prassi giurisprudenziale, all'opera audiovisiva non è, tuttavia, così pacifica, venendo in rilievo altresì la libertà artistica, anch'essa costituzionalmente garantita. Da qui la necessità di soffermarsi, anche attraverso l'esame di alcune pronunce, sulle caratteristiche dei c.d. film-verità, a contenuto documentaristico o biografico, che presentano un maggior rischio di lesione della reputazione altrui nella misura in cui rendano riconoscibili contesti e personaggi direttamente riconducibili a situazioni o persone reali. L'ipotizzabilità di una autonoma "scriminante artistica", paventata da alcuni in forza della maggior ampiezza della libertà dell'arte rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, pur non avendo trovato cittadinanza nella categoria dei film-verità data la ricostruzione fortemente realistica che li connota, ha tuttavia imposto alla giurisprudenza un ripensamento sui requisiti delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica al fine di modularli e riadattarli alla potenzialità offensiva del film sicuramente diversa da quella insita in un articolo giornalistico diffamatorio. Quanto alla tematica dell'arte cinematografica oscena, binomio del tutto antinomico come sembrerebbe voler dire lo stesso art. 529 cod. pen. quando prevede che non si debba considerare oscena l'opera d'arte, si tratta di un capitolo della nostra storia che, forse, può definitivamente ritenersi concluso, soprattutto in seguito alla recente parziale depenalizzazione del delitto di spettacoli osceni ex art. 528 cod. pen., contestualmente alla riforma, ormai prossima, del sistema di revisione amministrativa preventiva (più comunemente conosciuta come censura) delle opere cinematografiche. Gli elementi normativi extragiuridici dell'oscenità e dell'artisticità – quest'ultima con tutte le difficoltà interpretative connesse alla sua funzione dogmatica rispetto all'integrazione della fattispecie incriminatrice – restano, tuttavia, in vita nel codice penale: innanzi tutto per delimitare, con le loro definizioni tutt'altro che determinate, quel che resta dei reati di osceno; ma soprattutto per testimoniare un passato non così lontano di pellicole d'autore sottoposte a sequestro penale e per ricordare che l'espressione artistica non può essere subordinata alla morale, secondo la ratio legis del Codice Rocco, in perfetta corrispondenza con quanto poi ribadito dall'Assemblea costituente nella stesura dell'art. 33 Cost., che definisce in modo assoluto e incondizionato la libertà dell'arte.
Background: Un tema oggi sempre più diffuso e carico di significato, non solo in ambito strettamente scientifico ma anche sociale e politico, è quello riguardante l'uso di sostanze e le relative conseguenze: l'ampia diffusione in commercio di prodotti potenzialmente causa di dipendenza (ad esempio alcol e nicotina) nonché la numerosità progressivamente crescente di individui direttamente ed indirettamente interessati (soprattutto tra le fasce giovanili) hanno suscitato molteplici dibattiti ed un consistente interesse da più fronti. L'addiction può essere considerata un'entità diagnostica a sé stante, il cui perno è rappresentato dalla continua ricerca della gratificazione; i sintomi principali che la caratterizzano sono il craving, le ricadute e la perdita del controllo da parte dell'individuo (coincidente con l'impulsività). Secondo i primi inquadramenti nosografici (DSM I e II) la tossicodipendenza non era definibile come un'entità psicopatologica distinta e autonoma, ma andava considerata espressione e indice di un sottostante disturbo di personalità, la psicopatia. Viene riconosciuta come disturbo indipendente solo con il DSM III. Pochi anni più tardi con l'introduzione del DSM III-R (1987) sembra prevalere una nuova corrente di pensiero, in cui un emergente interesse per gli aspetti psichici e comportamentali della patologia fa scivolare in secondo piano le componenti di natura somatica; in questa nuova cornice il focus viene spostato sul livello di pervasività del disturbo, ossia la sua costanza nella vita dell'individuo, il livello di interferenza e la natura delle relative conseguenze: si parla quindi di disabilità come esito della compromissione delle attività sociali, lavorative o scolastiche. L'intricato panorama nel quale si inserisce il concetto di Doppia Diagnosi rende ancor più difficile comprendere quali siano le possibili implicazioni derivanti dalla compresenza, in uno stesso individuo, di caratteristiche cliniche appartenenti a disturbi diversi: ciò non solo ai fini della formulazione diagnostica, ma anche relativamente all'analisi funzionale e strutturale del quadro sindromico. Recentemente è stata avanzata un'ulteriore ipotesi in merito all'eziopatogenesi di un quadro comorbile tra tossicomania e psicopatologia: secondo alcuni ricercatori infatti la Doppia Diagnosi risulterebbe essere conseguenza di un'erronea riconduzione, sotto il dominio di altri disturbi psichiatrici, di quella parte di sintomatologia identificabile come appartenente alla psicopatologia della dipendenza; come conseguenza, il concetto stesso di comorbidità rappresenterebbe in realtà un artefatto. Da quanto esposto finora appare evidente come il problema relativo alla natura della Doppia Diagnosi sia decisamente complesso e controverso, non essendo la comunità scientifica ancora prevenuta ad una risposta univoca in proposito. Nonostante le difficoltà sopramenzionate, la mole di dati testimoniante la relazione tra tossicomania e disturbi psichiatrici è tuttavia davvero consistente: uno studio ha mostrato ad esempio come l'uso di crack sembri aumentare le probabilità di sviluppare dipendenza verso altre sostanze, mentre un'anamnesi di consumo di crack o cocaina parrebbe associarsi allo sviluppo di quadri sindromici quali Ansia Generalizzata, Depressione e Distimia. Nell'urgenza psichiatrica è dominante il concetto di crisi quale imminente minaccia, caratterizzata da una gravità tale da richiedere un tempestivo intervento; essa si verificherebbe in seguito alla rottura dell'equilibrio omeostatico e conseguente incapacità, da parte dell'organismo, di far fronte alle richieste ambientali cui è sottoposto. In linea generale le cause di ricovero più frequenti sono rappresentate dagli episodi psicotici acuti, i quali possono essere di natura organica, funzionale o indotta da sostanze; altre cause abituali sono gli atti di autolesionismo e i tentativi anticonservativi, l'abuso di alcolici e gli stati di intossicazione indotti da sostanze. Da queste poche righe emerge immediatamente una consistente incidenza di uso di sostanze e disturbi correlati nell'ambito delle urgenze, si evince il loro coinvolgimento anche nei quadri sindromici più acuti e severi nonché la necessità di una tempestiva presa in carico. Metodi: Lo scopo principale di questa tesi è valutare l'impatto dell'uso di sostanze illegali e voluttuarie, della Doppia Diagnosi e del Disturbo da Uso di Sostanze sull'espressione psicopatologica di pazienti ricoverati in regime di urgenza presso un Servizio di Diagnosi e Cura di Psichiatria (SPDC). Per la raccolta dei dati sono state utilizzate una scheda anagrafica anonima e due schede di rilevazione: una per l'autovalutazione di sintomi psicopatologici (SCL-90) e una per l'etero-valutazione della presenza di psicopatologia (BPRS). L'uso di sostanze e le sue conseguenze sono stati indagati con un questionario impiegato in genere per le sostanze d'abuso (AbSo o DAH-Q). Le diagnosi sono state effettuate attraverso i criteri diagnostici del DSM-5 e registrate con i relativi codici senza un limite nel numero delle comorbidità possibili. Seguendo l'approccio teoretico del DSM è stata considerata una diagnosi principale e poi tutte le altre diagnosi possibili, sempre in ordine di importanza. Il campione è risultato composto da 54 pazienti, 23 maschi (42.6%) e 31 femmine (57.4%) di età media 62.29±15.8 (min 25; max 93). Di questi, 43 (79.6%) non avevano un partner ; 28 (51.9%) riportavano una scolarità superiore agli 8 anni di studio; 10 (18.5%) svolgevano un lavoro di concetto, 12 (22.2%) uno manuale e 26 (948.1%) erano disoccupati al momento dell'intervista. Le condizioni economiche di 19 pazienti (35.2%) risultavano essere sotto la soglia di povertà; 16 (29.6%) vivevano da soli. Sulla base delle diagnosi formulate i pazienti sono stati sottotipizzati nel seguente modo: la diagnosi principale è stata allocata in uno dei 22 raggruppamenti del DSM-5; coloro che presentavano diagnosi principale di DUS sono stati suddivisi, in base alla comorbidità o meno con un altro Disturbo Mentale, in pazienti senza e con Doppia Diagnosi (DD). I soggetti rimanenti, le cui diagnosi non comprendevano un DUS, sono stati inseriti nel gruppo di controllo (NO-DUS) . I pazienti sono stati tipizzati anche sulla base dell'assunzione di sostanze legali o illegali, con la seguente procedura statistica: un'analisi fattoriale è stata compiuta sui punteggi degli item della AbSo (DAH-Q) che indagano l'uso di sostanze per classi farmacologiche in modo tale da evidenziare eventuali dimensioni composite; i fattori iniziali sono stati estratti per mezzo dell'analisi delle componenti principali (tipo 2) e sono stati poi rotati secondo il sistema varimax per semplificarne la struttura. Il criterio usato per selezionare il numero dei fattori è stato un eingenvalue >1.5 per evitare una eccessiva frammentazione. Gli item con un peso maggiore di 0.40 sono stati utilizzati per descrivere il fattore. Questa procedura minimizza le correlazioni fra i fattori permettendo di utilizzare gli stessi come un sistema classificativo. I punteggi ottenuti da ogni paziente nelle singole dimensioni dell'uso di sostanze sono stati standardizzati in punteggi z per facilitare il confronto fra le dimensioni. Tutti i soggetti sono stati quindi raggruppati sulla base del punteggio z maggiore relativo ad ogni dimensione: si sono così ottenuti dei gruppi che si caratterizzano per una sola delle dimensioni considerate (gruppi a qualità dominante). Questa procedura permette, infatti, di selezionare i soggetti sulla base di una cluster sintomatologica che si dimostra essere la più abnorme in senso statistico; in questo modo è possibile evitare l'individuazione di un cut-off per l'inclusione dei soggetti all'interno di determinati gruppi. Nella comparazione tra le categorie evidenziate (NO-DUS, DUS e DD), le variabili continue sono state analizzate per mezzo dell'analisi di varianza a una via seguita dal test di Scheffee. Le variabili categoriali sono state analizzate mediante il test del chi-quadro con analisi dei contrasti a posteriori secondo il metodo di Buonferroni. Per tutte le analisi sono state utilizzate le routines statistiche dell'SPSS versione 20.0. Risultati: Tra le diagnosi principali, quella maggiormente rappresentata è stata la Schizofrenia, riscontrata nel 31.5% dei soggetti; sono seguiti il Disturbo da Uso di Sostanze (20.4%) e il Disturbo Bipolare (16.7%); sono stati raccolti anche casi di Disturbi Depressivi (13.0%), Disturbi di Personalità (5.6%), Disturbi dell'Alimentazione (3.7) e Disturbi del Controllo degli Impulsi (3.7). Scarsamente rappresentati i Disturbi d'Ansia, quelli legati al Trauma e i Disturbi Indotti dai Medicamenti. Sia i Disturbi Da Uso di Sostanze che quelli di Personalità sono risultati ben rappresentati anche tra le diagnosi secondarie, rispettivamente al 14.8% e al 13.0%. Entrambe erano ancora presenti nella diagnosi terziaria (al 5.6% per il Disturbo da Uso di Sostanza e al 3.7% per i Disturbi di Personalità). Infine, Il Disturbo da Uso di Sostanze è apparso ancora presente al quarto livello diagnostico (3.7%); nessun paziente ha ottenuto più di 4 diagnosi comorbili. La sostanza maggiormente abusata è risultata essere il tabacco (81.5%), seguita dalla caffeina (51.9%), dall'alcool (46.3%), dagli stimolanti e dai depressori del SNC (entrambi al 27.8%). Relativamente raro l'uso di oppiacei (7.4%) ed energizzanti (7.4%). Tre sono state le dimensioni riscontrate: la prima, risultata dominante in 13 soggetti, comprende in ordine di importanza stimolanti, cannabinoidi, alcool e oppiacei; nella seconda, riguardante 24 pazienti, figurano caffeina e tabacco; la terza tipizza 17 soggetti e prevede depressori del SNC (BDZ) ed energizzanti. In base alle diagnosi principali e secondarie è stato inoltre possibile operare una ulteriore suddivisione dei pazienti: 10 sono infatti risultati avere una DD (ossia una copresenza di un DUS e un altro Disturbo Mentale), 8 presentavano un DUS senza altri disturbi mentali, 36 mostravano disturbi psichiatrici, diversi dal DUS, variamente combinati (NO-DUS). Si sono riscontrate differenze significative in merito alle condizioni economiche: l'80.0% dei soggetti in DD è risultato infatti vivere sotto la soglia di povertà, mentre solo il 23.5% dei NO-DUS ha riportato questa condizione. I pazienti DD, nonostante la presenza di due diagnosi, si sono distinti dai NO-DUS e DUS per un maggiore numero di diagnosi aggiuntive. È possibile inoltre constatare come pazienti DUS e DD abbiano mostrato un più frequente uso di alcolici e stimolanti rispetto ai NO-DUS. Riguardo ai cannabinoidi, invece, i NO-DUS hanno riportato un uso meno frequente dei DD; nei pazienti affetti da DUS la frequenza è apparsa intermedia. Parlando di poliabuso, soggetti con DUS e DD sono sembrati utilizzare maggiormente la combinazione stimolanti-alcool-cannabinoidi-oppiacei rispetto agli altri malati mentali, mentre i soggetti in Doppia Diagnosi hanno utilizzato maggiormente la combinazione tabacco-caffè dei soggetti con DUS. Se consideriamo la storia tossicomanica dei nostri pazienti attraverso un questionario che fornisce informazioni sullo stato fisico, psicopatologico e di adattamento sociale, l'unica differenza significativa si osserva in merito ai problemi legali, la cui frequenza è risultata più alta fra soggetti affetti da DUS e DD rispetto ai pazienti NO-DUS. Gli aspetti indagati dalla BPRS nel loro insieme non sono minimamente differiti fra pazienti con e senza DUS, indipendentemente dalla presenza di DD; soltanto l'eccitamento è apparso più grave nei soggetti DD, mentre nei soggetti con DUS è risultato di fatto assente. Coerentemente il fattore attivazione della BPRS ha distinto i soggetti con DUS da quelli con DD, i quali hanno mostrato una maggiore gravità. All'autovalutazione dei sintomi di psicopatologia non sono apparse differenze significative fra i gruppi né per quanto riguarda i fattori specifici della tossicodipendenza, né per quanto concerne gli indici globali della scala. Sono invece emerse differenze nell'uso prevalente di sostanze tra i pazienti tipizzati a seconda del DUS: l'uso di stimolanti, alcol, cannabinoidi e oppioidi è risultato infatti più frequente sia nei pazienti con DUS che con DD; chi ha utilizzato prevalentemente tabacco e caffè è sembrato appartenere più di frequente al gruppo dei pazienti NO-DUS, ma in maniera non statisticamente significativa. Anche i soggetti che hanno usato prevalentemente benzodiazepine e bibite energizzanti erano rappresentati più frequentemente nel gruppo dei NO-DUS, purtroppo sempre in maniera statisticamente non significativa. Conclusioni: La Schizofrenia rimane la diagnosi maggiormente rappresentata nelle urgenze psichiatriche, ma il DUS rappresenta la seconda diagnosi principale. Le sostanze d'abuso più utilizzate, nelle urgenze psichiatriche, appaiono quelle voluttuarie che vanno anche a formare la dimensione più frequentemente osservata rispetto a quella degli stimolanti e dei depressori del SNC. Le diagnosi di DUS e di DD, nei soggetti ricoverati per urgenza psichiatrica in SPDC, comunque, continuano ad essere minoritarie e a non provocare un quadro psicopatologico specifico, almeno nelle situazioni di urgenza. Solo l'eccitamento sembra essere, comunque, una caratteristica dei pazienti con DUS.
1.1- Uno sguardo al percorso normativo sovranazionale Alla metà del XIX secolo, le scienze antropologiche cominciarono a manifestare l'esigenza di riformare la giustizia penale nei confronti dei minori, adattandola alle peculiari caratteristiche di tali soggetti. La particolarità del diritto penale minorile è infatti che i suoi destinatari sono soggetti nei quali le caratteristiche psico-fisiche e la personalità sono ancora in fase di sviluppo. Se da un lato il minore risulta essere educabile con maggiore facilità rispetto all'adulto, dall'altro risulta più incline agli influssi criminogeni che possono scaturire da trattamenti penali non adeguati ad un soggetto con tante peculiarità1. Prima del secolo scorso il minore era considerato alla stregua dell'adulto dal punto di vista procedimentale ed erano i singoli Stati a disciplinare discrezionalmente la materia: quasi ovunque si riconosceva una potestas assoluta del padre sul figlio minorenne. Il primo Tribunale per minorenni, chiamato Juvenile Court, fu istituito a Chicago nel 1899: un giudice specializzato che poteva applicare sanzioni correttive o anche soltanto educative, competente a giudicare tutti i minori di anni dieci. Si trattava, comunque, di un istituzione con una marcata impronta paternalistica, che mancava delle garanzie necessarie secondo i criteri della giurisprudenza classica, e per il quale non fu mai prevista una disciplina speciale2. In seguito altri Tribunali, sull'esempio di Chicago, furono istituiti a Boston e New York. Per quanto riguarda l'Europa, nel 1895 venne inaugurata la Juvenile Court di Birmingham e nel 1908 tali istituzioni divennero obbligatorie in Inghilterra, in Scozia ed in Irlanda con il Children Act, con il quale venne abolita quasi del tutto la pena di morte per i minori e stabilito che nessun minore di 16 anni potesse essere condannato al carcere3. Seguendo quest'esempio, altri Paesi sentirono il bisogno di istituire un organo giurisdizionale idoneo ad esaminare sia il crimine commesso dal minore sia il contesto sociale e familiare in cui è maturata la sua personalità. Il primo atto internazionale non vincolante a disciplinare specificatamente la giustizia penale minorile furono le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino), adottate dal VI Congresso dell'ONU il 29 Novembre 1985. Questo atto è stato fonte per tutti i codici penali moderni, compreso quello italiano, poiché per primo disciplinò forme di giustizia specifiche per il minore, che tendessero a rieducare e reinserire il minore, uscendo da una concezione puramente retribuzionistica. Alcune novità sono così rilevanti che ancora oggi le troviamo nei moderni codici di giustizia penale minorile, quali: la limitazione della libertà personale soltanto come extrema ratio, la quale deve essere sostituita tutte le volte che risulti possibile da misure alternative quali la sorveglianza o l'affidamento alla famiglia o ad una comunità (agenzia educativa); la custodia preventiva disposta in istituti separati dagli adulti o in una parte distinta dell'istituto; la previsione di cure, protezione e assistenza individuale necessari per l'età, il sesso e la personalità; la previsione di sanzioni alternative come multa, risarcimento e restituzione; l'applicazione di misure di probation. Le Regole di Pechino furono incorporate nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata a New York il 20 Novembre del 1989: si tratta di un documento vincolante per gli Stati firmatari che costituisce il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche (sono 194 gli Stati firmatari). In Italia fu resa esecutiva con la l. n. 176/91, che, oltre a ribadire ciò che era stato affermati nei precedenti documenti in ambito di giustizia minorile, introduce alcune importanti novità sebbene non inerenti all' ambito processuale. Le Regole di Pechino, assieme alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(87)20, del 17 Settembre 1987, sulle risposte sociali alla delinquenza giovanile4, sono espressamente prese in considerazione dal legislatore delegato, come confermato dalla Relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul nuovo processo minorile ove si afferma che questi atti "ribadiscono il diritto del minore a tutte le garanzie processuali e ne sollecitano il rinforzo". Per quanto riguarda la collocazione di questi atti nel sistema delle fonti, è stato osservato che anche il processo penale minorile deve "adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale" come stabilito al primo alinea dell'art. 2 della l. 16 Febbraio 1987 n. 81 per il nuovo processo penale, in ragione del riferimento ai principi generali di questo processo espresso per il processo penale minorile dall'art. 3 comma uno l. n. 81 del 1987. Appare evidente come anche a livello internazionale è mutato profondamente l'approccio nei confronti del minore, inizialmente visto soltanto come soggetto da contenere e correggere nell'ottica della tutela della comunità (che pure non ha perso la sua rilevanza), in seguito come un'identità in piena evoluzione, in capo alla quale sorgono dei diritti, bisognosa di misure ad hoc capaci di rieducarlo allontanandolo da quelle situazioni che sono causa di devianza. 1.2- Gli inizi del percorso legislativo in Italia In Italia un sistema penale autonomo per i minori è giunto con leggero ritardo rispetto ad altri Paesi Occidentali, il primo passo in tal senso fu la Circolare dell'11 Maggio 1908 ad opera del Ministro Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, con la quale venivano poste le basi per l'affermazione, nell'ambito del diritto minorile, dei principi della specializzazione del giudice dei minorenni, della non pubblicità del processo in cui è coinvolto un minore e della necessità dell'indagine diretta ad acclarare la personalità del minore. L'importanza di questa circolare, che pure non sortì nell'immediato gli effetti sperati, nel percorso che ha portato all'affermazione del principio di specializzazione del giudice dei Minorenni è stata richiamata anche recentemente dalla Corte di Cassazione (sez. V pen., 16 Settembre 2008, n. 38481): attualmente infatti il giudice dei minori è caratterizzato sì dalla specifica competenza in ambito minorile, ma soprattutto dalla presenza, accanto ai magistrati ordinari, di giudici non togati esperti in psicologia e/o pedagogia. Nel 1909 ebbe inizio il progetto per la redazione di un Codice dei Minorenni, che prevedeva l'istituzione di un Tribunale specializzato, affidato a un'apposita commissione al cui vertice vi era il senatore Quarta. Il progetto non divenne legge, ma costituì la base per i seguenti progetti Ferri e Ollandini. Nel 1921 Enrico Ferri a capo di un'apposita commissione formulò un progetto di riforma che, prevedendo anch'esso l'istituzione di un giudice specializzato, andasse ad indagare l'insieme delle cause sociali, familiari, psicologiche, ereditarie ed evolutive del minore portato a delinquere. L'approccio particolarmente scientifico alla base della riforma fu forse una delle cause che non lo portò all'approvazione da parte del Parlamento. Il progetto Ollandini invece prevedeva l'istituzione di un Tribunale specializzato in ogni città con popolazione superiore ai duecentomila abitanti, ma nemmeno questo tentativo legislativo giunse all'approvazione. Nel 1930 furono approvati il nuovo codice penale (il codice Rocco) e il codice di procedura penale. Fu fissata a 18 anni la piena capacità penale, mentre nei casi riguardanti minori tra i quattordici anni e i diciotto anni il compito di accertare l'eventuale imputabilità veniva rimesso al giudice, in riferimento al possesso della capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il minore fosse ritenuto non imputabile ma comunque socialmente pericoloso poteva essere applicata una misura di sicurezza come il riformatorio giudiziale o la libertà vigilata. Per i minori imputabili invece era previsto che scontassero le pene in istituti separati da quelli degli adulti fino al compimento della maggiore età, inoltre la pena doveva essere finalizzata a una rieducazione morale. 1.3- Il r.d.l. n. 1404 del 1934 La creazione di un Tribunale specializzato per i minori arrivò nel 1934 con il r.d.l. n. 14045 (che rappresenta la prima disciplina sistematica del settore), convertito con la l. n. 835 del 1935, in cui trovarono finalmente attuazione tutti i precedenti progetti di riforma esaminati e i movimenti umanitari sviluppatisi negli anni precedenti. Al Tribunale venne attribuita la competenza di giudice di primo grado in materia penale, civile e amministrativa, distinta da quella del giudice ordinario. Era prevista all'art. 5 la possibilità di proporre appello, nei casi stabiliti dalla legge, presso una sezione specializzata della Corte d'Appello. Nello stesso edificio dove era situato il Tribunale, era prevista la creazione dei centri di rieducazione dei minori composti da un riformatorio giudiziario, un riformatorio per corrigendi, un carcere per minorenni, uffici di servizio sociale per i minorenne, nonché un centro di osservazione per minorenni. Una delle particolarità del decreto del '34 fu la possibilità per il giudice, introdotta con l'art. 25, di adottare misure rieducative nell'ambito della propria competenza amministrativa quali l'internamento al riformatorio per corrigendi6, applicabile al minore di diciotto anni che "avesse dato, per abitudini contratte, manifeste prove di traviamento" e risultasse per questo "bisognevole di correzione morale". Col tempo però i giudici non seguirono più i criteri guida fissati dal testo della legge e finirono con l'applicare l'internamento al riformatorio anche a soggetti non traviati, le cui situazioni familiari denotavano uno stato di degrado e abbandono. Inoltre, non essendo previsto un limite alla permanenza in questi istituti, essa si concludeva solo quando il soggetto non si mostrasse agli occhi del giudice più necessario di correzione oppure col compimento dei diciotto anni, con conseguente allontanamento prolungato dalla comunità, trasformando i minori in delinquenti veri e propri senza perseguire il fine rieducativo cui in astratto si sarebbe voluto tendere. Tali istituti si rivelarono avere caratteristiche non difformi da vere e proprie carceri penali: i minori venivano collocati in edifici rigorosamente chiusi e protetti da inferriate e cancelli dai quali non potevano allontanarsi, perdendo ogni contatto con il contesto sociale dal quale provenivano. Questo decreto, quindi, seppur ideato con nobili fini, rispecchia il difficile contesto politico-sociale in cui venne alla luce, che ne rappresenta il limite più evidente: uno Stato forte come quello fascista, che aveva il pieno controllo su ogni aspetto della vita degli individui, era, in quell'ottica, la prima forma di prevenzione per la devianza dei giovani. Di fronte al manifestarsi di un'eventuale devianza, lo Stato la affrontava in termini di malattia: la pena, dunque, era vista come una sorta di terapia per il soggetto malato, con la conseguenza che ci si concentrò di più sul controllo e la contenzione del minore, che sul fornire aiuto e sostegno per eliminare le cause devianti. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha l'introduzione di una serie di nuovi principi che si collocano come fonte primaria nell'ordinamento: tali principi rispecchiano i valori e gli ideali dei Padri Costituenti come reazione al regime fascista. Per quanto riguarda il processo minorile si fa riferimento all'art. 27, terzo comma e al 31, secondo comma. L'art. 27, terzo comma, afferma il principio rieducativo della pena: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". La mancanza, in questa disposizione e nei lavori preparatori, di un esplicito riferimento ai minori è stata colmata successivamente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale7. L'articolo 31, secondo comma, dispone invece che la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Appare quindi evidente che l'impianto fascista su cui è stata costruita la competenza amministrativa del Tribunale e l'impianto delle misure rieducative necessitavano di essere riviste alla luce dell'entrata in vigore della Costituzione, affinché si potessero realizzare al meglio i principi in essa affermati. 1.4- La l. n. 888 del 1956 La risposta a queste esigenze arrivò con la l. n. 888 del 1956 la quale modificò notevolmente il r.d.l. n. 404/1934 attraverso un ampliamento della competenza amministrativa del Tribunale e un sistema di individualizzazione delle misure e del trattamento che limitasse la detenzione carceraria soltanto ai casi in cui risultasse strettamente necessaria. Fu previsto che le indagini per la personalizzazione delle misure fossero svolte non più dal pubblico ministero ma da un componente del Tribunale e inoltre furono previsti o modificati, all'art. 1, una serie di istituti per l'assistenza al minore, quali: gli istituti di osservazione, i gabinetti medico-psico-pedagogici, le case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici, gli uffici di servizio sociale per minorenni, i "focolari" di semi-libertà e pensionati giovanili, le prigioni scuola e i riformatori giudiziari8. La novità più significativa è costituita dalla definitiva creazione dell'ufficio del servizio sociale per i minorenni (già previsto dal r.d. n. 1404/34 ma mai entrati concretamente in funzione), chiamato inizialmente a collaborare con il giudice minorile per l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi ed in particolare della misura di rieducazione dell'affidamento ai servizi sociali introdotta con la medesima legge9. In tal senso è significativa la valorizzazione, all'interno delle case di rieducazione, della figura dell'educatore10 al quale è devoluto il compito di costituire un modello di identificazione positivo affinché il minore possa (ri)costruire la propria personalità e il mondo dei valori e delle norme11. L'intento era quello di limitare al massimo l'internamento del minore, privilegiando un'assistenza nelle forme della libertà assistita, attraverso la previsione e la realizzazione di un progetto educativo che vedeva la collaborazione tra servizi e giudice nel momento di adozione della misura stessa12. Questa riforma portò a un cambiamento dei presupposti per l'applicazione della misura: non si tratta più di giovani "traviati", bensì di "soggetti irregolari per condotta o carattere", irregolarità che deve essere accertata attraverso "approfondite indagini sulla personalità del minore", esplicate da uno dei componenti del Tribunale per i minorenni designato dal Presidente13: questo cambiamento permise di circoscrivere l'intervento amministrativo a quei minori che esprimevano una concreta devianza con il rischio di incorrere nella commissione di reati. Vi erano quindi tutti i presupposti per un effettivo mutamento negli interventi amministrativi, grazie ad una adeguata individuazione delle tipologie di soggetti destinatari degli stessi che, con rigore interpretativo andavano circoscritti solo a quelli effettivamente a rischio dimissione di reati ed il cui comportamento fosse espressione di devianza. Ciò avrebbe consentito di distinguere chiaramente gli interventi comunque limitativi della libertà personale finalizzati, oltre che ad una ripresa dei processi educativi del minore, anche a concorrenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico, dagli interventi di carattere meramente assistenziale, indirizzati a soggetti in situazioni di carenza familiare e, quindi, bisognevoli esclusivamente di supporto e sostegno14. Purtroppo però questo sistema non raggiunse i risultati sperati: istituti identici venivano usati per far fronte a situazioni che avrebbero richiesto trattamenti differenziati e inoltre alcuni interventi che il legislatore aveva voluto differenziare si rivelarono sostanzialmente identici fra loro. Così la richiesta di internamento dei figli da parte della famiglie, prevista dalla l. n. 888/56, finì col supplire alle carenze educative familiari o scolastiche, piuttosto che rappresentare una risposta a irregolarità nella condotta o nel carattere del minore, cancellando di fatto la differenza fra il fine rieducativo e quello assistenziale. Il risultato fu che, nonostante un'apertura alle necessità ed esigenze del minore, continua non si riuscì a separare nettamente l'assistenza dal controllo con la conseguenza che l'ideologia rieducativa convive di fatto con quella custodiale degli anni passati15. La crisi del sistema alimentò negli anni '70 un dibattito fra gli stessi operatori incentrato da un lato sull'esigenza di superare l'istituzionalizzazione prolungata e l'internamento in strutture chiuse che nei giovani sono causa della formazione di una identità negativa, di immagini di sé e di ruoli sociali degradanti16, dall'altro di giungere a una completa depenalizzazione delle norme sanzionatorie che portasse a una decarcerizzazione per i minori, sospinta anche dall'approvazione della riforma penitenziaria del 1975 che, seppur sembrò non interessarsi particolarmente allo specifico minorile, ne influenzò il relativo dibattito. 1.5- Il d.p.r. n. 616 del 1977: il decentramento agli enti locali Fu in questo clima che si giunse al d.p.r. n. 616 del 1977 con il quale si attribuiva la competenza della giurisdizione minorile in campo amministrativo e civile ai servizi sociali dei Comuni (decentralizzazione) e si aboliva la negativa esperienza delle Case di rieducazione. Si arrivò quindi a una distinzione fra la competenza in campo penale attribuita allo Stato (con finalità punitiva) e quella in campo amministrativo e civile attribuita agli Enti Locali (con finalità rieducativa): l'idea era quella di discostarsi dal precedente modello in cui il minore era rinchiuso all'interno di un istituto lontano dalla società e di agire direttamente sul proprio contesto sociale al fine di rimuoverne quegli ostacoli che erano fonte di devianza. Questo prevedeva la permanenza del minore all'interno dell'ambito sociale di appartenenza, li dove sarebbero intervenuti i servizi sociali comunali. Molti Comuni però si trovarono impreparati a fronteggiare la situazione, finendo col fornire le sole misure assistenziali anche di fronte ai comportamenti devianti che avrebbero necessitato invece di risposte rieducative; il vuoto legislativo creatosi comportò per i giudici di trovarsi di fronte alla scelta di rinunciare a qualsiasi intervento o di applicare pene detentive sproporzionate al caso in esame. Appariva ormai chiara l'ambivalenza sia delle misure di rieducazione che dell'intero sistema penale minorile che oscillava fra provvedimenti meramente clemenziali, quali ad esempio il perdono giudiziale, il quale veniva applicato in modo automatico per fatti di lieve entità, e la risposta meramente retributiva, non marcatamente differenziata rispetto agli adulti, sia per quanto riguarda l'entità della pena inflitta, sia per quanto riguarda le modalità di esecuzione o l'eventuale diversificazione delle risposte sanzionatorie. Senza dubbio è in questo periodo storico che si ha la presa di coscienza, come evidenziato dalle pronunce della Corte Costituzionale17, in ordine all'esigenza di ridurre al massimo sia la carcerazione, ma soprattutto anche gli interventi rieducativi all'interno di strutture chiuse, limitando l'intervento giudiziario a casi e situazioni ben definiti18. 1.6- Il nuovo processo penale minorile: il d.p.r. 448 del 1988 In seguito alle numerose sentenze della Corte Costituzionale, alle Convenzioni e alle Dichiarazioni internazionali che si susseguirono prese il via in Italia il progetto di redazione di un nuovo processo penale minorile. Al momento della redazione del provvedimento vennero alla luce due possibili e contrapposte impostazioni: la prima sosteneva la necessità di inserire la normativa del nuovo processo minorile all'interno del codice di procedura penale, la seconda invece riteneva necessaria la predisposizione di un autonomo decreto delegato; questa seconda opinione fu quella prevalente sia per la specificità della materia in oggetto e in–oltre per non "appesantire" in maniera ulteriore un codice di notevole estensione e complessità19. Il d.p.r. 448, emanato il 22 Settembre del 1988 in seguito alla legge delega n. 81 del 1987, e completato poi dal d.lgs n. 272 del 1989 recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, delinea un sistema di giustizia penale diversificato, dove il momento più significativo è rappresentato dal passaggio del minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Infatti, per la prima volta si parla esplicitamente di "interesse del minore", di "esigenze educative" e di "tutela del minore" come criteri giuridicamente rilevanti destinati a influenzare esplicitamente le decisioni e le scelte in tutto il percorso processuale attraversato dal minore20. Occorre innanzitutto sottolineare che non fu toccato l'aspetto ordinamentale, e neppure quello sostanziale: si ebbe così un processo penale minorile del tutto nuovo, da celebrarsi però davanti a un giudice "vecchio", che applicava un sistema sanzionatorio che era stato previsto fin dalla sua origine per gli imputati adulti. E una conferma a quello che si è appena detto la si trova nei continui richiami, da parte dell'intero d.p.r. n. 448/88, alle esigenze educative del minore, che pongono contrasti con i principi di tassatività della pena e di legalità: un tale sistema pone dubbi di legittimità costituzionale alla luce dell'art. 13 Cost. secondo cui le limitazioni alla libertà personale devono avvenire nei "casi e modi previsti dalla legge". Ciò si concretizza nell'ampia discrezionalità lasciata al giudice al momento della scelta delle misure cautelari da adottare nei confronti dell'imputato, per le quali egli dovrà tener conto, in aggiunta ai criteri ex art. 275 c.p.p., anche di non interrompere i processi educativi in atto: si faccia riferimento, ad esempio, alla misura delle prescrizioni, il cui contenuto può essere fra i più ampi e disparati dall'obbligo di frequentare attività di volontariato al divieto di stare fuori casa oltre una certa ora. Sarebbe stato più opportuno ridurre i margini di questa discrezionalità attraverso l'introduzione di ulteriori criteri che riflettessero la specificità del processo minorile. 1.7- I principi generali del processo minorile Il codice processuale minorile contiene una serie di principi che si discostano da quello per gli adulti proprio in virtù della specificità della condizione del minore al momento dell'instaurazione del processo penale: all'articolo 1 viene enunciato il principio di sussidiarietà: "Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale"21. La norma quindi ci avverte che le disposizioni contenute nel presente decreto non sono del tutto autosufficienti e laddove siano presenti delle lacune si dovrà fare riferimento all'ordinario codice di procedura penale. Il rinvio operato dall'articolo 1 ha posto dubbi interpretativi circa la sua natura: se si tratta di un rinvio materiale ogni modificazione (pronunce di incostituzionalità e abrogazioni) alle disposizioni del codice processuale ordinario non opererebbe per il d.p.r. n. 448 il quale, invece, continuerebbe a fare riferimento al testo originario del codice; se invece si accoglie l'impostazione di chi vi abbia ravvisato un rinvio formale, si consentirebbe al nuovo codice di adeguarsi all'evoluzione dell'ordinario codice processuale penale, applicando disposizioni concretamente vigenti, previa compatibilità delle norme alla luce delle modificazioni. La dottrina maggioritaria ha adottato quest'ultima impostazione per non condannare i due sistemi a muoversi lungo linee inevitabilmente divaricate, in quanto il quadro di riferimento per il rito minorile rimarrebbe fermo nel tempo, mentre la giustizia penale per adulti seguirebbe propri itinerari evolutivi in grado di mutarne, anche in modo significativo, i caratteri connotativi22. A sostegno di questa interpretazione anche la sentenza n. 323/2000 della Corte Costituzionale, che ha evidenziato come nel dubbio circa l'applicazione fra due norme si debba il principio del favor rei nei confronti dell'imputato minorenne. Un altro problema che sorge nell'interpretazione dell'articolo 1 d.p.r. n. 448/88 riguarda la scelta delle norme del c.p.p. cui si deve fare rinvio: esse devono essere applicate secondo un'interpretazione sistematica per escludere eventuali situazioni di incompatibilità con le norme o i principi del processo dei minori. Contestualmente al principio di sussidiarietà, all'art. 1, è affermato il principio di adeguatezza: "Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". Si fa riferimento alla fase applicativa delle norme posta in essere dal giudice, quando vengono individuate le misure cautelari e definitive da applicare al minore: in accordo con questo principio il giudice non dovrà limitarsi a una mera applicazione automatica ma dovrà individuare le varie misure facendo riferimento alla situazione del minore: ambiente familiare, problemi personali e percorso educativo passato od eventualmente in atto. Solo tenendo conto di questi elementi il giudice potrà perseguire il fine rieducativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema tende. Un altro dei principi fondanti del processo penale minorile è quello di minima offensività del processo in quanto esso concretizza il fine del recupero sociale del minore che ha commesso un reato. Il contatto fra il minore e il processo penale può essere causa di notevoli sofferenze psicologiche che potrebbero arrecare grave pregiudizio al percorso educativo e di crescita del minore: espressione di questo principio in ambito cautelare è la facoltatività che caratterizza l'intervento del giudice, su cui ci soffermeremo meglio nel prossimo capitolo. L'ultimo principio riguarda la residualità della detenzione che, in conformità alle pronunce della Corte Costituzionale, sottolinea che la pena detentiva nei confronti del minore deve rappresentare l'extrema ratio: per questo sono previste misure alternative alla custodia detentiva che riducano l'impatto sulla sfera psico-emotiva del minore.