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In: Storia 319
In: Biblioteca del Cinquecento / Europa delle corti, Centro studi sulle società di anticoregime 98
In: Biblioteca del Cinquecento 62
In: L' educazione sentimentale: rivista semestrale, Heft 39, S. 64-67
ISSN: 2037-7649
: L'articolo ripercorre alcuni passaggi del lavoro di Luigi Pagliarani "Metem-psicotico il gruppo?" e mette in rilievo come possano essere utili nel lavoro di conduzione dei gruppi, portando come esempio un caso specifico in un'agenzia di comunicazione. L'importanza di riconoscere le capacità in chi si aiuta, in chi è in stato di bisogno, le buone ragioni dei resistenti e la contiguità tra gruppo di lavoro e gruppo in assetto di base e il potenziale trasformativo di tale contiguità sono i tre aspetti ritenuti più significativi nella pratica della conduzio-ne/facilitazione dei gruppi.
In: Contemporary European history, Band 32, Heft 3, S. 385-400
ISSN: 1469-2171
It is a little-known fact that the Italian Communist Party invested vast financial resources in the establishment of a network of local television stations. By 1980, there were as many as twenty of these stations. This article examines how the PCI's 'free television' experiment developed within the context of private broadcasting in Italy, and why it was eventually abandoned. A discussion of some of the programmes produced by communist television stations, complemented by interviews with some of the experiment's protagonists, will frame the experience of communist broadcasting within the PCI's history and television policy.
Cette étude porte sur l'évolution diachronique de l'aménagement et de la politique linguistique des Jeux Olympiques modernes, afin de comprendre comment ils ont évolué en relation avec le contexte international qui entoure la manifestation et notamment l'affirmation de l'interprète professionnel. La réalité du Mouvement Olympique est décrite dans le premier chapitre, afin de comprendre comment les Jeux Olympiques modernes ont vu le jour et quelles sont leurs valeurs fondatrices. Ensuite, le deuxième chapitre vise à définir la politique linguistique du Comité International Olympique (CIO), à travers une analyse à la fois des langues officielles et des langues de travail utilisées par le CIO dans l'exercice de ses fonctions. Après avoir défini la réalité du Comité, l'aménagement et la politique linguistique des Jeux Olympiques sont illustrés. En particulier, le troisième chapitre est consacré à la naissance de l'assistance linguistique et à une analyse des services offerts dans le cadre de la manifestation pendant le XX siècle. Enfin, le quatrième chapitre présente la réalité linguistique des Jeux Olympiques actuels, avec une attention toute particulière à la protection du bilinguisme institutionnel et aux types de soutien linguistique offerts par l'ensemble des traducteurs, interprètes professionnels et bénévoles du département linguistique.
BASE
In: European history quarterly, Band 50, Heft 3, S. 550-552
ISSN: 1461-7110
In: Journal of contemporary history, Band 49, Heft 4, S. 815-836
ISSN: 1461-7250
Traditionally, historians described the Italian Communist Party (PCI) as primarily a national party whose strategies had always been largely, if not exclusively, determined by the Italian socio-political environment. Scholars tended to emphasize the merits of the PCI in the construction of Italian democracy and its abiding commitment to the defence of the republican government throughout the postwar period. This view was seriously challenged after the fall of communist regimes in Eastern Europe and the dissolution of the PCI (January 1991), when a strand of 'revisionist' literature questioned the PCI's national character and its democratic credentials. At the same time, the polemical use of these new interpretations in the political arena, along with a new range of historical evidence from the Soviet archives, contributed to turn the debate about the role of the PCI in Italian democracy into a never-ending diatribe. This article is aimed at chronicling the politicization of PCI history and discussing how this affected historiography, in a period characterized, more than ever before, by the political and public use of history.
Riguardo alla configurabilità di una responsabilità per esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497, comma 1, c.c.) in capo alla persona fisica, con il presente paper si cerca di offrire qualche spunto di riflessione nell'intento di superare le ambiguità e le incongruenze della disciplina codicistica, onde garantire la massima tutela ad alcuni dei soggetti più "deboli" all'interno dei gruppi di società: i soci e i creditori "esterni" della holding, "estranei", tuttavia, anche alla disciplina di legge, che si preoccupa di considerare soltanto la posizione dei soci e creditori "esterni" dell'eterodiretta. In quest'ottica, oltre a valorizzare un significato di tipo etimologico del termine "ente" (ossia "ciò che è", comprensivo dunque sia della persona giuridica che della persona fisica), si svolgono alcune considerazioni di carattere sistematico, evidenziando come l'art. 2497, comma 1, c.c., si distingua, in sostanza, per essere l'unica disposizione di legge capace di dare adito a contrasti sulla configurabilità di una holding persona fisica, sebbene la ratio di tutto l'impianto normativo concernente i gruppi societari sia, a ben vedere, la medesima: evitare che il perseguimento di certe politiche "di gruppo" venga pagato soltanto dagli anelli deboli della catena. Sulla base, poi, della considerazione che la direzione e coordinamento è un'attività intercorrente tra le persone fisiche "interne" al controllo delle società del gruppo, se ne evidenziano le affinità con l'istituto dell'amministrazione di fatto, sia sulla base dell'impostazione di parte della giurisprudenza - di legittimità e di merito – sia sulla scorta di un'analisi comparatistica, attraverso la quale si è potuto notare che le persone fisiche che esercitano l'eterodirezione (cd. "holders") sono fortemente responsabilizzate tanto negli ordinamenti che non prevedono una specifica disciplina di legge in tema di gruppi societari (ove la responsabilità dei soggetti capogruppo è attribuita ricorrendo alla figura dell'amministratore di fatto) quanto in quelli che la prevedono (come ad esempio in Germania). Si condivide dunque l'impostazione della recente giurisprudenza di merito che ha affermato la responsabilità ex art. 2497, comma 1, c.c. della persona fisica holder a prescindere dalla circostanza che tale soggetto rivesta o meno la qualifica di imprenditore commerciale. E ciò in via del tutto corretta, giacché è opportuno distinguere il piano della fallibilità da quello della responsabilità, non essendo plausibile che la mancata qualificazione "esterno", giacché le altre forme di tutela apprestate dal nostro ordinamento non si rivelano altrettanto soddisfacenti: né (a) l'affermazione di una responsabilità solidale degli holders ex art. 2497, comma 2, c.c. con la capogruppo, poiché significa imputare la responsabilità ex art. 2497, comma 1, c.c. in capo a quest'ultima anche nel caso in cui l'eterodirezione non sia svolta nel suo interesse; né (b) un'azione di diritto comune basata sull'art. 2043 c.c. poiché, prevedendo il nostro ordinamento una disciplina specifica in tema di gruppi societari, non sembra in particolare condivisibile, sul presupposto che l'attività di direzione e coordinamento sia imputabile anche a una persona fisica, concludere che tale attività, una volta accertata, non determini la correlativa responsabilità, ma una più generica responsabilità da fatto illecito di diritto comune ex art. 2043 c.c.; né, infine, (c) una tutela ex post, cioè un'azione di risarcimento del danno contro le persone fisiche "interne" che abbiano esercitato la direzione unitaria predatoria (ai sensi degli artt. 2393-bis, 2476 o 2395 c.c.), dopo che la capogruppo abbia subìto la condanna ex art. 2497, comma 1, c.c., giacché tali azioni – peraltro "strutturalmente" inadeguate – non solo non sono in grado di evitare ex ante al socio "esterno" della holding un pregiudizio al valore della partecipazione conseguente alla condanna della holding, ma addirittura si rivelano capaci di aggravarlo: infatti, l'esperimento di una delle suddette azioni dopo che la capogruppo è già stata "messa alla gogna" dal giudizio ex art. 2497, commi 1 e 2, c.c., contribuirà a dare alla stessa il colpo di grazia, portando la sfiducia del mercato a un livello non facilmente recuperabile. Inoltre, proprio perché tali azioni sono proponibili solo dopo l'esperimento vittorioso dell'azione giudiziale di responsabilità avverso la capogruppo ex art. 2497, comma 1, c.c., non si può non osservare che una tesi che negasse l'imputabilità della responsabilità da direzione unitaria predatoria in capo all'holder si rivelerebbe non molto rispondente al principio costituzionale di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). A conclusione del lavoro, si affaccia qualche breve considerazione di carattere processuale, poiché l'ammissione – nelle ipotesi considerate – di una responsabilità esclusiva del soggetto "interno" alla holding in luogo della stessa porta conseguentemente a domandarsi se la capogruppo, chiamata in giudizio ex art. 2497, comma 1, c.c., abbia la possibilità di sottrarsi alla responsabilità da direzione unitaria attraverso la chiamata in causa (ex art. 106 c.p.c.) dei soggetti ad essa "interni" e la richiesta (ex art. 108 c.p.c.) della propria estromissione dal giudizio.
BASE
Con riguardo al sistema delle S.r.l., in cui la legge ha ora più che mai dimostrato di privilegiare il ruolo e l'importanza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale in sé considerato, si esaminano in particolare le nuove norme che, a fronte della vanificazione del capitale (ma non dell'intera struttura che su tale istituto si basa), impongono un obbligo di accantonamento "rafforzato" di una quota degli utili netti annuali (art. 2463, c. 5, c.c.) al fine di assicurare la formazione accelerata di un patrimonio netto minimo. Si osserva, quindi, come la legge, nel congegnare la "nuova" (rectius, rinnovata) S.r.l. "a patrimonio netto progressivo", abbia inteso (non legittimare, bensì) perseverare nell'intento di reprimere fenomeni che, allora, si potrebbero definire, più che di sottocapitalizzazione (nominale), di sottopatrimonializzazione della società. Per ragioni di coerenza sistematica, si esprime inoltre l'opportunità di applicare l'obbligo di accantonamento maggiorato anche alla S.r.l.s., onde evitare che la lacunosa disciplina in materia possa tradursi (qui sì) in una legittimazione della sottocapitalizzazione nominale della S.r.l.s. Con il supporto del dato comparatistico, si esprime, tuttavia, una qualche perplessità sul fatto che tali norme, così come concepite dal nostro legislatore, possano rappresentare un meccanismo in grado di perseguire efficacemente l'equilibrio economicofinanziario dell'impresa, tenuto conto che, allo stato dell'arte, l'unica tutela aggiuntiva per i creditori è rappresentata (oltre che dalle capital maintenance rules e dalla postergazione ex art. 2467 c.c.) dallo strumento della (cor)responsabilità "da pilotage" della gestione societaria posto a carico del socio (art. 2476, c. 7, c.c.). Ci si pone quindi l'interrogativo se, in linea con le scelte operate in molti casi negli ordinamenti d'oltralpe, non sarebbe opportuno corroborare il sistema delle "nuove" S.r.l. con la previsione, a carico dei soci, di uno specifico regime di responsabilità risarcitoria nei confronti dei creditori in caso di sottopatrimonializzazione (e poi insolvenza) della società, adesso che la limitazione della responsabilità patrimoniale è accordata (anche) a costo "zero".
BASE
In: Quaderni del Circolo Rosselli: QCR : pubblicazione trimestrale, Band 31, Heft 110, S. 77-82
ISSN: 1123-9700
In: Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift: ASMZ, Band 171, Heft 3, S. 16-17
ISSN: 0002-5925
In: Il politico: rivista italiana di scienze politiche ; rivista quardrimestrale, Band 68, Heft 1, S. 161-170
ISSN: 0032-325X
In this essay the author chooses to develop the stimulating & intricate theme of liberal socialism from the perspective of cultural-political reviews. After a short reference to the forerunners, like John Stuart Mill & Leonard Hobhouse, the author illustrates the rebirth of a meeting proposal between liberalism & socialism in the middle of the twenties of the last century. With regard to this, beside Carlo Rosselli's notes, the contributions of Arturo Labriola & Guido De Ruggiero come out respectively in "Critica Sociale" & "La Rivoluzione Liberale." The author underlines the newness of these attitudes starting from Labriola's theories. Labriola thinks that the right time has come for the socialism to deliver its teaching from what he calls the "asiatic heritage," which exerted its influence on socialist doctrine by a choking & centralizing collectivism conditioning the individual to coercive institutions as "clan," "caste," "State," &, after 1917, the "one party system." The Italian scholar opposes to this heritage, belonging to the Eastern culture & society, the Western political tradition based on man's rights & freedom. Guido De Ruggiero's contribution -- though almost unknown to scholars -- originates from British political situation & develops in a meaning of liberty that trespasses on territory of equality creating the fundamental concept of his proposal: the "equality of opportunity." However the "equality of opportunity," needs a particular version of liberalism & socialism because it can be carried out only if liberalism is open to social action, a "new liberalism" as De Ruggiero calls it. By this way socialism cannot be Marxist & collectivist, because of freedom requirements. 20 References. Adapted from the source document.
In: Il politico: rivista italiana di scienze politiche ; rivista quardrimestrale, Band 68, Heft 1, S. 161-170
ISSN: 0032-325X