La disciplina dell'assistenza finanziaria nelle società di capitali ; Financial assistance to private companies
Il d.Lgs 4 agosto 2008 n. 142, pubblicato nella G.U. n. 216 del 15 settembre 2008 ed entrato in vigore, a seguito dell'ordinaria VacatioLegis, in data 30 novembre 2008, ha modificato in maniera profonda e significativa tutto il quadro normativo in materia di conferimenti di beni in natura o crediti nelle società per azioni, sia in fase di costituzione che in fase di aumento di capitale, ed inoltre ha ridisegnato la disciplina dell'assistenza finanziaria all'uopo disciplinata dall'art. 2358 c.c. La novella legislativa per la prima volta, consente alle società italiane di accordare prestiti o fornire garanzie per la sottoscrizione o l'acquisto delle proprie azioni da parte di un terzo o da parte degli stessi soci, purché vengano rispettate alcune condizioni e sia eseguita una speciale procedura (ispirata al modello anglosassone del c.d. "Whitewash"). Radicali, per non dire innovative sono state le novità introdotte in materia di assistenza finanziaria, oggetto della presente ricerca, infatti per effetto dell'entrata in vigore del nuovo art. 2358 c.c. in materia di s.p.a. (e parimenti con le modifiche dell'art. 2474 per le s.r.l.) non esiste più nel nostro Ordinamento giuridico un divieto di financialassistance, bensì una regolamentazione articolata, sia da un punto di vista sostanziale che procedimentale, delle operazioni descritte in tale norma. La direttiva comunitaria ridisegnando la disciplina in materia di assistenza finanziaria ha quindi previsto in luogo del divieto assoluto la facoltà per i singoli stati membri di autorizzare le società per azioni a concedere un'assistenza finanziaria per l'acquisizione di proprie azioni da parte di un terzo nei limiti (ed al ricorrere di determinati presupposti) delle riserve distribuibili, in modo da rafforzarne la flessibilità con riguardo ai cambiamenti nella struttura proprietaria. Infatti, il finanziamento reca un preciso scopo(predeterminato in sede di delibera), in cui le azioni possono essere acquistate, e dunque finanziate, solo per un importo corrispondente al loro valore equo di mercato mentre, nel caso in cui le azioni siano acquistate dalla società che le detiene, il valore del finanziamento si determina secondo i principi previsti per il recesso. L'assistenza finanziaria in materia di acquisto di azioni proprie non deve essere necessariamente prevista dallo statuto. La stessa deve essere tuttavia autorizzata, in ogni caso, dall'assemblea straordinaria (Cfr. art. 2358, 2° comma). A tal proposito è opportuno precisare, che la competenza assembleare non va letta ed interpretata nel senso che si tratti di una materia gestionale attribuita all'assemblea, né può essere spiegata con il fatto che (anche) l'assistenza finanziaria si risolva nell'impiego di utili distribuibili e di riserve disponibili. L'assistenza finanziaria pertantodeve risultare funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale, ma la stessa deve essere, altresì, giustificata da uno specifico, dichiarato interesse della società. In altre parole, la prescrizione legislativa va interpretata, nel senso che, a differenza degli altri prestiti ai soci, se l'interesse sociale non è espresso nella relazione o se si rivela insussistente, la delibera di autorizzazione risulta viziata e può essere impugnata. ; Financial assistance in law refers to assistance given by a company for the purchase of its own shares or the shares of its holding companies. The Italian Legislative Decree (d.Lgsn. 142, august6th, 2008) implementing the European Directive 2006/68/CE, has modified some articles of Italian code (Artt.2358 and 2474 c.c.), in wich was prohibited or restricted the financial assistance. In many jurisdictions such assistance is prohibited or restricted by law. For example all European member states are required to restrict financial assistance by public companies up to the limit of the company's distributable reserves, although some members go further, for example, Belgium, Bulgaria, France, and The Netherlands restrict financial assistance by all companies. Where such assistance is given in breach of applicable law it will render the relevant transaction void and may constitute a criminal offence. The assistance can be of a variety of different types. The most common type of assistance is a financial guaranteed for a loan and/or third party security to allow a borrower to borrow money to buy shares which is routinely given (to the extent legally possible) after a leveraged buyout in support of the new owner's acquisition debt. It would also normally include a gift or loan from the company or any other act which reduces the net assets of the company to a material extent where this is done for the purpose of the acquisition of shares in itself or its parent. The rationale for such laws is purely economic; it is based upon the premise that if a company supports the purchase of its own shares, it causes a de facto diminution in the company's value. Concerns have also been expressed that such financial assistance artificially inflates a share's price above its market level. Although the authorities are unclear, it seems that financial assistance may also have been a crime under the English common law prior to its codification by statute. If that is correct, then laws against financial assistance may be much more prevalent than is normally assumed, and would also apply in many of the English speaking Commonwealth Countries. Laws against financial assistance are sometimes controversial because of the difficulties they can cause in the context of a leveraged buyout, and some jurisdictions which have enacted them have later repealed them. Some jurisdictions provide for so-called "whitewash" procedures, whereby the shareholders can authorise transactions that would otherwise be void for financial assistance. Most jurisdictions which prohibit financial assistance permit the company to purchase its own shares and hold them in treasury and the company can then issue them again on terms that would have been prohibited if they had sought to provide financial assistance in an equivalent manner for a third party purchase. ; Dottorato di ricerca in Diritto ed economia: interessi rilevanti e tutele (XXIV ciclo)