Libertà senza liberazione: per una critica della ragione costituzionale dell'Unione europea
In: Sovranità, federalismo, diritti 7
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In: Sovranità, federalismo, diritti 7
In: Pubblicazioni del Dipartimento di Economia e Diritto
In: Sezione di Diritto dell'Economia 24
Il presente lavoro ripercorre le tre tappe più significative, in ordine di tempo, della progressiva definizione in Italia di modalità di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, segnatamente quelle contenute nel d.lgs. n. 24/2014 e nel d.p.c.m. n. 234/2016 e relative ai minori non accompagnati vittime di tratta, quelle recate nella l. n. 47/2017 e applicabili ai minori stranieri non accompagnati in quanto tali, nonché, da ultimo, quelle esplicitate nel Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati del 2020. L'analisi mette in luce, ad un tempo, l'apprezzabile percorso legislativo intrapreso, a fronte di una tradizionale carenza normativa in materia, ma anche le perduranti lacune e le persistenti sovrapposizioni che tuttora caratterizzano la disciplina in esame. Più di tutto, però, al tema affrontato nello scritto fa da sfondo una dialettica irrisolta tra il diritto e la medicina, con il primo che pretende dalla seconda quelle certezze che quest'ultima non è in grado di dare. ; This article retraces the three most significant stages, in order of time, of the progressive definition in Italy of methods for verifying the age of unaccompanied foreign minors, in particular those provided for in the Legislative Decree No. 24/2014 and in the Decree of the President of the Council of Ministers No. 234/2016 and relating to unaccompanied minors victims of trafficking, those referred to in the Law No. 47/2017 and applicable to unaccompanied foreign minors as such, and, finally, those specified in the Multidisciplinary Protocol for the Determination of the Age of Unaccompanied Foreign Minors of 2020. The analysis highlights the appreciable legislative path undertaken, in the context of a traditional lack of legislation on the subject, but, at the same time, reveals the persistent gaps and overlaps that still characterize such legislation. Most of all, however, in the background to the theme addressed in the paper is an unresolved dialectic between law and medicine, with the former demanding from the latter certainties that it is unable to provide.
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The article constitutes the reworking of the intervention during the Seminar "Democracy and Constitutions at the test of war", organized by the Italian Association of Constitutionalists on March 16th, 2022. It addresses the issue of the constitutional consequences of the Russian-Ukrainian war in Italy, in terms of respect for fundamental principles and for the government. In particular, the article contains a critical analysis of the decree-laws no. 14/2022 and no. 16/2022, especially from the point of view of parliamentary involvement.
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La relazione affronta il tema della dimensione finanziaria delle differenziazioni territoriali nella prospettiva del diritto costituzionale. Dopo alcune considerazioni preliminari in ordine all'insuscettibilità di ricondurre le relazioni finanziarie degli enti territoriali, come configurate nella Carta repubblicana, al c.d. federalismo fiscale, viene proposta una breve ricostruzione storico- teorica dell'art. 119 Cost., alla luce delle profonde innovazioni introdotte prima con la l. cost. n. 3/2001 e poi con la l. cost. n. 1/2012. Successivamente, l'analisi tratta i due profili in cui si dispiega l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali e, segnatamente, quello delle entrate e quello delle spese, sul piano dell'attuazione legislativa e dell'applicazione giurisprudenziale. Emergono, a tal fine, due invarianti della disciplina in materia lungo tutta l'età repubblicana, individuabili nel disallineamento tra il versante delle entrate e quello delle spese e, al contempo, nella prevalenza della funzione statale di coordinamento rispetto all'esercizio effettivo dell'autonomia regionale e locale. Una volta inquadrato il tema nei suoi tratti generali, il lavoro passa ad affrontare le relazioni finanziarie delle Regioni a statuto speciale con lo Stato, le quali, in ragione della loro configurazione costituzionale e legislativa, costituiscono il punto più avanzato della dimensione finanziaria in atto delle differenziazioni territoriali nell'Italia del tempo presente. Segue la trattazione della dimensione finanziaria in potenza delle Regioni a statuto ordinario, a cui possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia; e, a tal fine, si propone una lettura incrociata dell'art. 116, co. 3, Cost. e (dei princìpi) dell'art. 119 Cost. Vengono così affrontate in chiave critica le recenti proposte di attivazione dell'art. 116, co. 3, Cost. da parte delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, mettendo in evidenza i profili di disallineamento rispetto ai princìpi dell'art. 119 Cost. dei tre Accordi preliminari e delle tre bozze di Intesa sottoscritti con il Governo, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019. Ci si interroga, in conclusione, sul senso di vera e propria inconcludenza che caratterizza la dimensione finanziaria degli enti territoriali nel momento attuale e che sembra ulteriormente aggravato dalla recente emergenza da Covid-19.
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Il lavoro affronta il tema della protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prendendo come discrimine di ordine temporale il decreto Salvini e si sviluppa in tre parti. In una prima parte, viene ripercorso l'itinerario legislativo, amministrativo e giurisprudenziale attraverso il quale la protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri ha assunto una propria sistemazione. In una seconda parte, vengono affrontate le modificazioni disposte su tema dal decreto Salvini e, segnatamente, la soppressione della protezione umanitaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché la contestuale previsione di sette speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. In una terza parte, vengono delineati gli effetti del decreto Salvini sulla protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri, muovendo dalla considerazione fondamentale che, laddove tali esigenze abbiano un fondamento costituzionale o internazionale, nulla può dirsi innovato in merito alle conseguenze che ne devono discendere sul piano del loro positivo riconoscimento. A tal fine, vengono tracciate quattro possibili strade per far sì che quelle esigenze, ove costituzionalmente o internazionalmente fondate, trovino la loro necessaria salvaguardia, per il tramite del permesso di soggiorno per calamità, della protezione speciale, della protezione sussidiaria e del diritto di asilo costituzionale.
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Il contributo affronta in una prospettiva di diritto costituzionale il caso Diciotti, ossia la vicenda del trattenimento di 177 naufraghi per oltre cinque giorni a bordo di una nave militare ormeggiata nel porto di Catania avvenuto nell'agosto del 2018. Da tale episodio è scaturito un procedimento penale nei confronti del Ministro dell'interno pro tempore M. Salvini, che ha visto la Camera competente pronunciarsi sull'autorizzazione a procedere, trattandosi di un reato ministeriale. Il lavoro si apre con una rapida rassegna dei fatti in cui è consistito il caso Diciotti; propone una duplice disamina della disciplina del soccorso marittimo e di quella del giudizio sui reati ministeriali; affronta, soprattutto, i principali argomenti addotti in sede parlamentare al fine di motivare il diniego dell'autorizzazione a procedere, i quali risultano per l'autore tanto più innovativi quanto meno convincenti
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Il lavoro propone una serie di riflessioni sulla funzione del diritto pubblico italiano nel momento attuale, alla luce del contributo di Vittorio Emanuele Orlando come uomo politico e come studioso, per come emerge dalle sue opere principali e minori, dai suoi discorsi parlamentari, dalle sue memorie e dai suoi diari. L'analisi di tale mole documentale consente, infatti, di mettere in evidenza la funzione fondativa, la funzione normativa e la funzione narrativa del diritto pubblico del nostro tempo, nonché i tre caratteri della politicità, della statualità e della storicità che lo caratterizzano ora come allora. La chiave di lettura a tal fine proposta consente altresì di interrogarsi in una prospettiva critica su alcuni tratti caratterizzanti della giuspubblicistica italiana, mettendone in luce meriti e limiti, e di alimentare così la ricerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale. ; The text proposes some reflections on the function of public law in the present moment, in the light of the contribution of Vittorio Emanuele Orlando as a politician and as a scholar, as it emerges from his main and minor works, his parliamentary speeches, his memoirs and his diaries. The analysis of such a volume of documentation, in fact, allows to highlight the founding function, the normative function and the narrative function of the public law of our time, as well as the three elements of politicity, statehood and historicity that still characterise it. The interpretative key proposed for this purpose also allows to question in a critical perspective some characteristic features of the Italian public law doctrine, highlighting its merits and limits, and thus to fuel the research for a mos italicus iura docendi of our national public law culture.
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È un anno di ricorrenze quello che stiamo vivendo, ma non per questo di celebrazioni. Cadono settant'anni dall'approvazione della Costituzione repubblicana, sessanta dalla sottoscrizione del Trattato di Roma, venticinque da quella del Trattato di Maastricht, dieci da quella del Trattato di Lisbona. Il plesso dei rapporti tra la democrazia e il potere economico, oggetto di questa relazione, investe ciascuno di quei documenti giuridici, considerati ora in sé, nella loro attitudine a dar corpo ad un ordinamento giuridico determinato, ed ora per sé, nelle vicendevoli e mutevoli interrelazioni che ne sono scaturite nel corso di oltre mezzo secolo di esperienza giuridica. La presente trattazione si svolgerà in tre tempi. In una prima parte, il tema della democrazia e del potere economico sarà centrato sull'ordinamento statale. All'interno di questo, si apprenderà lo sforzo incessante prodotto dalla Carta repubblicana per avvicinare i due termini della relazione, attraverso un processo dinamico di integrazione tra sfere precedentemente caratterizzate come separate e distinte (infra, § 1.1). Seguendo questa prospettiva, si affronterà un aspetto specifico della combinazione tra la democrazia e il potere economico, dato dalla previsione della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, di cui all'art. 46 Cost. Si tratta, com'è noto, di una disposizione costituzionale non solo rimasta inattuata, ma anche ritenuta ambigua, poco perspicua e perciò in qualche modo destinata all'oblio. Non è questa l'opinione che si intende qui formulare. Laddove, infatti, si riuscisse a dimostrare la perdurante, se non accresciuta, attualità di tale enunciato così poco considerato in sede legislativa, giurisprudenziale e dottrinale, ciò potrebbe valere a gettare una luce nuova, ed anche in qualche modo complessiva, sulle potenzialità rimaste ancora inesplorate della Carta repubblicana proprio nei confronti del tema qui trattato (infra, § 1.2). Sulla scorta di tali considerazioni, si passerà quindi a tratteggiare il ruolo connettivo della dimensione sociale nell'orizzonte costituzionale italiano, posta al crocevia tra la sfera politica e la sfera economica e alle quali la prima risulta in più di un luogo espressamente affiancata. Questa dimensione, declinata nel diritto costituzionale in una chiave ora soggettiva (sotto forma di diritti sociali) ed ora oggettiva (in particolare, nella disciplina costituzionale dell'economia), costituisce la risultante di una visione della società non assunta come un aliquid datum, ma investita da un progetto di trasformazione complessiva, in cui la democrazia e il potere economico vicendevolmente si compenetrano (infra, § 1.3). Proprio la considerazione della dimensione sociale, per come questa viene riguardata all'interno del diritto statale, consentirà in una seconda parte di volgere lo sguardo all'Unione europea, con riferimento, in primo luogo, all'attuale previsione dell'"economia sociale di mercato", di cui all'art. 3, § 3, co. 1, TUE. Tuttavia, tanto una disamina genealogica di tale formula, quanto la sua esplicitazione all'interno dei Trattati, quanto ancora la sua recente utilizzazione giurisprudenziale farà emergere una fondamentale alterità del concetto di sociale nel diritto sovranazionale rispetto a quello stilizzato nella trama costituzionale italiana e, dunque, un altro modo di intendere i rapporti tra la democrazia e il potere economico (infra, § 2.1). Al fine di illustrare tale assunto, si tratterà più nel dettaglio una delle c.d. quattro libertà, la libertà di circolazione dei capitali, disciplinata agli artt. 63 ss. TFUE, in quanto essa, dopo un impetuoso sviluppo normativo occorso a partire dagli anni ottanta del Novecento, si caratterizza per la sua evidente incidenza sulla sfera economica e, ad un tempo, per l'insuscettibilità di qualunque sua prospettazione in chiave sociale (infra, § 2.2). Successivamente, si passerà ad affrontare quello che si ritiene essere, a pieno titolo, il principio di struttura della dimensione economica dell'Unione europea, dato dalla separazione tra la (disciplina della) politica economica e la (disciplina della) politica monetaria. Ciò porterà a verificare l'incidenza di tale divisione tra due sfere comunque ritenute "politiche" – una delle quali, la politica monetaria, è però affidata ad un'istituzione algidamente indipendente, qual è la Banca centrale europea – sul plesso formato dalla democrazia e dal potere economico nell'ordinamento sovranazionale (infra, § 2.3). La disamina così svolta dei due ordinamenti in questione consentirà, in una terza parte, di metterne a tema le interrelazioni, anche attraverso il prisma della dottrina giuspubblicistica italiana che più ne ha studiato le inflessioni rispetto all'oggetto osservato. Si procederà, pertanto, ad incrociare la disciplina costituzionale e quella sovranazionale dell'economia; e da ciò si trarrà una certa diversità di impostazione dei due ordinamenti considerati, quanto alla relazione tra la democrazia e il potere economico (infra, § 3.1). Successivamente, si coglieranno due momenti di snodo per la riflessione giuspubblicistica italiana, a vent'anni di distanza l'uno dall'altro, da individuarsi negli anni 1991-1992 e 2011-2012. Il biennio 1991-1992 non solo centra l'istituzione dell'unione monetaria, destinata a sedimentare nel coevo Trattato di Maastricht, ma accoglie altresì un'ampia e ricca discussione tra i costituzionalisti in merito all'attualità della disciplina costituzionale dell'economia, in considerazione delle incipienti trasformazioni interordinamentali. La prospettiva assunta a quel tempo sembra intendere, con poche voci dissonanti, il processo di integrazione europea come la soluzione alla profonda crisi istituzionale, politica ed economica che colpisce l'Italia del tempo, anche a costo di mettere in ombra il dettato costituzionale in materia e, in qualche caso, di trascolorare verso suggestioni de iure condendo (infra, § 3.2). Il biennio 2011-2012 coincide anch'esso con l'acme di una nuova e profonda crisi che investe l'Italia, alla quale si risponde con un articolato strumentario di matrice internazionale, sovranazionale e costituzionale. Al contempo, tale più recente evoluzione istituzionale sembra dare l'avvio, vent'anni dopo, a un certo ripensamento critico negli studi giuspubblicistici italiani circa l'essenza e il valore dell'Unione europea nel momento attuale, vista non più solo come una soluzione, ma anche come un problema, in ragione delle sempre più profonde tensioni a cui il diritto sovranazionale sottopone lo snodo costituzionale della democrazia e del potere economico (infra, § 3.3). In conclusione, le crescenti disarmonie che scaturiscono dal piano delle relazioni interordinamentali, rispetto all'oggetto qui in esame, inducono a proporre una configurazione più stringente dei rapporti tra il diritto costituzionale e il diritto sovranazionale, attraverso la (ri)affermazione di un criterio non solo ordinante, ma anche ordinario, che assuma la Carta repubblicana quale necessario fondamento di giustificazione e, al tempo stesso, quale fisiologico e permanente elemento di valutazione delle limitazioni di sovranità consentite a beneficio di ordinamenti giuridici "altri" rispetto all'ordinamento statale.
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Le potenzialità applicative del diritto di asilo costituzionale, pur in assenza di attuazione legislativa, sono affrontate alla luce di tre osservazioni di segno critico sull'evoluzione giurisprudenziale dell'art. 10, co. 3, Cost. La prima è centrata sulla non sovrapponibilità del diritto di asilo costituzionale rispetto alle altre forme di protezione politico-umanitaria attualmente vigenti e giunge ad affermare il potere del giudice ordinario non solo di riconoscerlo direttamente e immediatamente, ma anche di disporre che il Questore rilasci un permesso di soggiorno per asilo. La seconda si concentra sulla valorizzazione del riferimento al "territorio della Repubblica" quale luogo che il titolare del diritto di asilo costituzionale deve essere messo in grado di raggiungere e giunge alla conclusione che i pubblici poteri non solo non possano ostacolare tale obiettivo, ma debbano attivarsi per agevolarlo. La terza muove dalla considerazione dell'ampia incidenza del diritto inter- e sovranazionale sulle forme di protezione politico-umanitaria oggi in vigore e perviene a considerare il diritto di asilo costituzionale quale istituto giuridico in grado di resistere ad eventuali tendenze di segno riduttivo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri che il processo di integrazione europea dovesse comportare.
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Il contributo intende affrontare uno dei temi più attuali emersi nel corso della recente crisi migratoria, dato dalla strategia dei punti di crisi. Questi ultimi si caratterizzano, al tempo stesso, per essere un'operazione, una situazione, un metodo e una struttura e per essere stati previsti dall'Unione europea al fine di differenziare gli stranieri sin dal momento del loro sbarco in Italia. I punti di crisi, tuttavia, pongono significativi problemi di ordine giuridico sia sul piano delle relazioni tra l'Italia e l'Unione europea in materia di immigrazione, sia sul tema dei diritti costituzionali degli stranieri che vi vengono convogliati. Quanto al primo profilo, i punti di crisi si inseriscono a pieno titolo nella fase attuale del processo di integrazione europea, caratterizzata, quale sua cifra distintiva, dal segno della condizionalità. Quanto alla seconda questione, l'attuale configurazione giuridica dei punti di crisi appare complessivamente insoddisfacente e, comunque, insuscettibile di comportare qualunque forma di trattenimento e di uso della forza nel rilevamento delle impronte digitali degli stranieri ivi presenti. ; The contribution aims to tackle one of the most current issues that emerged during the recent migration crisis, i.e. the hotspot strategy. Hotspots are characterized, at the same time, as an operation, a situation, a method and a structure; they have been provided for the European Union in order to differentiate foreigners from the moment of their landing in Italy. Hotspots, however, pose significant legal problems both in terms of relations between Italy and the European Union in the immigration field and in terms of the respect of constitutional rights of foreigners who are sent there. As for the first profile, hotspots are a distinguishing element of the current phase of the process of European integration, which is characterized by the mark of conditionality as a distinctive feature of the relationship between the state order and the supranational order. As for the second question, the hotspots' current legal framework appears to be generally unsatisfactory and, in any case, unable to involve any form of detention and use of force in the detection of fingerprints of foreigners present there.
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In: La comunità internazionale: rivista trimestrale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Band 68, Heft 2, S. 261-284
ISSN: 0010-5066
In: Politica del diritto, Band 40, Heft 2, S. 275-328
ISSN: 0032-3063
In: Studi di federalismi.it 26
Cover -- Occhiello -- Indice -- 01. Per uno spazio europeo dei diritti sociali -- 02. Il futuro dei diritti sociali dopo il "social summit" di Goteborg:rafforzamento o impoverimento? -- 03. Alle origini dell'interesse dell'unione europea per i diritti sociali -- 04. Ragioni e radici dell'Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione -- 05. La prospettiva spagnola sul pilastro sociale europeo -- 06. la tutela della salute nella dimensione multilivello europea -- 07. "La scuola è aperta a tutti"? Potenzialità e limiti del diritto all'istruzione tra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale -- 8. Accesso a internet tra mercato e diritti sociali nell'ordinamento europeo enazionale -- 09. Il "Reddito minimo" tra Pilastro europeo dei diritti sociali e controverse evoluzioni dell'ordinamenti italiano -- 10. Il diritto all'abitazione tra ordinamento statale ed europeo e prospettive di valorizzazione nel quadro dell'Europa sociale -- 11. La dimensione sociale della libertà di movimento -- 12. Ancora sulla dimensione europea dei diritti sociali: come superare la posizione "social-scettica", senza cadere in quella perennemente "scontenta" -- Autori -- Volumi pubblicati.