Why Harmonised Standards Should Be Open
In: International review of intellectual property and competition law: IIC, Band 54, Heft 8, S. 1173-1178
ISSN: 2195-0237
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In: International review of intellectual property and competition law: IIC, Band 54, Heft 8, S. 1173-1178
ISSN: 2195-0237
In: Computer Law and Security Review, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105412
SSRN
Working paper
In: CRIDES Working Paper Series 3/2020
SSRN
Working paper
In: Journal of Open Access to Law, 2019
SSRN
Il presente contributo intende offrire al lettore i primi risultati dell'indagine giuridica condotta nell'ambito del progetto dell'Ateneo di Trento "Drones for Finding Avalanche-Buried" (D-FAB). Il progetto, che ha visto la partecipazione di un team interdisciplinare coordinato dal Prof. Paolo Bosetti del Dipartimento di Ingegneria Industriale, si propone l'obiettivo innovativo di costruire un esacottero, con MTOM compreso tra i 2 e i 25 Kg, con un sistema per la navigazione autonoma, che possa affiancarsi alle operazioni di soccorso in caso di valanga: il drone, infatti, sarebbe dotato di un ricevitore ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga) che, unito a sistemi per la mappatura, localizzazione e navigazione, sarebbe in grado di restringere il perimetro della ricerca ed individuare il segnale proveniente dall'apparecchio della vittima, così agevolando l'intervento delle squadre di soccorso e delle unità cinofile. La tecnologia risulterebbe, dunque, di supporto in un contesto particolarmente complesso, nel quale il tempo costituisce un fattore cruciale: la probabilità di estrarre vivo un soggetto travolto da una valanga crolla vertiginosamente dal 92% dei primi 15 minuti fino ad arrivare al 30% trascorsi 35 minuti dall'evento. Dal punto di vista giuridico, l'impiego di un drone per la ricerca e il soccorso in aree valanghive pone una serie di questioni con riferimento ai profili della responsabilità di civile e tutela della privacy, che si vengono a delineare sullo sfondo di un framework normativo, quale quello della regolamentazione dei droni, profondamente dinamico sia a livello internazionale che italiano . Come in molti altri settori tecnologici, infatti, il fenomeno dei droni s'inserisce all'interno di un contesto giuridico che appare inevitabilmente "obsoleto" e che il policy maker fatica ad aggiornare in maniera puntuale. Con l'introduzione di tale nuovo artefatto tecnologico si viene a determinare una situazione ben nota agli studiosi del Law and Technology : per un verso, si cercano di adattare le norme giuridiche esistenti alla nuova tecnologia ove compatibili, per altro, si impone al giurista la necessità di ripensare determinate categorie o meccanismi di protezione a fronte delle nuove esigenze di tutela emergenti. Il tutto è complicato dall'estrema dinamicità del settore che imporrebbe, di contro, la tempestività dell'intervento del regolatore e del legislatore: la mancanza di un contesto giuridico di riferimento omogeneo non solo rischia di essere una pietra d'inciampo per lo sviluppo del settore, ma soprattutto può compromettere la protezione degli interessi fondamentali dei cittadini a fronte di un fenomeno dilagante e sostanzialmente poco regolamentato. Il contributo si divide in due parti: nella prima si procede all'inquadramento della fattispecie di progetto nel contesto delle regole dell'aria, soffermandosi in particolare sui profili di responsabilità anche con riferimento alla protezione dei dati personali. Nella seconda parte, invece, ipotizzando che nel medio-lungo periodo uno strumento come il drone per la ricerca dei travolti in valanga possa diventare un servizio operativo, ci si interroga sull'opportunità di varare apposite misure legislative che possano aumentare il livello di sicurezza dei fruitori della montagna.
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Il presente contributo intende offrire al lettore i primi risultati dell'indagine giuridica condotta nell'ambito del progetto dell'Ateneo di Trento "Drones for Finding Avalanche-Buried" (D-FAB). Il progetto, che ha visto la partecipazione di un team interdisciplinare coordinato dal Prof. Paolo Bosetti del Dipartimento di Ingegneria Industriale, si propone l'obiettivo innovativo di costruire un esacottero, con MTOM compreso tra i 2 e i 25 Kg, con un sistema per la navigazione autonoma, che possa affiancarsi alle operazioni di soccorso in caso di valanga: il drone, infatti, sarebbe dotato di un ricevitore ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga) che, unito a sistemi per la mappatura, localizzazione e navigazione, sarebbe in grado di restringere il perimetro della ricerca ed individuare il segnale proveniente dall'apparecchio della vittima, così agevolando l'intervento delle squadre di soccorso e delle unità cinofile. La tecnologia risulterebbe, dunque, di supporto in un contesto particolarmente complesso, nel quale il tempo costituisce un fattore cruciale: la probabilità di estrarre vivo un soggetto travolto da una valanga crolla vertiginosamente dal 92% dei primi 15 minuti fino ad arrivare al 30% trascorsi 35 minuti dall'evento. Dal punto di vista giuridico, l'impiego di un drone per la ricerca e il soccorso in aree valanghive pone una serie di questioni con riferimento ai profili della responsabilità di civile e tutela della privacy, che si vengono a delineare sullo sfondo di un framework normativo, quale quello della regolamentazione dei droni, profondamente dinamico sia a livello internazionale che italiano . Come in molti altri settori tecnologici, infatti, il fenomeno dei droni s'inserisce all'interno di un contesto giuridico che appare inevitabilmente "obsoleto" e che il policy maker fatica ad aggiornare in maniera puntuale. Con l'introduzione di tale nuovo artefatto tecnologico si viene a determinare una situazione ben nota agli studiosi del Law and Technology : per un verso, si cercano di adattare le norme giuridiche esistenti alla nuova tecnologia ove compatibili, per altro, si impone al giurista la necessità di ripensare determinate categorie o meccanismi di protezione a fronte delle nuove esigenze di tutela emergenti. Il tutto è complicato dall'estrema dinamicità del settore che imporrebbe, di contro, la tempestività dell'intervento del regolatore e del legislatore: la mancanza di un contesto giuridico di riferimento omogeneo non solo rischia di essere una pietra d'inciampo per lo sviluppo del settore, ma soprattutto può compromettere la protezione degli interessi fondamentali dei cittadini a fronte di un fenomeno dilagante e sostanzialmente poco regolamentato. Il contributo si divide in due parti: nella prima si procede all'inquadramento della fattispecie di progetto nel contesto delle regole dell'aria, soffermandosi in particolare sui profili di responsabilità anche con riferimento alla protezione dei dati personali. Nella seconda parte, invece, ipotizzando che nel medio-lungo periodo uno strumento come il drone per la ricerca dei travolti in valanga possa diventare un servizio operativo, ci si interroga sull'opportunità di varare apposite misure legislative che possano aumentare il livello di sicurezza dei fruitori della montagna.
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La doppia elica del DNA racchiude al suo interno la chiave di accesso per la comprensione di malattie ritenute fino ad oggi incurabili. Le sue componenti rappresentano, infatti, una straordinaria fonte di informazioni rilevante dal punto di vista scientifico e di riflesso anche economico. Eppure, le speranze della scienza e delle medicina personalizzata non sono unicamente riposte nel cosiddetto codice della vita. I progressi della ricerca biomedica, raggiunti negli ultimi anni, sono riconducibili sia agli sviluppi della biologia molecolare, che ha permesso l'analisi massiccia dei dati genetici, sia alla possibilità di disporre di una massa critica di campioni biologici, raccolti, annotati e conservati secondo standard di elevata qualità. Da qui, la necessità di creare strumenti di lavoro e strutture come le biobanche, capaci di collezionare in maniera sistematica, organizzata e professionale materiale biologico di origine umana. Il termine biobanca conosce diverse declinazioni all'interno del panorama scientifico, potendosi esse distinguere a seconda del tipo di materiale che conservano e dello scopo per cui sono state istituite. Di fronte a questo composito scenario, la disciplina giuridica delle biobanche di ricerca appare altrettanto articolata. Manca ancora una definizione condivisa di biobanca e nel silenzio del legislatore prolificano le guidelines ed altri strumenti non vincolanti. Il ruolo dell'interprete, in un simile frangente, è pertanto quello di ricomporre le tessere di questo variegato mosaico, applicando alla disciplina giuridica della biobanca quella regolamentazione, contenuta in altri atti, che può interessarla sotto alcuni profili. Dall'analisi del panorama normativo internazionale, europeo ed italiano emerge forte l'esigenza di creare tassonomie comuni e di predisporre un quadro omogeneo capace di rispondere alle sfide etiche e giuridiche più pressanti sollevate dalle biobanche. Occorre, altresì, guardare con attenzione ai recenti scenari che la regionalizzazione del diritto delle biobanche ...
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1.Introduction - 2. Biobanks. Defining the framework – 3. Searching for the legal sources – 4. The international scene – 4.1. The UNESCO Declarations – 4.2. The Recommendation of the Council of Europe - 4.3. - Soft law instruments - 5. European legislation - 6. So close, so far: a look to the Spanish legislation – 7. The Italian national regulatory framework – 7.1. The Italian Data Protection Authority authorization – 7.2. Recent trends: the "regionalization" of biobanks' law in Italy – 8. Concluding remarks
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1.Introduction - 2. Biobanks. Defining the framework – 3. Searching for the legal sources – 4. The international scene – 4.1. The UNESCO Declarations – 4.2. The Recommendation of the Council of Europe - 4.3. - Soft law instruments - 5. European legislation - 6. So close, so far: a look to the Spanish legislation – 7. The Italian national regulatory framework – 7.1. The Italian Data Protection Authority authorization – 7.2. Recent trends: the "regionalization" of biobanks' law in Italy – 8. Concluding remarks
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In: IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, Band 50, Heft 6, S. 649-684
ISSN: 2195-0237
The information paradigm is a core theoretical framework underlying both consumer and data protection legislation. It postulates that providing some key information about a transaction or a data processing protects the rights and interests of the weak party.However, very few users pay attention to the information that is given to them online. In the paper, we argue that there are alternative ways to raise consumers' awareness. An interdisciplinary effort that combines behavioural insights and best practices from information design could address the alleged failure of the information paradigm. To this end, the contribution presents the "Be.aware" app, a legal design solution developed within a research project on the sharing economy in Brussels.
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The information paradigm is a core theoretical framework underlying both consumer and data protection legislation. It postulates that providing some key information about a transaction or a data processing protects the rights and interests of the weak party.However, very few users pay attention to the information that is given to them online. In the paper, we argue that there are alternative ways to raise consumers' awareness. An interdisciplinary effort that combines behavioural insights and best practices from information design could address the alleged failure of the information paradigm. To this end, the contribution presents the "Be.aware" app, a legal design solution developed within a research project on the sharing economy in Brussels.
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The paper focuses on the current legal barriers to text and data mining (TDM) in the context of smart disclosure systems (SDSs) whose aim is to provide consumers with improved access to the data needed to make informed decisions. The use of intellectual property rights and contracts, combined with technological protection measures, can hinder TDM and the deployment of SDSs. Further, those legal constraints can negatively impact artificial intelligence innovation that requires improved access to data. There are thus various arguments for enhanced "machine legibility". However, the TDM exception included in the draft Copyright in the DSM Directive and the various amendments proposed by the European Parliament or the Council do not appear to clear the way for enhanced "machine legibility". In relation to SDSs, we also argue that the principle of transparency, embedded in consumer and data protection laws, can serve as a last line of defence against prohibition of TDM.
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