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Resisting and reinterpreting displacement in Casablanca
Forthcoming article, included in the special issue of the peer-reviewed journal 'Studi Magrebini' based on the panel 'Ordinary people, resistance and the politicization of urban spaces and environment in the MENA region' at the 2019 annual conference of the Societa' degli Studi del Medio Oriente, Turin, Jan 31th-Feb 1st. The panel coordinators were Prof. Renata Pepicelli and Dr. Azzurra Sarnataro. ; This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 752547.
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Resistenze e reinterpretazioni del displacement a Casablanca
Forthcoming article, included in the special issue of the peer-reviewed journal 'Studi Magrebini' based on the panel 'Ordinary people, resistance and the politicization of urban spaces and environment in the MENA region' at the 2019 annual conference of the Societa' degli Studi del Medio Oriente, Turin, Jan 31th-Feb 1st. The panel coordinators were Prof. Renata Pepicelli and Dr. Azzurra Sarnataro. ; This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 752547.
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Resisting and reinterpreting displacement in Casablanca
Forthcoming article, included in the special issue of the peer-reviewed journal 'Studi Magrebini' based on the panel 'Ordinary people, resistance and the politicization of urban spaces and environment in the MENA region' at the 2019 annual conference of the Societa' degli Studi del Medio Oriente, Turin, Jan 31th-Feb 1st. The panel coordinators were Prof. Renata Pepicelli and Dr. Azzurra Sarnataro. ; This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 752547.
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Mosaico/Mosaic
La tesi oggetto di discussione è che lo sviluppo di forme di Economia sociale e solidale nella regione EU-MENA sia indispensabile a: comporre il conflitto di rappresentanza tra istituzioni pubbliche e società civile; innalzare i livelli di benessere delle persone più colpite dagli effetti negativi del cambiamento climatico; gestire gli impatti negativi ed imprevisti della globalizzazione. La tesi proposta ha una natura transcalare, dunque se ne illustrano le implicazioni geopolitiche con riferimento alla posizione dell'Italia, al posizionamento europeo a livello internazionale e all'evoluzione dello scenario globale prospettata dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. ; This paper illustrates how the empowerment of the Social and Solidarity Economy in the EU-MENA region might be of the utmost importance to: narrow, when existing, the political gap among public institutions and the civil society; raise the wellbeing of those most affected by the negative impacts of climate change; manage the negative and unpredictable impacts of globalization. This hypothesis has a multilevel nature, and the main geopolitical implications are discussed with respect to the Italian position within the Euro-Mediterranean region, the EU external policy and the evolution of the global scenario fostered by the UN 2030 Agenda.
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La regione
In: Annuario di diritto comparato e di studi legislativi = Yearbook of comparative law and legislative studies = Annuaire de droit comparé et d'études législatives / Istituto Italiano di Studi Legislativi, Consiglio Nazionale delle Ricerche; Ministerio di Grazia e Giustizia 20,3
In: Collana della ricostruzione dell' Annuario di diritto comparato e di studi legislativi 2,3
Risposte internazionali alla diffusione delle Rivolte Arabe del 2011 nello scacchiere strategico dell'area MENA
Il 17 dicembre 2010 in Tunisia il ventiseienne Mohammed Bouazizi si cosparse di benzina e s'immolò nel fuoco. Questo fu il detonatore da cui scaturì un'esplosione di malcontento popolare dalle forme incontenibili: dal Maghreb al Mashreq fino al Golfo Persico, un'ondata di rivolte investì, agli esordi del 2011, gran parte del mondo arabo. Sebbene tale fenomeno, ribattezzato "Primavera Araba", abbia assunto caratteristiche ed esiti peculiari in ciascun Paese, è stato possibile identificare comuni caratteristiche alla base delle diverse "Primavere": l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità causati della crisi globale, il progressivo rafforzamento dell'autoritarismo, la persistenza di strutture sociali di tipo piramidale, la diffusa disoccupazione e il deterioramento delle condizioni economiche, hanno esasperato la popolazione sfociando in mobilitazioni di massa a forte partecipazione giovanile. Alcune componenti, come quelle islamiste, sono subentrate nelle rivolte solo in un secondo momento, quando hanno compreso di poterne trarre vantaggio. La destabilizzazione di una regione, che per posizione e risorse ha una forte rilevanza geo-strategica ed economica, ha chiamato in causa le potenze internazionali che hanno deciso se e come intervenire nei Paesi coinvolti in funzione dell'esigenza di proteggere o incrementare i propri interessi nell'area, soprattutto per quanto concerne il controllo delle risorse e le rotte commerciali degli idrocarburi. In alcuni Paesi si è inoltre cercato di dare ai movimenti di protesta una lettura religiosa e settaria, inquadrandoli nella secolare rivalità tra sciiti e sunniti che spacca il mondo arabo. Le rivolte sono state perciò imbrigliate nella lotta di potere tra la fazione sunnita guidata dai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e la fazione sciita capeggiata dall'Iran. Ciò spiega le differenze nell'attivismo degli attori internazionali nei vari contesti delle rivolte: mobilitazione contro-rivoluzionaria nei paesi del Golfo e sostegno ai ribelli nel Nord Africa dove la caduta di alcuni regimi aveva aperto nuove opportunità. Gli Stati Uniti, alle prese con una sovraesposizione geo-stategica e finanziaria senza precedenti, hanno dovuto ripensare la propria politica estera, aprendo la possibilità di dialogare apertamente con nuovi interlocutori islamici e delegando alcuni interventi diretti ai partner internazionali. Le democrazie occidentali, dopo qualche esitazione, hanno voltato le spalle a regimi che avevano fino ad allora considerato "moderati" e sulle quali violenze e violazioni dei diritti umani si era sempre taciuto. Guardando alle risposte venute dall'Occidente, dalla Russia, dalla Cina e dalle potenze regionali (Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Iran) davanti ai popoli in rivolta che affrontavano la forza repressiva dei propri regimi, è chiaro che diversi pesi e diverse misure sono stati applicati nei diversi Paesi coinvolti a seconda degli interessi in gioco. I giovani della "Primavera Araba" hanno così dovuto fare i conti con una molteplicità di nuovi attori e nuovi interessi subentrati nelle dinamiche delle rivolte. Si dovrà però aspettare per vedere dove condurranno i processi avviati in quest'anno di ribellioni.
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Migration - Region - Integration
In: Geschichte und Region 28. Jahrgang, Heft 2 (2019)
Menae patricii cum Thoma referendario De scientia politica dialogus: quae exstant in codice Vaticano palimpsesto
In: Scienze filologiche e letteratura 23
In: Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore
Region und Saison in der Tourismusgeschichte
In: Geschichte und Region 32. Jahrgang 2023, Heft 1
La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali ; The responsibility of multinational corporations for international crimes
L'attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca "Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno a quello internazionale" ha consentito di studiare ed approfondire una tematica nuova del diritto internazionale, ossia "La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali". Il progetto di ricerca è stato strutturato su tre parti dedicate rispettivamente alla soggettività giuridica delle imprese multinazionali, ai diversi profili di responsabilità che possono essere riferiti alle imprese multinazionali e, infine, alla responsabilità penale che può essere loro contestata. Per quanto riguarda il primo capitolo, "L'impresa multinazionale come realtà multiforme", l'analisi si è concentrata principalmente sulla nozione di impresa multinazionale e sul relativo problema dell'ammissibilità della personalità giuridica di diritto internazionale delle imprese multinazionale. Il profilo definitorio è stato oggetto di un iter argomentativo che si è mosso lungo l'analisi delle fonti di diritto internazionale e il modus operandi delle imprese multinazionali. Alla luce di ciò, l'indagine definitoria si è conclusa propendendo per una nozione di impresa multinazionale che va specificata in concreto attraverso i suoi elementi costitutivi. In definitiva, l'impresa multinazionale è un'organizzazione che esercita la sua attività produttiva in Paesi diversi da quello di origine avvalendosi di aziende affiliate, che, seppure sono qualificate come satelliti delle imprese multinazionali, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia giuridica. Risolto il problema definitorio, l'indagine si è concentrata su una problematica complessa, che ha sollecitato l'intervento della dottrina più autorevole. Al di là del dibattito dottrinario che ne è scaturito, attualmente si potrebbe propendere per la personalità giuridica delle imprese multinazionali. Il riconoscimento che ne è derivato è stato determinato da una serie di "criteri sintomatici". Valga a titolo esemplificativo il riferimento alla loro partecipazione nei procedimenti giurisdizionali ed arbitrali al fine di garantire i diritti riconosciuti (esempio significativo si può indicare nell'istituzione dell'Iran-United States Claims Tribunal risalente al 1981, che è stato oggetto del Rapporto dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, ove è stato dichiarata in modo esplicito la colpevolezza dell'impresa multinazionale che si mostra tollerante ovvero ignora i fatti criminali riservati ai diritti umani.). Il primo capitolo è introduttivo del secondo capitolo dal titolo "La disciplina giuridica internazionale dell'attività delle imprese multinazionali". La seconda parte della tesi ha avuto ad oggetto un ambito di indagine piuttosto esteso, che non è stato di difficile inquadramento in quanto le problematiche sottese hanno trovato adeguate risposte attraverso l'intervento dottrinario, ma soprattutto attraverso l'intervento della giurisprudenza e l'operato del legislatore. L'attività delle imprese multinazionali si lega inesorabilmente con la tematica della responsabilità sociale delle imprese multinazionali (indicato con l'acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsability). Gli unici strumenti in grado di fornire un'adeguata risposta sanzionatoria alle condotte delle imprese multinazionali si possono rinvenire nei Codici di Condotta, anche detti codici etici. Gli esempi più rilevanti di Codici di Condotta, che sono stati oggetto di una puntuale analisi, sono da riscontrare nella Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977/2000/2006), nelle Guidelines dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (2000/2011) e nel Global Compact delle Nazioni Unite (2000/2010). Per ragioni di completezza sistematica, il secondo capitolo ha tenuto conto anche dei c.d. Codici di Condotta privati, quali documenti volontariamente sottoscritti dalle imprese multinazionali raggruppanti norme e principi non vincolanti tesi a disciplinare la condotta sul mercato delle stesse imprese. Resta da prendere in esame la parte centrale della tesi che si incentra sulla responsabilità internazionale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Il terzo, il quarto e il quinto capitolo sono il cuore della tesi di dottorato, che si riferiscono ad un ambito del diritto internazionale inesplorato e su cui si concentrano le numerose perplessità della dottrina nazionale ed internazionale. L'attività di ricerca ha seguito un determinato filo d'indagine tenendo anche conto che il progetto di ricerca si inserisce nel ciclo di dottorato dal Titolo "Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno al diritto internazionale". In altri termini, l'indagine ha tenuto conto della penale responsabilità delle imprese multinazionali partendo dalla normativa interna dell'ordinamento italiano, che com'è noto è segnata dal d.lgs. n. 231 del 2001. Al di là della scelta strutturale che segna il terzo, il quarto e il quinto capitolo, è bene precisare che la responsabilità penale delle imprese multinazionali è stata definita dal presunto ambito operativo. Difatti, l'indagine si è concentrata principalmente sull'ammissibilità della responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali, sugli elementi tipizzanti il fatto illecito e sul relativo disvalore penale. E' bene precisare che i crimini internazionali sono, generalmente, di esclusiva competenza della Corte penale internazionale, salva l'applicazione del noto principio della giurisdizione penale universale. In tal modo si garantisce l'intervento giurisdizionale anche dei Tribunali interni, che possono sindacare la illiceità della condotta offensiva. In astratto, non vi sarebbero ostacoli a riconoscere la responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Ma, in concreto, le perplessità persistono. Il primo problema che è stato affrontato attiene alla copertura normativa. L'analisi ha consentito di comporre un adeguato sostrato normativo, partendo dalla bozza dello Statuto della Corte penale internazionale e da autorevole dottrina e completando con il rapporto del 2013 del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quindi, il problema attinente alla copertura normativa è stato risolto, ma ciò che ha destato immediate difficoltà è stata l'individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità penale delle imprese multinazionali e, di conseguenza, l'imputazione diretta della violazione dei diritti umani. La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali, attualmente, si può risolvere in un duplice modo: 1. non intervenire con lo strumento sanzionatorio, ma ciò vorrebbe dire lasciare impunite le condotte delle imprese multinazionali; 2. riferire la condotta delle imprese multinazionali allo Stato ospite. In questo secondo caso, sono ben note le conseguenza che derivano, basti considerare che l'illecito internazionale materialmente lesivo dei diritti degli individui è subordinato alla giurisdizione dello Stato che ne è autore. Invece, per quanto concerne il primo profilo si corre il rischio di fare andare impunite le condotte delle imprese multinazionali violando indirettamente il principio di legalità e direttamente i principi sottesi alla comunità internazionale. In altri termini, se il sistema di diritto internazionale non aziona gli strumenti previsti dalla normativa sopra esaminata a tutela dei diritti umani si può determinare una doppia violazione a danno di quest'ultimi. Di conseguenza, l'esigenza di attivare strumenti idonei previsti dall'ordinamento internazionale ha fatto sì che si possa utilizzare uno strumento idoneo a riscontrare la diretta imputabilità delle imprese multinazionali, ossia l'interpretazione estensiva . E' noto che il sistema penale ripudia l'analogia, ma allo stesso tempo consente l'interpretazione estensiva . Avvalendosi dell'interpretazione estensiva l'interprete può adoperare gli strumenti che sono contenuti nel Progetto 2001, ove si tiene conto della responsabilità dello Stato. Di conseguenza, anche per le imprese multinazionali sarà possibile riscontrare, a seguito dell'interpretazione estensiva, la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. Pertanto, si configura anche in capo alle imprese multinazionali l'elemento oggettivo della violazione delle norme internazionali e l'elemento soggettivo attinente alla diretta imputazione del comportamento antigiuridico. In tal modo entrambi gli elementi sono riconducibili direttamente alla condotta delle imprese multinazionali, che, come più volte chiarito, può essere intesa come una condotta attiva ovvero una condotta omissiva. In altri termini, la condotta può essere attiva quando le imprese violano direttamente per un profitto proprio le disposizioni di legge a tutela dei diritti umani determinando effetti incidenti sugli individui, che sono collocati stabilmente nell'area ove operano le imprese multinazionali; invece, la condotta è omissiva, quando le imprese multinazionali omettono di adottare le misure di prevenzione (che potrebbero corrispondere ai c.d. compliance programs) finalizzate a ridurre o eliminare le conseguenze offensive derivanti dalla loro condotta a danno dei diritti umani. In definitiva, accertato che l'attività delle imprese multinazionali è coperta normativamente da atti delle organizzazioni internazionali e ritenuta ammissibile l'interpretazione estensiva degli elementi essenziali costitutivi del fatto illecito dello Stato, le imprese multinazionali possono essere responsabili per i crimini internazionali. In conclusione, la soluzione positiva offerta è stata frutto di una ricostruzione che ha preso le mosse principalmente dagli esempi degli ordinamenti nazionali e ha trovato la sua ratio nella bozza dello Statuto della Corte penale internazionale, ma nonostante ciò la scelta incriminatrice non vuole essere esaustiva di una tematica che dispone di un notevole ambito operativo e che è risultata essere connessa con diversi fattori (economici, politi e sociali) non sempre di facile comprensione. ; The research activities within the framework of the PhD "People, businesses or jobs: domestic law to the international" made it possible to study and discuss a new subject of international law, i.e. "the responsibility of transnational corporations for international crimes". The research project has been structured on three sections devoted respectively to legal subjectivity of various MNEs liability profiles that may be related to transnational corporations and, finally, the criminal liability that may be disputed. As regards the first chapter, "The multinational enterprise as a multiform reality", the analysis focused primarily on the notion of multinational enterprise and its problem of eligibility of legal personality under international law of multinational enterprises. The Definitory profile has been the subject of an argumentative process that moved along the analysis of sources of international law and the modus operandi of the multinational companies. In light of this, the survey definition ended inclinations for a notion of multinational enterprise must be specified in concrete terms through its constituent elements. Ultimately, the multinational firm is an organization that carries on his production activity in countries other than the country of origin through affiliated companies, which, although they are classified as satellites of multinational companies, have legal personality and legal autonomy. Fixed issue Definitory, the investigation has focused on a complex issue, which has prompted the intervention of the most authoritative doctrine. On the other side of the debate that has been doctrinaire, currently you might lean towards the legal personality of multinational enterprises. The recognition that resulted was determined by a series of "symptomatic criteria". It is not limited to the reference to their participation in court proceedings and arbitral tribunals to ensure that the statutory rights (example you can indicate in the establishment of the Iran-United States Claims Tribunal dating from 1981, which was the subject of the report of the High Commissioner for human rights of the United Nations, where it has been explicitly declared guilty of multinational enterprise that is tolerant or ignores the facts private human rights criminals.). The first chapter is an introduction to the second chapter entitled "international legal regulation of the activities of transnational corporations". The second part of the thesis had such a scope object of investigation rather extended, which was not difficult to monitor because the underlying problems have found adequate responses through a doctrinaire, but especially through the intervention of the law and the work of the legislature. The activity of multinational enterprises is bound inexorably with the issue of social responsibility of multinational companies (referred to by the acronym CSR, Corporate Social responsibility). The only instruments capable of providing an adequate response to the conduct of disciplinary multinational enterprises can be found in the codes of conduct, also called ethical codes. The most important examples of codes of conduct, which were the subject of a detailed analysis, are to be found in the ILO Tripartite Declaration on multinational enterprises and social policy (1977/2000/2006), in the OECD Guidelines for multinational enterprises (2000-2011) and the United Nations Global Compact (2000/2010). For the sake of completeness, the second chapter systematically took account also of the so-called private codes of conduct, which documents voluntarily undertaken by transnational corporations involving non-binding standards and principles designed to govern the conduct of business on the market. It remains to consider the central part of the thesis that focuses on international responsibility of transnational corporations for international crimes. The third, fourth and fifth chapter are at the heart of the doctoral thesis, which refer to an international law which is unexplored and concentrate the many concerns of national and international doctrine. The research activity has been following a certain thread of investigation taking into account also that the research project is part of the doctoral cycle entitled "People, businesses or jobs: domestic law with international law". In other words, the survey took account of the responsibility of the criminal multinationals from the internal legislation of the Italian law, which as you know is marked by d.lgs. No. 231 of 2001. Beyond the structural choice that marks the third, fourth and fifth chapter, it is good to point out that the criminal responsibility of transnational corporations was allegedly operating scope defined. Indeed, the investigation has focused primarily on the admissibility of criminal liability of multinational corporations to international crimes, on particular toxins the tort and criminal disvalue. It is good to point out that international crimes are, generally, the exclusive jurisdiction of the International Criminal Court, without prejudice to the application of the principle of universal criminal jurisdiction. This ensures the jurisdiction of domestic Courts, which can review the unlawfulness of conduct offensive. In principle, there would be obstacles to recognise the criminal liability of multinational corporations to international crimes. But, in practice, the concerns persist. The first problem that has been addressed as far as the regulatory coverage. The analysis made it possible to compose an appropriate regulatory milieu, starting with the draft statute of the International Criminal Court and by authoritative doctrine and completing with the 2013 report of the Secretary-General of the United Nations. Then, the problem pertaining to legislation coverage is resolved, but what aroused immediate fix was the identification of the constituent elements of criminal responsibility of transnational corporations and, consequently, on charges of human rights violations. The responsibility of transnational corporations for international crimes, currently, you can resolve in a twofold way: 1. do not use the instrument of sanctions, but that would mean leaving unpunished the conduct of multinational enterprises; 2. report the conduct of transnational corporations to the host State. In this second case, are well known the consequence arising, suffice it to note that the international offence materially detrimental to the rights of individuals shall be subject to the jurisdiction of the State which is the author. On the other hand, as regards the first profile you run the risk of making go unpunished the conduct of multinational companies indirectly violating the principle of legality and the principles governing the international community. In other words, if the international law system propels the tools foreseen by examined above legislation protecting human rights can determine a double violation to the detriment of the latter. As a result, the need to activate suitable instruments under international law meant that we could use a suitable tool to experience the direct eligibility of multinational enterprises, i.e. the interpretation. It is known that the penal system rejects the analogy, but at the same time allows for broad interpretation. Using the interpretation the interpreter can use tools that are contained in the 2001 Draft, which takes into account the responsibility of the State. As a result, even for multinational enterprises will encounter as a result of the interpretation, the existence of the constituent elements of the tort. Therefore, it also configures in Chief for multinational enterprises the objective element of the violation of international standards and the subjective element relating to objectionable material behavior directly attributable. Thus both elements can be traced back directly to the conduct of multinational enterprises, which, as repeatedly explained, can be understood as active behaviour or conduct of omission. In other words, the conduct can be activated when companies violate directly for a profit its legal provisions for the protection of human rights, causing accident effects on individuals, who are placed firmly in the area where multinational enterprises operate; Instead, the conduct is of omission, when multinational companies fail to adopt prevention measures (which might correspond to so-called compliance programs) designed to reduce or eliminate offensive consequences resulting from their conduct to the detriment of human rights. Ultimately, ensured that the activity of multinational enterprises is covered by law from international organizations and acts deemed eligible for the interpretation of the essential elements constituting the tort State, multinational companies may be responsible for international crimes. In conclusion, the positive outcome was the result of a reconstruction that took the moves primarily by examples of national laws and found its ratio in the draft statute of the International Criminal Court, but nevertheless the choice event is not intended to be exhaustive of a subject that has significant operational and scope that was found to be connected with various factors (economicpolitical and social), not always easy to understand. ; Dottorato di ricerca in Persona, impresa e lavoro: dal diritto interno a quello internazionale (XXVI ciclo)
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