La ricca bibliografia della scuola storica di Trieste è tutta scandita e unita da un comune motivo ispiratore: l'intento di rinnovare gli studi giuridici, storici, marittimi, non già solo in chiave logico-linguistica, bensì visti e descritti nel quadro di un più generale disegno di politica del diritto, che incentra nell'indagine storica, in quella sociologica, in quella economica, le costanti metodologiche privilegiate della definizione del diritto marittimo, resa come conoscenza scientifica e sollevata al rango di una disciplina "generale", cioè al di fuori di ogni considerazione "settoriale" della complessa e moderna esperienza giuridica, marittima, portuale e commerciale, meditata, ragionata ed interrogata nei suoi momenti più significativi. Per rioccupare lo spazio che gli è proprio, che gli è dovuto all'interno della scienza giuridica marittima, portuale, e commerciale, questa Rivista ripropone per i suoi lettori il Diritto Marittimo Fenicio, nel quadro di quelle presupposizioni superiormente stagliate, e di quelle implicazioni denotate nel testo ora anteposto.
Non è affatto difficile mostrare come il riferirsi alle regole che costituiscono il c.d. ordinamento giuridico del Porto franco di Trieste possa anche individuare le parti di quella stessa disciplina generale dell'attività marittima, portuale, commerciale, industriale incentrata o incentrabile nello stesso. Ai fini di questo preliminare chiarimento, è sufficiente la rilevabilità positiva di un insieme di norme, extra legem (latae), così chiamate perché non traggono origine da atti o fatti legislativi statuali relativi a vari aspetti della multiforme realtà portuale. Il dato normativo che regola il Porto franco di Trieste è permeato, organato per intero da norme sostanzialmente e formalmente internazionali: il principio internazionale o meglio l'internazionalismo delle norme si rinviene sia per quanto attiene alla loro fonte, sia per quanto riguarda il loro contenuto, sia per quanto afferisce alle loro finalità. Nel diritto internazionale la sfera di potestà di ogni Stato è limitata per quanto attiene a quella spettante agli altri soggetti; nel diritto internazionale privato ciascuno Stato, immettendo nel proprio ordinamento anche leggi straniere, "nazionalizzando", in un certo senso, le leggi straniere, regola tramite il proprio ordinamento, così composto, qualunque fatto, qualunque rapporto dovunque verificatosi. Con locuzione breve, il diritto internazionale privato attinge la "logicità" entro e non oltre il proprio sistema, solo ponendo questo nel suo complesso in totale contraddizione con il diritto internazionale (Quadri Rolando). Il sistema su cui si regge il Porto franco di Trieste ha come fonte quella del diritto internazionale pubblico, e segnatamente il più volte citato Trattato di Pace di Parigi del 1947: un trattato-accordo di pace, un vero e proprio trattato normativo,che è fonte di diritto oggettivo idoneo a creare norme nuove e doveri soggettivi, rapporti concreti tra contraenti. La potestà territoriale dello Stato italiano, in ordine al Porto franco di Trieste soffre ed incontra una eteronoma limitazione, in conseguenza delle norme positive di diritto internazionale pubblico, che hanno all'interno dello Stato efficacia in quanto sono intervenute norme interne e conformi alle prime, sancendo il principio della c.d. extraterritorialità (immunità territoriale) e quindi dell'internazionalismo, la cui operatività comporta l'esenzione e l'immunità dalla potestà territoriale dello Stato e dal suo sindacato giurisdizionale.