Il contributo analizza l'ordinanza n. 2515 del 2016 con cui il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 2, decreto legislativo. n. 62/2006 in relazione all'art. 76 Cost., con riferimento al nuovo sistema di elezione e composizione del Consiglio di presidenza per la giustizia amministrativa. Più precisamente, la questione riguarda l'introduzione di elezioni suppletive per la sostituzione di membri decaduti attraverso una delega al coordinamento contenuta nella legge n. 150/2005, ma in assenza di principi e criteri direttivi sul punto. Il lavoro esamina criticamente gli argomenti usati dal Consiglio di Stato rilevando alcune incongruenze teoriche di fondo; il lavoro si concentra anche sulla latitudine dei limiti costituzionali alla legislazione delegata e sul grado di discrezione riservato al governo nell'esercizio dei poteri legislativi alla luce della prassi contemporanea.
Il saggio esamina alcuni aspetti critici del decreto n.149/2013 sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, sia sotto il profilo del metodo con il quale si è intervenuti in detta materia, sia con riferimento al merito di alcune delle scelte operate nel decreto-legge in parola. Nella prima parte si analizza, dunque, il D.L. n. 149 del 2013 (e il relativo procedimento di conversione, ancora in itinere) in rapporto all'attuale prassi in materia di decretazione d'urgenza; nella seconda si esamina la disciplina dei requisiti per l'ammissione dei soggetti politici alla ripartizione del gettito derivante dal c.d. 'due per mille'. Nell'ultima parte del saggio ci si interroga sulla legittimità costituzionale, sotto i distinti profili del metodo e del merito, del decreto in parola (e della prassi che esso incarna), sostenendosi che tale fonte rappresenta ormai uno strumento in mano al Governo per l'orientamento e il controllo delle dinamiche parlamentari.
La sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 rappresenta una formidabile occasione per fare il punto sull'evoluzione di diversi filoni giurisprudenziali che in essa convergono ed interagiscono in modo reciproco. Molteplici sono, ad esempio, gli spunti di riflessione che si possono trarre dalla sentenza in parola in ordine al filone (forse più controverso tra quelli toccati) riguardante il sindacato sui presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza; è, inoltre, interessante analizzare l'evoluzione giurisprudenziale della Corte inerente il tema del rispetto del riparto delle competenze legislative regionali da parte del legislatore statale; ed, infine, sempre nella stessa decisione sembra riaffacciarsi il tema dei vizi formali della legge, non solo con riguardo alla peculiare fattispecie della legge di conversione di un decreto legge, ma anche in relazione al ruolo ricoperto nella presente vicenda dai regolamenti parlamentari (e dalla Presidenza della Repubblica).
L'obiettivo del presente contributo è individuare e valutare le principali ricadute applicative del d.lgs. n.175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n.100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII). Le peculiarità di quest'ultimo settore, alimentate anche da eventi referendari e da una giurisprudenza problematica della Corte costituzionale, rivelano e misurano l'effettiva portata 'ordinamentale' del nuovo testo unico sulle società partecipate, nonché le scelte di politica del diritto che, in linea con i principi generali di derivazione eurounitaria, si stanno consolidando in tema di servizi pubblici. Ricostruita la fitta trama normativa e giurisprudenziale che regola il settore idrico, il contributo si concentra sull'applicabilità ad esso di alcuni dei principi contenuti nel d.lgs. n. 175/2016 e nel d.lgs. n. 50/2016, evidenziando alcuni punti di attrito tra le discipline in esame, specie con riferimento all'esatta configurazione del modello di gestione in house.
Quello dei servizi pubblici locali è uno dei settori maggiormente influenzati dalla nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica; il testo unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 100/2017) regola, infatti, le forme societarie mediante le quali alla pubblica amministrazione è consentita, stante l'attuale quadro normativo (sul quale v. infra § 2), l'organizzazione e la gestione di servizi di interesse economico generale. Al riguardo, merita subito rilevare come il mancato esercizio dell'altra delega prevista dalla l. n. 124/2015, avente ad oggetto 'il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale', 3federalismi.it-ISSN 1826-3534 |n. 10/2018rappresenti certamente un'occasione persa rispetto alla pressante esigenza di riordinare e razionalizzare un tessuto normativo estremamente frammentario: una disciplina organica, coordinata con quella in commento (e con il D.lgs n. 50/2016), avrebbe infatti sgombrato il campo da ricorrenti incertezze applicative, fornendo all'interprete un quadro più nitido dell'intera materia.Quest'ultima, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., sconta invece una irriducibile asimmetria fra le compiute previsioni attinenti ai soggetti affidatari di servizi pubblici (il 'chi'), e quelle disorganiche e lacunose, relative alle modalità di affidamento,all'organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (il 'come'). Tanto premesso, è pur vero che nel settore de quoè rilevabile un rapporto di vicendevole influenza tra i due piani –soggettivo e oggettivo –e così le previsioni riguardantila natura e le caratteristiche di una determinata tipologia di soggetti affidatari di servizio pubblico ben possono riflettersi sulle quelle regolanti le modalità di organizzazione e gestione, contribuendo a dare al servizio stesso una diversa fisionomia.Prendendo le mosse da siffatto rapporto, il presente lavoro ha per oggetto l'individuazione e la valutazione delle principali ricadute applicative del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII)2. Come è noto, il servizio idrico integrato (SII) è ancora definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Il contributo esamina l'ulteriore metamorfosi dell'istituto del decreto-legge nell'ambito del nostro sistema delle fonti con l'avvento del Governo presieduto dal prof. Mario Monti . Una parabola evolutiva che, nel primo semestre del 2012, si è snodata tra le opposte spinte di due distinti "poli istituzionali": da un lato quello degli organi contitolari dell'indirizzo politico, il Governo ed il Parlamento, mentre dall'altro quello costituito dagli organi preposti alla garanzia della legalità costituzionale, vale a dire la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale. Il saggio analizza quei decreti-legge del Governo Monti che hanno toccato in modo decisamente penetrante ampi settori dell'ordinamento giuridico, precedentemente gestiti dal solo legislatore, utilizzando delle tecniche normative quanto meno "inedite".