Crisi economica ed evoluzione delle forme di governo: un'analisi comparata
In: Monografie 11
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In: Monografie 11
In: Studi di diritto pubblico europeo
In the judgment here under discussion, the Court of Justice of the European Unionuses the principle of proportionality in examining the Public Sector Purchase Programme (PSPP), now partly akin to the Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). The grounds of the judgment show a partially different implementation of the proportionality test from that developed by German legal dogmatics, as subsequently highlighted by the BVerfG in its decision of 5 May 2020. In particular, the CJEU took into account the exceptional context in which the PSPP was adopted, such as the sovereign debt crisis that exploded in Europe during the period 2010-2012, so that the Public Securities Purchase Programme could also be defined as an emergency monetary policy instrument. ; Nella sentenza in commento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ricorre al principio di proporzionalità nell'esaminare il Public Sector Purchase Programme (PSPP), oggi parzialmente affine al Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Le motivazioni della pronuncia evidenziano un'applicazione del test di proporzionalità in parte differente rispetto a quanto elaborato dalla dogmatica tedesca, come evidenziato successivamente dalla Corte di Karlsruhe nella sua decisione del 5 maggio 2020. In particolare, la Corte di Lussemburgo ha valutato il contesto eccezionale in cui è stato adottato il PSPP, cioè la crisi dei debiti sovrani esplosa in Europa nel triennio 2010-2012, così che tale Programma di acquisto di titoli pubblici potrebbe anche definirsi uno strumento emergenziale di politica monetaria.
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Il contributo esamina la sentenza della Corte EDU, Oliari e altri c. Italia, del 21 luglio 2015, in cui il nostro Paese è stato condannato dal momento che non ha ancora previsto alcuna disciplina legislativa a tutela delle coppie omosessuali. Tale pronuncia di condanna è rilevante poiché la Corte di Strasburgo non manca di evidenziare come le supreme autorità giudiziarie italiane – tra cui la Corte costituzionale e la Corte di cassazione – abbiano in più occasioni evidenziata la necessità dell'intervento legislativo; ciò nonostante il Parlamento italiano è rimasto, al momento, sordo rispetto a questi appelli. A giudizio della Corte EDU si produce con tale inerzia un duplice effetto negativo, cioè di indebolire il ruolo del potere giudiziario e di lasciare le persone interessate in una situazione di incertezza giuridica. Nella pronuncia in commento viene richiamato, altresì, il precedente e noto caso Schalk e Kopf c. Austria (2010), che ha offerto l'occasione per un ulteriore momento di riflessione sul matrimonio same-sex, anche in ragione della recentissima decisione del Consiglio di Stato (26 ottobre 2015), in cui è stato affrontato il tema della trascrizione nei registri dello stato civile deimatrimoni celebrati all'estero tra persone del medesimo sesso.
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In: Quaderni di bioetica nuova serie, 7