I governo dell'arbitrio: riflessione sulla sovranità popolare durante la XVIII legislatura repubblicana
In: Il diritto nella società 1
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In: Strumenti per la formazione professionale
In: Manuali
In: Saggi e strumenti per la didattica del diritto pubblico dell'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino 5
In: Saggi e strumenti per la didattica del diritto pubblico dell'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino 4
In: Strumenti per la didattica del diritto pubblico dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino 1
The principle of equality, as widely accepted, contains both the profile of formal equality - i.e. the prohibition of unjustified discrimination - and the substantial one, essentially coinciding with the realization of the conditions of emancipation of disadvantaged subjects. In this second perspective, the principle of equality has been emphasized more for its political importance than for the construction of the tasks of the State and the regime of the activity of private subjects. With the affirmation of the neo-liberal ideology, the globalization of the market and technology and in the face of the fiscal crisis of the State, the political impulses that sustained the demand for equality as a claim on the State has suffered a radical eclipse. This is confirmed by the emergence of reflection on individual inequalities. The latter identify the person since his economic relations or of his specific social roles, breaking the unity of person itself. Substantial equality, therefore, ceases to be a general claim of the person, central to the legal system, to make way for positive actions with respect to some specific roles that the person plays in social and economic relations. The legal debate has punctually followed this new direction; those who have dedicated themselves to the theme of substantial equality, have done so by posing the theme as a political question. On the other hand, it seems necessary to pose the problem of the importance of the principle of substantive equality as a pure legal norm. Methodologically, the aim is to indicate which elements of change in the legal system are important and to indicate their role in the problem of equality. The aim of the essay is to indicate the properly juridical importance of equality, placing it in the dynamics of fundamental rights in their relationship with the Republic. In this perspective, if a portion of sovereignty is permanently retained in fundamental rights, equality is the measure of the task - of all public and private bodies - of making available the ...
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PA Persona e amministrazione, in the last two years, focused administrative organization theory, after decades of scant attention paid by legal literature in Italy. Purpose of the paper is to analyze the state of discussion and indicate some path for further investigations. ; Il lavoro ha lo scopo di individuare gli elementi di maggiore interesse che emergono dalle ricerche in materia di organizzazione pubblica che negli ultimi due anni si sono sviluppate intorno alla Rivista, concentrando lo sguardo sul profilo costituzionale dell'amministrazione e sul suo rapporto con la politica, sulle autonomie regionali o locali e su quelle sociali, indicando alcuni possibili percorsi di riflessione.
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Il lavoro prende le mosse dalla recente sentenza Cassazione Penale sez. III, 23 gennaio 2001, n. 204, per muovere all'indagine dei titoli abilitativi in materia edilizia. In particolare viene studiato il problema dell'estensione del regime della dichiarazione di inizio attività ad un'ampia gamma di interventi, anche di nuova edificazione. Il tema viene affrontato sia dal punto di vista della competenza legislativa regionale in materia, sia da quello delle conseguenze sul regime sanzionatorio degli abusi che, soprattutto, da quello, tipicamente amministrativistico, del regime della dichiarazione ex art.19, 1.241/1990, in contrapposizione a quello concessorio, raggiungendo alcune conclusioni sia in merito al regime della dichiarazione che alle questioni applicative che la legislazione regionale esaminata principalmente pone.
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L'emergenza pandemica ha reso più visibili processi già largamente in atto e destinati a non venire meno quando la pandemia sia superata. Poteri derogatori, organizzazioni ad hoc, anticipazione dell'emergenza al ricorrere di rischi ordinari e non di stretta necessità, estendersi di spazi di valutazione discrezionale sono tendenze largamente in atto da tempo. Da questo punto di vista, il dibattito sul regime costituzionale dell'emergenza finisce per approdare, da percorsi diversi, alla conclusione che essa si legittimi per via della salvezza dello Stato e dell'ordinamento. A fronte delle tendenze in atto e dei problemi che si manifestano, sembra invece necessario radicare il problema dell'emergenza – in linea con la tradizione del diritto europeo – nella sovranità e, poiché essa appartiene al popolo e la stessa autorità è resa interamente funzionale ai diritti inviolabili, il regime costituzionale dell'emergenza deve essere inteso come funzionale alla salvezza dei diritti fondamentali di fronte a pericoli imminenti e non alla salvezza dello Stato o in generale dell'autorità e del suo potere di comando. Emergency has become, in the past years, all ordinary. Covid-19 emergency revealed more clearly the large use of emergency in the legal system. The large use of emergency in the past years provide a wide range of legal means, mainly in via of exception and derogation. More specifically, Covid-19 emergency implement the various techniques, adding new measures, mainly to anticipate emergency measures based on risks instead of an actual or imminent risk, to appreciate emergency's conditions in a discretionary fashion and with legal provision vague and unsubstantiated into the legislative decrees adopted to cope with the pandemic.In this critical situation, of derogations from normal human rights standards and alterations in the distribution of functions and powers among the different organs of the State, a discussion on constitutional status of emergency is mandatory.Italian academic writing during Covid-19 emergency ...
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Le condizioni dell'azione, in quanto filtro preliminare all'accesso alla tutela e, quindi, all'esercizio in giudizio a difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive al momento della sofferenza, rappresentano un tema centrale. Le diverse elaborazioni dottrinali circa il contenuto e la natura di tali condizioni – lungi dal concentrarsi sul fornirne una lettura alla luce di un'adeguata teoria dell'azione – devono essere superate in forza dell'art. 24 della Costituzione, giacché esse non sono se non parte del concetto di diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, tutelato dalla carta costituzionale come diritto fondamentale. La stessa giurisprudenza vi ha dato applicazione adeguata, senza però rinunciare al richiamo alle condizioni dell'azione per come elaborate tradizionalmente. Tuttavia, a fronte di quest'evoluzione nell'uso delle condizioni dell'azione, il processo amministrativo ha subito una intensa pubblicizzazione negli ultimi anni e la creazione di nuovi imponenti spazi di valutazione discrezionale da parte del giudice, concentrati soprattutto sul versante della sussistenza della sua giurisdizione. Anche questi temi, come quelli relativi alle condizioni dell'azione, possono essere risolti solo alla luce di una adeguata teoria dell'azione giurisdizionale come diritto fondamentale della persona.Administrative Courts has to recognize or not locus standi in the claimant; this is a crucial evaluation, because is able to condition the effectiveness of judicial review, by the means of a possible discretionary limitation of the access to the Courts. Italian Constitution provides to individual a full constitutional guarantee to the right to sue a public body to obtain an adequate judicial review. Therefore, under a constitutional perspective, administrative procedure legislation shall be intended as able to procure a full protection of the right to challenge administrative decisions an sue a public body. Case law seems adequate, even if administrative Courts still ...
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SintesiIl saggio muove dal tratto comune delle configurazioni teoriche classiche dell'organizzazione amministrativa, come struttura funzionale a fini pubblici. All'interno di queste teorie tradizionali, quindi, vengono isolati gli elementi delle teorie oggettive e soggettive dell'organizzazione e discussi nei loro profili essenziali. Alla luce di questa discussione, viene proposto uno schema rinnovato di spiegazione dell'organizzazione pubblica come funzione della sovranità popolare, lungo la tripartizione che distingue (i) organizzazione pubblica direttamente posta in essere dalla società, (ii) organizzazione pubblica come funzione diretta della società ed (iii) organizzazione pubblica come funzione della società mediata dalla rappresentanza politica.AbstractThe paper begins by analyzing the traditional theories on administrative organization. The common element is to be identify in the objective of the organization to the purpose of public interest. Nonetheless, State's sovereignty is traditionally considered the source of public interest, therefore traditional theories shall be reconsidered in the light of popular sovereignty, as provided in the Constitution. In such a perspective, a revised administrative organization theory is proposed: administrative organization is a function of the society, therefore administrative organizations are structured in three different ways: (i) as organizations directly implemented by the society in the public interest; (ii) as public organizations as function of popular sovereignty directly; (iii) as public organizations as function of popular sovereignty intermediated by democratic representation of the people expression of the political guidance.Parole chiave: pubblica amministrazione – fini pubblici – sovranità popolare – organizzazione amministrativaKeywords: public administration – public interest – popular sovereignty – administrative organization
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L'intero nostro sistema poggia sull'idea della natura legale del potere. Siamo, infatti, abituati a pensare che le ipotesi derogatorie siano limitate a circostanze eccezionali ovvero ad ipotesi limitate e fisiologiche. Se si concentra l'attenzione sul momento della decisione, ed in particolare di quella che coinvolge potere discrezionale, si può concludere in senso opposto. Infatti, sostanzialmente tutte le spiegazioni del potere discrezionale prevedono che l'amministrazione pubblica scelga tra alternative valide e, quindi, integri la legge. In particolare, le spiegazioni correnti della decisione discrezionale contengono sempre una valutazione non basata su parametri legali. Si pone, quindi, il problema dell'integrazione della legge. Quest'integrazione opera, almeno in parte, al di fuori della legge e, quindi, il potere, per la parte non regolata dalla legge, si presenta come violenza. Infatti, le spiegazioni dell'integrazione operano tutte proponendo elementi di integrazione che (i) o sono elementi di politica del diritto ed attengono al miglior diritto possibile, oppure (ii) enfatizzano elementi che sono già nella legge e che, come tali, sono inutili per integrarla nel caso in cui essa propone più alternative ovvero (iii) non solo non risolvono il problema ma pongono elementi molto pericolosi, che preludono alla dittatura della maggioranza. Tutto ciò pone il problema dello Stato di diritto - stante che in esso è la pretesa che il potere pubblico sia esercitato su base legale - e, in parte anche del Rule of Law (pur con il fatto che in alcune sue versioni esso appare come richiamo a principi giuridici fondamentali, che costituiscono elemento di giudizio della legge formale e, in questa prospettiva, costituisce un modello interessante di integrazione). Il lavoro propone una diversa idea della discrezionalità, ricostruendo l'intero sistema dei poteri pubblici come funzionale al godimento dei diritti individuali e quindi, l'interesse pubblico come funzione della massimizzazione del loro godimento. In particolare, ...
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In: Strumenti per la didattica del diritto pubblico dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino 2