The growing complexity of production phenomena is causing a progressive expansion of culpable liability assumptions. In particular, the jurisprudence dealing with long-term diseases bases the culpable reproach on scientific knowledge gained in a later period, thus operating a destructuring of the constitutive profiles of the crimen culposum. The work intends to investigate the complex relationship between guilt and scientific progress, highlighting the continuous dialogue between doctrine and jurisprudence, with particular attention to the implications of risk criminal law and precautionism. The search for a new typicality of culpable reproach does not ignore the recent legislative developments aimed at giving meaning to guidelines and protocols.
La tesi analizza il mutamento in atto nelle fonti del diritto del lavoro, attraverso uno studio dei casi di rinvio dalla legge al contratto collettivo. Nella Parte I della tesi è affrontato il tema dei rapporti tra legge e contratto collettivo. In una prospettiva statica, i rapporti tra legge e contratto collettivo sono caratterizzati dall'operare dei principii di gerarchia e del favor: la legge prevede il trattamento minimo di tutela e il contratto collettivo può modificare tale trattamento in senso più favorevole al lavoratore. In una prospettiva dinamica, i rapporti tra legge e contratto collettivo sono più complessi: nell'ordinamento italiano, infatti, la disciplina del rapporto e del mercato del lavoro è caratterizzata da una valorizzazione degli apporti dell'autonomia collettiva. In particolare, il contratto collettivo è destinatario di una serie di rinvii, che lo autorizzano a completare la disciplina legale e a modificarla anche in senso meno favorevole al lavoratore, al fine di creare un mercato del lavoro maggiormente dinamico. Nella Parte II della tesi l'analisi si concentra sull'art. 8 della l. n. 148/2011. Tale disposizione è stata introdotta durante la crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Italia tra il 2011 e il 2012, a seguito di trattative tra il Governo italiano e le istituzioni dell'UE, al fine di attribuire alle imprese uno strumento per incrementare la loro competitività e produttività. L'art. 8 autorizza il contratto collettivo a derogare in peius alla legge con riferimento a un arco tematico di materie e istituti che comprende l'intero profilo della disciplina del rapporto di lavoro, con alcune eccezioni. L'art. 8 rappresenta il punto di arrivo di una lunga evoluzione legislativa e consente di mettere in discussione la ricostruzione tradizionale dei rapporti tra legge e contratto collettivo basata sui principii di gerarchia e di favore. ; The thesis seeks to analyse the change taking place in the sources of labour law, by examining the close relationship between statutory law and collective bargaining. Part I deals with the relationship between these two important sources of labour law. On the one hand, from a static perspective, the relationship between law and collective bargaining is characterised by the principle of hierarchy and the so-called principle of favor: while statutory law provides the minimum framework of protection, collective bargaining can only add to it, in a view of favouring the employee. On the other hand, from a dynamic perspective, the relationship between law and collective bargaining is more complex. In fact, for a long time the Italian legal framework regarding the employment relationship and the job market has been highlighting the importance of collective bargaining. Specifically, several provisions allow collective bargaining to either integrate or modify the legal discipline to the detriment of the worker, aiming at generating a more flexible labour market. Part II of the thesis seeks to shed light on the scope of Article 8 of the Italian Law n. 148/2011. Article 8 was enacted during the financial crisis that affected Italy in 2011-2012, as a result of the negotiations between the Italian Government and the EU institutions, with a view to support the economic recovery and the companies' increase of productivity. Art. 8 allows collective bargaining to derogate to statutory law with respect to the legal protection granted to the worker to the detriment of the latter, in a range of issues nearly encompassing the whole employment relationship's legal regime, with only few exceptions. It represents the point of arrival of a long legislative evolution and it results in a reversal of the traditional framework of the relationship between statutory law and collective bargaining.
Il fine principale della tesi è di dimostrare che il concetto di economia verde, pur non avendo natura giuridica, ha un rilievo notevole nel diritto dell'Unione europea, in particolare rispetto al mercato dei servizi. L'indagine concerne innanzitutto lo sviluppo sostenibile, del quale l'economia verde rappresenta uno strumento, per poi incentrarsi sul concetto di economia verde, al fine di ricostruire la sua veste giuridica e la sua collocazione nel diritto (primario) dell'Unione europea. In secondo luogo, si analizza come l'Unione stia utilizzando il proprio diritto per favorire la transizione verso un'economia verde e per stimolare la circolazione dei relativi servizi. Da ultimo, vengono prospettate le varie relazioni che si ritiene possano intercorrere tra l'economia verde (nella sua dimensione giuridica a livello sovranazionale) e la libera prestazione dei servizi. ; The main purpose of the thesis is to demonstrate that the "green economy" concept, although not having a legal nature, can make a remarkable impact within the Law of the European Union, especially with regard to the services market. First, the research considers the sustainable development, since the green economy is a means to reach it; then, the concept of green economy is studied, with a view to provide it with a legal meaning and to link it to the (primary) Law of the European Union. After that, it is assessed how the European Union is using its law in order to define and implement the transition to a green economy and to spur the "green" services movement within the EU's internal market. Finally, some possible relations between the green economy (considered in its supranational legal dimension) and the free movement of services are advanced and explored.
La tesi riprende un tema che è stato oggetto in passato di studi anche molto approfonditi; oggi sembra essere tornato alla ribalta grazie ad alcuni contributi che hanno nuovamente stimolato la dottrina a confrontarsi su aspetti così delicati anche alla luce della crisi economica. E'stato da sempre rilevato che la buona scrittura delle norme è un fattore fondamentale per il rilancio dell'economia del paese, per la semplificazione e per garantire ordine, coerenza e chiarezza all'ordinamento giuridico. La prima parte è incentrata su una ricostruzione storica e giuridica delle fonti che hanno disciplinato le "regole per la qualità delle regole", oltre ad una panoramica della dottrina che si è occupata in passato del tema. Segue l'individuazione specifica di quali sono le regole formali e sostanziali di drafting. In particolare, una parte è dedicata alla giurisprudenza costituzionale per comprendere se esiste o meno un aggancio per la Corte Costituzionale da permetterle il sindacato sulle "regole oscure" e dichiararle illegittime. La seconda parte analizza le pressai, in particolare si è scelto di analizzare il rapporto tra Governo e Parlamento nelle problematiche principali che attengono al procedimento legislativo e alla cornice entro la quale viene esplicato in relazione alla decretazione d'urgenza, maxiemendamenti, questione di fiducia, istruttoria in commissione, gruppi di pressione. Ciò che è stato rilevato, è una scarsa aderenza ai principi e ai criteri di better regulation, peraltro difficilmente giustiziabili da parte della Corte costituzionale e sottratti al controllo di chi, al contrario, ha competenza in questo settore, ossia il Comitato per la legislazione e il DAGL. Le conclusioni, pertanto, prendono le mosse da una serie di criticità rilevate e tentano di tracciare una strada da percorrere che sia rispettosa dei canoni della "better regulation" anche alla luce delle riforme costituzionali e dei regolamenti parlamentari in corso di approvazione. ; Thesis is focused on a theme that has been the object of very investigated studies too much in the past. Today it seems to be back in the limelight thanks to some scientific contributions that have that have stimulated on sensitive in the scientific community to exchange views on sensitive issues especially in the light of the current economic crisis. So, everyone agrees that better regulation is important to economic recovery of the country, for the simplification of legislation and to ensure order, consistency and clarity for the legal system. The first part focuses on a reconstruction of the historical and legal sources of laws that governed the "rules for the quality of the rules". Follows of which may be the procedural and substantive rules that the regulator should follow in the law making process. In particular, chapter three is focused on constitutional jurisprudence in order to understand if the Constitutional Court could censure "the obscure rules" and, if necessary, declare them illegal. The second part of the thesis is focused on the practice, in particular it was decided to analyze the relationship between the Government and Parliament about the problems of law making process and the framework within which it is carried on in realtion to an urgent decree, maxi-amendaments, matter of trust, the role of committees, lobbies. What it has been detected is a poor adherence to the principles of better regulation, however, hardly justiciable by the Constitutional Court and avoid a review of those who, on the contrary, has expertise in this area, namely Comitato per la legislazione and DAGL. Research, therefore, takes the moves by the identification of some critical issues and try to plot a way forward that is respectful of the canons of "better regulation" in light of constitutional and parliamentary rules being approved.
The distinction between delict and sin is at the heart of discussions of penal law, and amounts to an especially hard-won achievment in canonical thinking. In post-Vatican II doctrinal definitions and legislative proposals, both the clarity of the distinction and the need to punish have been mitigated, influencing the interpretation of the system and the behavior of the agents involved. The vast expansion of penal justice in recent years has disclosed the fallacy of anti-judicial and anti-penal attitudes. Hence, so as to avoid radical oscaillation in ecclesial contexts between laxity and strict legality, indulgent forgiveness and vengeful retribution, etc., it may be worthwhile to reassert a balanced and calm approach to the principles and practice of coercive power ; La percepción de la distinción entre delito y pecado se encuentra en la base de la ciencia penal y ha resultado una fatigosa conquista del pensamiento canónico. Tras el Concilio Vaticano II se ha atenuado en las formulaciones doctrinales y en las propuestas legislativas la claridad de esa diferenciación así como la exigencia del castigo, influyendo sobre la hermenéutica del sistema y la conducta de los operadores. La explosión de la justicia penal en los últimos años manifiesta la falacia de aproximaciones antijuridistas y antipenalistas. Para superar los movientos pendulares en el planteameinto eclesial, entre laxismo y justicialismo, entre perdonismo y retribucionismo etc., parece útil recuperar el equilibrio y la serenidad en los presupuestos y en el concreto ejercicio de la potestad coactiva.
Criminology, since long time has highlighted the preventive role of the education in the nomadic population; it is also true that it is hard to expect good results(considered as the variation of the criminal behaviours) in short times but this kind of support could surely help to reach positive outcomes in a longer lapse. On the other hand, the efforts to assure social-aid support to Rom people have had to run foul of their culture and to accept narrow social conventions. For these reasons the Authors believe that coercive impositions of different codes of behaviour could bring to a dangerous fight of cultures as much as serious xenophobic tendencies more than to an historically wished integration. ; Inficiata da ideologie e slogans politici, l'opinione pubblica, sia in Svizzera che in Italia, tende ad obliare le ricche peculiarità della cultura gitana. Per tal via, si dimenticano, oltretutto, le violente persecuzioni cui furono sottoposti gli zingari da parte degli Ordinamenti nazi-fascisti del Novecento. Del pari, svariati schieramenti partitici elvetici assai raramente risultano disponibili a menzionare l'orrida epurazione etnica agìta, sino al 1973, dalla Pro Juventute in danno dei Rom di etnia Jenisch residenti nella Confederazione. Con questo articolo non si vuole né negare né sminuire il carattere criminogeno intrinseco ai campi-nomadi stanziati ormai in tutta l'Europa occidentale. P.e., è innegabile la propensione zingara verso reati quali il furto ed il maltrattamento di minori per fini di accattonaggio. Ciononostante, l'odierna Criminologia ha giustamente posto in risalto anche il ruolo preventivo della scolarizzazione, pur se, come dimostrato dalle Politiche socio-pedagogiche in Italia, sono necessari decenni di paziente lavoro al fine di percepire fruttuosi mutamenti nella Weltangschauung delle minoranze semi-nomadi. In special modo, risulta arduo e complicato far accettare alla Civiltà romanès la figura di un/a insegnante alternativa alla mater familiae zingara, cui, da secoli, pertiene l'assolvimento di ogni compito educativo nei confronti della prole. In tale contesto, si ponga mente anche, e soprattutto, all'inesistenza, nella cultura rom, di una fase pedagogica e psico-fisiologica intermedia quale l'adolescenza. In realtà, questo articolo, nella parte finale, evidenzia che, sotto il profilo statistico prima ancora che processualistico, dev'essere superato lo stereotipo lombrosiano dello zingaro delinquente e puzzolente. Infatti, mentre la gioventù italiana si distingue sempre più sovente per la commissione di violenti delitti, viceversa, i minorenni rom sono assai raramente protagonisti di crimini efferati e/o connessi all'uso di sostanze tossico-voluttuarie. Anzi, la comunità gitana reca un ferreo codice d'onore limitante la gravità degli episodi delinquenziali. Per cui, sotto il profilo sociologico, rimane innegabile la molestia pubblica provocata dalle condizioni igienico-sanitarie dei campi nomadi. Tuttavia, sotto il profilo strettamente giuridico, la devianza nomade si sostanzia in fattispecie penali di calibro bagatellare e, ad ogni modo, non attinenti a delitti contro la persona. Senza dubbio, lo svolgimento di un'attività lavorativa non precaria costituirebbe un fattore di redenzione sociale. Eppure, nella mentalità zingara, il lavoro viene evitato non per via di un'indole abulica o pigra, bensì perché reputato alla stregua di una convenzione sociale mortificante la maggiore libertà conferita dal perenne e gaio viaggio delle carovane. Anche a livello spazio-temporale, l'uomo rom non tollera gli spazi chiusi e monotoni di una casa, di un'aula scolastica o di un centro di accoglienza. In buona sostanza, il semi-nomade percepisce se stesso come un inguaribile cosmopolita. Sicché, per tal via, è netto il rifiuto di interventi socio-assistenziali mortificanti un'autonomia senz'altro atipica, ma storicamente giustificata, avvalorata e financo nobilitata da secoli. Ovverosia, lo zingaro non contesta il moderno Welfare democratico-sociale, bensì egli lo rigetta per rispetto ad un bizzarro stile di vita atavico, nonché interiorizzato quale condotta non bisognosa di mutamento alcuno. Alla luce di quanto testé esposto, gli Autori non propongono né miracolosi progetti d'integrazione né speranzose conclusioni. Infatti, la Civiltà gitana, allo stato attuale, può soltanto essere rispettata dall'esterno. Viceversa, l'imposizione coattiva di stili di vita sedentari recherebbe ad un pericoloso scontro di culture, unitamente al risveglio di quelle medesime tendenze xenofobe già responsabili del genocidio nazi-fascista degli zingari.
Mit dieser Festschrift ehren Freunde, Kollegen und Schüler den Freiburger Rechtslehrer Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Schwarze. Seine wegweisenden Arbeiten über Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht bestimmen die Themenfelder der Beiträge namhafter Autoren des In- und Auslandes. Sie reichen von der Rolle Großbritanniens in der EU über Fragen des Grundrechtsschutzes einschließlich eines Rechts auf Arbeit bis zu Problemen des gerichtlichen Rechtsschutzes im europäischen Mehrebenensystem. Auch die Perspektiven der europäischen Integration, die sich vielfältigen neuen Herausforderungen gegenüber sieht, werden eingehend diskutiert. Was für den Jubilar als ein Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung gedacht ist, erweist sich damit zugleich als ein faszinierendes Panorama der grundsätzlichen und aktuellen Rechtsfragen des europäischen Einigungsprozesses
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Nel presente lavoro viene trattato il delicato tema dell'autotutela collettiva, nell'intersezione tra ipotesi di revisione nazionale e prospettive europee. Dapprima viene ricostruita l'evoluzione della valutazione del conflitto collettivo nell'ordinamento giuridico italiano ed effettuata una ricognizione delle diverse manifestazioni del conflitto collettivo ivi riscontrabili. Il tentativo è quello di superare i limiti di una trattazione ristretta allo sciopero e di verificare la perdurante validità della tradizionale nozione di sciopero, intesa esclusivamente come astensione collettiva dalle prestazioni di lavoro. In un secondo capitolo vengono esaminati i disegni di legge di riforma in materia di conflitto collettivo, presentati nel corso della XVI legislatura e le clausole, incidenti sulla medesima materia, rinvenibili nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e negli accordi FIAT del 2010, relativi agli stabilimenti di Pomigliano D'Arco e Mirafiori. Alla luce di tali materiali, si riesaminano le tematiche della titolarità individuale del diritto di sciopero, delle clausole di tregua e delle procedure arbitrali e conciliative. Successivamente, viene esaminata la produzione legislativa e giurisprudenziale comunitaria in tema di conflitto collettivo. Il confronto con l'ordinamento nazionale consente di mettere criticamente in luce il diverso rapporto tra mercato e diritti d'azione collettiva e di rilevare che nell'ordinamento comunitario la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia introdotto limiti eccessivi al dispiegarsi dei diritti sociali in esame. Da ultimo, vengono formulate alcune considerazioni conclusive. Criticamente viene rilevato come, in tempi di globalizzazione, non viene prestata sufficiente attenzione alla valorizzazione del conflitto collettivo, come motore dell'emancipazione e del progresso sociale. ; This work aims to describe the issue of industrial actions within both, the National and European frameworks. First, this paper analyses the evolution in the assessment of industrial conflicts in the Italian system and it describes some of the most significant types of industrial actions according to the case-law of the Italian Supreme Court. The analysis it not limited only to the right to strike. The aim is considering whether the traditional notion of "strike" as "a collective abstention from work organised by several employees" is still current and meaningful The second chapter of the work is dedicated to the reform proposals regarding the right to strike recently drawn in Italy. After a brief description of the Law no. 146/1990, amended by Law no. 83/2000 and Law no. 135/2012, I focus on the Intersectoral Agreement signed on the 28th June 2011. Furthermore, I analyse two Agreements, signed at Fiat's Pomigliano and Mirafiori plants respectively in June and December 2010. In the light of the mentioned legal sources, I examine the issues related to the entitlement to exercise the right to strike, rule of peace obligation and recent promotion of conciliation and arbitration procedures as an alternative to conflictive industrial actions. The last part of this work focus on the European legal sources and the recent Viking and Laval cases. According to these judgments, which are going to strongly impact on the future of Trade Unions' rights, at the European level the promotion of the economic freedoms seems to prevail on the protection of industrial actions. In conclusion, in these times of globalisation, both the National and European system, do not seem to give adequate attention to the issues related with the protection of industrial actions. On the contrary, they should be understood as a tool of emancipation and social progress.
Il Rapporto sulla criminalità e la sicurezza a Napoli rappresenta un primo contributo di una serie già programmata di lavori per affrontare in modo costante e sistematico non solo la dimensione quantitativa connessa agli esiti del delinquere, ma le problematiche e i nodi critici che sottendono la domanda di sicurezza dei cittadini che abitano e frequentano i nostri luoghi; i passaggi, i fattori e le caratteristiche che sono alla base dei processi di vittimizzazione; le iniziative, gli interventi, le attività che in maniera congiunta e coordinata possono fornire risposte alle questioni inerenti la prevenzione, il contrasto e la riabilitazione sociale degli strati e delle situazioni di devianza e di criminalità, affrontando le criticità che riguardano la programmazione e l'integrazione dei servizi sociali del territorio, di quelli istituzionali ministeriali, del privato sociale, nonché l'ambito della giustizia penale. Oltre ad una sezione nella quale sono illustrate, anche comparativamente ad altre realtà territoriali, alcune caratteristiche del fenomeno criminale a Napoli, nel Rapporto sono presenti una sezione dedicata alla confisca dei patrimoni illecitamente acquisti ed un'altra nella quale viene analizzato il fenomeno delle estorsioni in Campania.
Autorevole esponente della penalistica 'liberale', all'avvento del fascismo Luigi Lucchini si presentava quale anziano superstite d'una generazione che aveva visto nel diritto, e in particolare in quello penale, il perno d'un assetto costituzionale in grado di garantire al giovane Regno d'Italia l'equilibrio tra i poteri, il rispetto delle garanzie individuali, l'ordine pubblico. Proprio l'esigenza di sicurezza, al termine del biennio rosso, spinse Lucchini, che si era esposto sino a qualificare delitto il socialismo militante, a sostenere l'ascesa di Mussolini. La sintonia, però, fu breve: già all'inizio del 1924 il penalista si accorse che il governo brandiva con disinvoltura l'arma dei poteri straordinari ed esprimeva una «volontà più che dittatoriale». Il dissenso esplose con il delitto Matteotti e procurò a Lucchini, oltre all'isolamento scientifico, serie incomprensioni che ebbero anche spiacevoli risvolti giudiziari. Gli ultimi sforzi del giurista patavino furono tesi a rinverdire l'eredità della penalistica 'civile', in contrapposizione ai criteri che guidavano l'azione codificatrice del guardasigilli Alfredo Rocco.Luigi Lucchini, authoritative exponent of 'Classical School' in Italian criminal law, was elderly when Fascism came to power. He was a survivor within a generation that had considered Law, especially Criminal Law, a constitutional instrument to ensure the young Kingdom of Italy balance of powers, respect for individual rights, public order. After the 'red biennium', just the need for security convinced Lucchini, who had called 'crime' the militant socialism, to support rise of Mussolini. Agreement, however, did not last long time. At the beginning of 1924 he noted that government was using overly emergency powers and was showing «a more than dictatorial will». Dissent exploded at Matteotti's murder. Lucchini was culturally isolated and also suffered a judicial persecution. In recent years, Lucchini strove to defend legacy of 'civil' criminal law scholars, against principles to which the Minister of Justice Alfredo Rocco wanted to inspire his future code.