Le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Un'incursione nel nuovo diritto societario
Sottoscrivere o acquistare azioni o quote proprie o della società controllante ha trovato più interesse nella dottrina che nell'applicazione giurisprudenziale. Nondimeno, il legislatore del 2002, per quanto timoroso di troppo infastidire con reati la gestione societaria, ha rinnovato il precetto.E lo ha fatto portando in una norma (art. 2628 c.c.) le disposizioni prima distinte in due (artt. 2630, comma l, n. 2; 2630 bis c.c. v.f.). E lo ha fatto cullandosi all'idea di poter rinunciare alla tecnica del rinvio in nome dell'autonomia del diritto penale.E lo ha fatto fingendo di credere che il nuovo diritto societario non avrà di suo più nulla da dire allo statuto penale. Malintesi che cavalcano ideologie privatizzanti in un mondo d'interessi pubblicistici; costretti ad armarsi di pena per affrontare fenomeni economici difficili da intendere per lingua e per concetti, anche se di quotidiana applicazione (buy back e leveraged buy out). Malintesi ricchi di conseguenze che l'analisi del reato con puntualità sottolinea, lasciando l'immagine di delitti societari araldi nella terra di nessuno: vittime delle pruderie politiche che li hanno resi avamposti nel deserto delle norme, dove un vessillo piantato nella sabbia aspetta il suono di un corno che ne segnali la ritirata.